TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza breve 2023-01-16, n. 202300070
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Pubblicato il 16/01/2023
N. 00070/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00577/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA INA
IN NOME DEL POPOLO INO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 577 del 2022, proposto da
F U, rappresentato e difeso dall'avvocato Immacolata E G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Luca, rappresentato e difeso dall'avvocato V M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento amministrativo emesso dal Comune di San Luca – Area Amministrativa in data 03.10.2022, prot. n. 0007802 e notificato in pari data, con il quale il responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di San Luca rigettava l’opposizione formulata avverso il sequestro amministrativo disposto nei confronti del sig. Italiano F, con contestuale richiesta di dissequestro e restituzione della merce in suo favore.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di San Luca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2023 il dott. Alberto Romeo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con ricorso con domanda cautelare notificato il 25 novembre 2022 e depositato il successivo 27 novembre, il sig. Umbrella F ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con il quale il Comune di San Luca rigettava l’opposizione proposta il 22/9/2022 avverso il sequestro amministrativo cautelare operato congiuntamente dai Carabinieri della Stazione di San Luca e dal personale dell’Area Vigilanza dell’Ente in data 14/9/2022 nei confronti del sig. Italiano F. A carico di quest’ultimo veniva infatti contestata la violazione dell’art. 29, co. 1, d.lgs. n. 114 del 1998, per “ aver esercitato su area pubblica e senza la prescritta autorizzazione, … all’interno del box n. A6 dell’area mercatale, l’attività commerciale di vendita di articoli religiosi ”.
1.1. Il gravame è affidato ad un’unica doglianza, articolata in relazione ai vizi di “ Violazione degli artt. 1 e 3 della Legge n. 241/1990 – Eccesso di potere – Difetto di motivazione – Difetto di istruttoria – Carenza dei presupposti in fatto e diritto – Irragionevolezza – Ingiustizia Manifesta ”.
Il ricorrente, evidenziato che nel giorno in cui aveva luogo la verifica (penale-amministrativa) che esitava nell’adozione dell’atto cautelare di cui si controverte non era presente nell’area mercatale del Santuario di Polsi e che il box al medesimo assegnato per la vendita di souvenir religiosi era chiuso, si duole sostanzialmente dell’illegittimità del diniego impugnato per l’erronea attribuzione della proprietà della merce posta sotto sequestro ad un soggetto diverso dal reale proprietario, tale potendosi considerare soltanto egli stesso, quale titolare della concessione per la vendita relativa al posteggio in cui i beni in questione erano stati rinvenuti. Sicché, il rilievo ostativo all’esame nel merito dell’opposizione incentrato sulla sola carenza di legittimazione attiva a chiedere la restituzione della merce sequestrata poiché “ di proprietà del signor Italiano F ” - indicato quale unico soggetto che avrebbe potuto avanzare siffatta richiesta -, non potrebbe che ritenersi erroneo, in quanto frutto di un palese travisamento dei fatti risultanti dagli stessi verbali di sequestro. Di ciò si avrebbe d’altro canto palmare conferma dal contenuto del verbale del sequestro probatorio ad iniziativa della P.G. ex art. 354 c.p.p. redatto il 15/9/2022, ivi annotandosi correttamente che il sequestro (effettuato il 14/9/2022 alle ore 15:00) veniva operato a carico di “Umbrella F”, ancorché il box oggetto dell’attività ispettiva fosse stato materialmente aperto, in sua assenza, da tale Italiano A.