TAR Bari, sez. U, sentenza 2022-12-23, n. 202201798
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Pubblicato il 23/12/2022
N. 01798/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01271/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezioni Unite)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1271 del 2018, proposto da
-OSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. G V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio in Bari, via Melo, 97;
per l'annullamento
- della scheda valutativa n. -OSIS-del documento caratteristico relativo al periodo prestato dal ricorrente dal 16.11.2016 al 25.06.2017, in qualità di comandante della Compagnia dei Carabinieri di Manduria, compilato in data 04.06.2018 e notificato il 10.07.2018 nella parte in cui prevede, quale valutazione finale complessiva, quella di “superiore alla media”;
- nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza di smaltimento PNRR del giorno 20 dicembre 2022, tenutasi da remoto con modalità telematiche, il dott. P N;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, Maggiore dei Carabinieri che sino al 25.06.2017 ha rivestito l’incarico di comandante della Compagnia dei Carabinieri di Manduria, è stato sottoposto costantemente nel corso degli anni alle valutazioni periodiche prescritte dal DPR 15 marzo 2010 n. 90, riportando dal 20 dicembre 2010 al 15 novembre 2016 (in ultimo con la scheda n. -OSIS-) una valutazione complessiva di “eccellente”.
Con la scheda di valutazione n. -OSIS-del documento caratteristico, compilata il 04.06.2018 ed avente ad oggetto il periodo compreso tra il 15.11.2016 e il 25.6.2017, invece, è stata attribuita al ricorrente la valutazione complessiva inferiore di “superiore alla media”.
Avverso l’atto che precede, indicato in epigrafe, il ricorrente ha proposto impugnazione, con ricorso depositato in data 29 ottobre 2018, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
1. la scheda valutativa in contestazione sarebbe stata redatta in violazione dell’art. 692, comma 1, d.p.r. n. 90/2010, occorrendo, quale periodo di valutazione minimo, un lasso di tempo di 180 giorni;nel caso di specie, il periodo considerato per la valutazione sarebbe inferiore in quanto il ricorrente, nel periodo compreso tra novembre 2016 e giugno 2017 avrebbe effettuato solo n. 139 giorni di servizio senza contare la decurtazione di ulteriori giorni 5 tra riposi settimanali e recuperi non contemplati dalla scheda personale del ricorrente, che porterebbe il numero complessivo dei giorni di effettivo servizio a n. 134;ciò in quanto il ricorrente sarebbe stato assente dal servizio per un totale complessivo di giorni 87;
2. la scheda di valutazione n. -OSIS-sarebbe altresì illegittima in quanto irragionevole, manifestatamente ingiusta e contraddittoria, poiché assegnerebbe al ricorrente una valutazione deteriore (passando da eccellente a superiore alla media), rispetto ai costanti giudizi pregressi, senza motivarne le ragioni.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente contestando l’ammissibilità e fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
All’esito dell’udienza di smaltimento PNRR del 20 dicembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO