TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2019-03-29, n. 201900282

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2019-03-29, n. 201900282
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 201900282
Data del deposito : 29 marzo 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/03/2019

N. 00282/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00989/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 989 del 2012, proposto da
Enel Distribuzione S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato R C, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Roma n. 235;



contro

Comune di Ala' dei Sardi, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

- della deliberazione del Consiglio Comunale di Alà dei Sardi n. 29 del 18.7.2012, in vigore del 15.8.2012, con la quale è stato approvato il Regolamento per le Manomissioni delle Pavimentazioni dei Piani Viabili;

- di ogni altro atto inerente, presupposto o conseguenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 16 gennaio 2019 il dott. Giorgio Manca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. - Con il ricorso in esame, la società Enel Distribuzione S.p.A. chiede l’annullamento dell’art. 4 del “Regolamento per le Manomissioni delle Pavimentazioni dei Piani Viabili” , approvato dal Comune di Alà dei Sardi con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 18 luglio 2012, secondo cui:

«1. I concessionari della autorizzazione della manomissione stradale, sono responsabili per eventuali danni, disagi e quant’altro che possano arrecare a persone, immobili, animali o cose durante l’esecuzione dei lavori e per i successivi sei mesi a decorrere dalla data di comunicazione di ultimazione dei lavori.

2. I concessionari di cui ai capi II e III dovranno produrre annualmente ai sensi della normativa vigente:

a. polizza di responsabilità civile di €. 500.000,00, in caso di opere di manutenzione ordinaria e/o straordinaria;

b1. polizza fideiussoria a garanzia del regolare ripristino delle manomissioni stradali a seguito di riparazioni corrispondente a €. 500.000,00 ovvero in caso di nuove opere:

b2. polizza fideiussoria corrispondente al 10% dell’importo dei lavori di nuova realizzazione scaturito dal computo metrico estimativo» .

2. - Premesso che, nell’esercizio della sua attività di concessionario del servizio di distribuzione dell’energia, Enel Distribuzione è tenuta a realizzare le necessarie linee elettriche per gli allacci richiesti, provvedendo mediante attraversamenti e occupazioni stradali con manomissione delle pavimentazioni dei piani viabili, la medesima società ricorrente deduce che la materia degli attraversamenti e dell’uso e dell’occupazione delle sedi stradali è compiutamente disciplinata dagli artt. 25 e 28 del Codice della Strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285) e dall’art. 67 del relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. 6.12.1992, n. 495), che non attribuiscono al Comune il potere di dettare, unilateralmente, in via generale ed astratta la disciplina concernente la regolamentazione per gli attraversamenti. In particolare, per quanto riguarda le garanzie, il citato art. 67, al quinto comma lett. f), prevede esclusivamente che in detta convenzione deve essere stabilito “il deposito cauzionale per fronteggiare eventuali inadempienze del concessionario sia confronti dell’ente proprietario della strada che dei terzi danneggiati” . La norma non prevede, invece, che possa essere richiesta, in aggiunta al deposito cauzionale, anche una polizza di responsabilità civile, come imposto dall’impugnata norma regolamentare. Polizza che, peraltro, tenuto conto

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