TAR Ancona, sez. I, sentenza 2012-06-07, n. 201200391

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2012-06-07, n. 201200391
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201200391
Data del deposito : 7 giugno 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00904/2010 REG.RIC.

N. 00391/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00904/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 904 del 2010, proposto da:
Azienda Agricola Losani Palmarino, rappresentato e difeso dall'avv. R G, con domicilio eletto presso Luigi Orlandi in Ancona, via Villa Franca, 4;

contro

Regione Marche, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. L D I, con domicilio eletto presso il servizio legale della Regione Marche in Ancona, via Giannelli, 36;

per l'annullamento

del decreto n. 298/510 del 09 luglio 2010.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Marche;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il Primo Referendario Francesca Aprile nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2012 e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, è impugnato il decreto del dirigente del servizio agricoltura, forestazione e pesca della Regione Marche n° 298/510 del 9 luglio 2010, con il quale è stata disposta la decadenza dal contributo concesso nell’ambito della Misura E, Reg. CEE 1257/99 Sviluppo Rurale, e il recupero delle somme erogate.

Per resistere al ricorso, si è costituita l’amministrazione regionale, che, con memoria e documenti depositati in data 24 novembre 2010, e con memoria depositata il 4 gennaio 2012, ne ha domandato il rigetto, con vittoria di spese.

Con ordinanza n° 708 del 2 dicembre 2010, questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare.

Con ordinanza n° 1158 del 11 marzo 2011, il Consiglio di Stato, in accoglimento dell’appello, ha accolto l’istanza cautelare limitatamente al recupero del finanziamento, sotto il profilo della sussistenza del pregiudizio grave ed irreparabile.

Alla pubblica udienza del 9 febbraio 2012, sentiti i difensori presenti, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto per essere deciso.

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo ed il secondo motivo, si lamenta nullità della notifica degli atti impugnati.

I motivi non possono trovare accoglimento.

Costituisce ius receptum il principio di diritto per il quale a differenza degli atti processuali, la comunicazione e la notificazione degli atti amministrativi ha carattere neutro, avendo il solo scopo di portare il provvedimento nella sfera di conoscenza del destinatario;
pertanto, eventuali irregolarità nelle modalità utilizzate non hanno effetto viziante una volta che tale conoscenza si sia comunque realizzata, spettando al destinatario della notifica dare atto di come tali irregolarità abbiano inciso in concreto in termini di pregiudizio delle proprie ragioni.

Con il terzo motivo il ricorrente insorge avverso la revoca totale del contributo, atteso che, a suo dire, l’amministrazione avrebbe dovuto disporre la revoca parziale, “limitata ad ha 13.03.00” in relazione alla superficie oggetto di accertamento.

Il motivo è infondato.

E’ incontestata, in impugnativa, la mancanza del requisito della S.A.U. costituita per almeno il 50 % da superfici foraggere in cui il carico di bestiame allevato risulti compreso tra 0.5 e 2 U.B.A./ha, requisito richiesto dal Bando per la Misura E del Piano di Sviluppo Rurale, di cui si controverte.

Per tale ragione, l’impugnata revoca totale del contributo è legittima.

Per le suesposte ragioni, il ricorso va respinto, perché infondato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

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