TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2025-01-08, n. 202500355
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 08/01/2025
N. 00355/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05731/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5731 del 2024, proposto da NG ZA, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone, Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. 14104 del 10.04.2024;
- a mezzo del quale l’Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Romania rigettando l’istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso di abilitazione su classe di concorso;
nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso anche non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2024 il dott. Ciro Daniele Piro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con l’atto introduttivo del presente giudizio la ricorrente impugna il provvedimento, meglio specificato in epigrafe, con il quale è stata rigettata la sua istanza di riconoscimento del titolo conseguito in Romania (istanza n. 11714, del 23.7.2021, per le classi di concorso A045 - SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI e A047 - SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE), chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare degli effetti.
Siffatto diniego era adottato a seguito della sentenza di questa Sezione n. 15363/2022 che aveva accertato l’illegittimità del silenzio serbato dalla Amministrazione sulla istanza di riconoscimento.
1.2. – Il menzionato diniego – preceduto da atto di comunicazione di motivi ostativi del 13.3.2024 – è basato sulla seguente motivazione: “ la Scrivente non ha ricevuto l’ulteriore, necessaria documentazione di seguito riportata: - idonea autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 nella quale Lei dovrà dichiarare espressamente la durata legale della formazione seguita per il conseguimento del Nivel I e Nivel II ”.
Con l’atto di diniego l’Amministrazione ha inoltre rammentato che, con il preavviso di rigetto, la ricorrente era stata altresì informata “ che tutti i titoli, le certificazioni e gli atti formati all’estero (in Romania) allegati alla domanda da Lei inoltrata in data 20/07/2022 (domanda n. 21878, prot. DGOSV n. 2187 del 20/01/2023) non hanno valore legale in Italia, atteso che sono privi di Apostille, ai sensi della Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, o di altra forma di legalizzazione, ai sensi dell’articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (DPR n. 445/2000) ”.
1.3. – A sostegno del ricorso, il ricorrente articola diversi motivi di ricorso con cui, in sintesi:
- contesta la violazione dell’art. 16 e 17 del D. lgs. n. 206/2007, del soccorso istruttorio, del criterio di buona fede sancito dall’art. 4 del TUE, lamentando in particolare un difetto di istruttoria e l’omessa valutazione del certificato di completamento della formazione, inviato in data 12.4.2024, anche sotto il profilo della omessa motivazione;
- ritiene che sia mancata la valutazione e comparazione del percorso di formazione del ricorrente, anche in violazione dei principi enunziati dal Consiglio di Stato in sede di Adunanza Plenaria;
- si lamenta l’erroneità del provvedimento impugnato nella parte in cui rileva l’assenza di valore legale in Italia dei documenti privi di Apostille o di altra forma di legalizzazione, dal momento che la documentazione presentata dalla ricorrente sarebbe munita di Apostille e comunque corredata della legalizzazione ai sensi della viza del Ministero rumeno.
1.4. – L’amministrazione resistente si costituiva in giudizio il 16.6.2024, con atto solo formale.
1.5. – Alla camera di consiglio del 18.6.2024, l’istanza cautelare veniva accolta (ordinanza n. 2311/2024, non appellata), ai fini del riesame dell’istanza del ricorrente. Non risulta al Collegio l’esito dell’eventuale nuova valutazione dell’amministrazione.
2. – All’udienza pubblica del 17.12.2024 la causa è stata trattenuta per la decisione.
3. – Il ricorso è fondato e va accolto, nei limiti e termini di cui appresso.
3.1 – Occorre esaminare anzitutto la parte di motivo di ricorso relativo alla violazione delle sentenze dell’Adunanza Plenaria nn. 19-22 del 2022, oltre che al difetto di istruttoria e alla violazione dell’art. 22 del d.lgs. n. 206/2007 per non aver valutato il percorso di formazione del ricorrente, anche ai fini delle misure compensative, limitandosi a rilevare l’assenza – da parte del diniego di riconoscimento impugnato – della autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 nella quale dichiarare espressamente la durata legale della formazione seguita per il conseguimento del Nivel I e Nivel II .
3.1.1. – Rilevata l’assenza di deduzioni sul punto da parte dell’amministrazione resistente, il Collegio osserva, in linea generale, che l’istanza del ricorrente è volta ad ottenere il riconoscimento di qualifiche professionali ai sensi del diritto europeo, e il Ministero mostra di applicare a tali istanze le norme della direttiva n. 2005/36/CE come recepita dal d. lgs. n. 206/2007, in quanto espressione dei principi di libera circolazione e di proporzionalità di cui al TFUE, come notato anche dal Consiglio di Stato nelle menzionate sentenze di Adunanza Plenaria e dalla Corte di giustizia UE (per tutte, v. sentenza 3 marzo 2022, causa C-634/20, Sosiaalija terveysalan lupaja valvontavirasto, par. 38: “Quindi, in una situazione che non ricade nell’ambito di applicazione della direttiva 2005/36, ma che rientra in quello dell’articolo 45 TFUE o dell’articolo 49 TFUE, le autorità di uno Stato membro – alle quali un cittadino dell’Unione abbia presentato domanda di autorizzazione all’esercizio di una professione il cui accesso, secondo la legislazione nazionale, è subordinato al possesso di un diploma o di una qualifica professionale, o anche a periodi di esperienza