TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-09-04, n. 202313570

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-09-04, n. 202313570
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202313570
Data del deposito : 4 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/09/2023

N. 13570/2023 REG.PROV.COLL.

N. 10964/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10964 del 2018, proposto da
P D, rappresentato e difeso dall'avvocato G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'accertamento

- della nullità dei termini apposti ai contratti di lavoro a tempo determinato tra il sig. D e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;

- che il sig. D ha lavorato alle dipendenze dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato dal 14.05.93 al 31.07.2014, con rapporto di lavoro (“diritto privato”) a tempo indeterminato;

- che nel corso del rapporto di lavoro il sig. D è sempre stato inquadrato tra il “Personale esecutivo”, ha sempre avuto la qualifica di commesso, ricevendo la relativa retribuzione, ma, in relazione alle mansioni effettivamente svolte, aveva diritto alla retribuzione prevista dal Regolamento per il personale dell’Autorità per i dipendenti della Carriera Operativa, comprensiva degli aumenti retributivi, comunque denominati, legati all’anzianità di servizio, e di tutte le “retribuzioni accessorie” spettanti;

- in subordine, che aveva diritto per la retribuzione della “Carriera Esecutiva” a percepire tutti gli aumenti retributivi, comunque denominati, legati all’anzianità di servizio, e tutte le “retribuzioni accessorie” spettanti, tenendo conto dell’anzianità di servizio via via maturata;

- che il ricorrente aveva diritto a percepire il Trattamento di Fine rapporto, comunque denominato, tenendo conto di tutte le retribuzioni a lui spettanti;

- che il ricorrente aveva diritto al versamento dei contributi previdenziali in misura corrispondente a tutte le retribuzioni a lui effettivamente spettanti

per la condanna

- dell’Autorità al pagamento ut supra e a ricostruire la carriera del sig. D, con pagamento delle differenze retributive, con rivalutazione e interessi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 luglio 2023 il dott. A U e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. – Il Sig. P D ha riproposto avanti all’intestato Tribunale amministrativo regionale il giudizio originariamente instaurato avanti al Tribunale ordinario di Roma, con il quale aveva chiesto di accertare (i) la nullità del termine apposto ai contratti di lavoro, dallo stesso stipulati dal 1993 al 2014 con l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“A.G.C.M.” o “Autorità”), nonché (ii) la sussistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con le relative conseguenze di ordine economico, anche in ordine alle mansioni concretamente svolte, superiori a quelle inerenti il suo formale inquadramento.

La Corte di Cassazione, adita con regolamento preventivo di giurisdizione, ha ritenuto che la causa de qua rientrasse nella giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni indicate nell’art. 3, D.Lgs. n. 165 del 2001, tra le quali è elencata anche l’A.G.C.M., sono devolute alla giurisdizione amministrativa (Cass. Civ., SS.UU., 19 giugno 2018, n. 16156).

2. – Nel ricorso in riassunzione, il Sig. D ha riferito:

i) di aver lavorato alle dipendenze dell’A.G.C.M., con contratti a tempo determinato, succedutisi nel tempo senza soluzione di continuità, dal 14 maggio 1993 al 31 luglio 2014;

ii) che la continuità dei contratti e dell’attività svolta, unita alla mancanza di una motivazione giuridicamente valida all’apposizione dei termini ai contratti via via succedutisi, ha comportato la conversione degli stessi in un unico rapporto a tempo indeterminato ai sensi della Legge n. 230 del 1962 e del D.Lgs. n. 368 del 2001, con conseguente diritto del ricorrente ad ottenere il trattamento economico legato all’anzianità di servizio maturata nel tempo;

iii) di essere sempre stato formalmente inquadrato tra il “personale della carriera esecutiva” con la qualifica di “commesso”, pur avendo concretamente svolto mansioni superiori, rientranti tra quelle amministrative proprie del “personale della carriera operativa” di cui all’art. 40 del “Regolamento per il personale” dell’A.G.C.M.;

iv) di aver, conseguentemente, diritto ad essere inquadrato nella “carriera operativa”, a far data dal 14 maggio 1993 sino al 31 luglio 2014, con contratto a tempo indeterminato, e a percepire tutti gli aumenti per fasce e livelli stipendiali maturati in tale periodo, oltre a tutte le retribuzioni accessorie e alle prestazioni contributive e previdenziali;

2.1. – Per l’effetto, il ricorrente ha riproposto avanti a questo Tribunale le seguenti domande:

a) accertare la nullità dei termini apposti ai contratti di lavoro a tempo determinato succedutisi nel tempo tra il ricorrente e l’Autorità e, conseguentemente, accertare l’esistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

b) accertare che il ricorrente, in relazione alle mansioni effettivamente svolte, ha diritto alla retribuzione, al trattamento di fine rapporto e alle contribuzioni previdenziali riconosciute ai dipendenti della “carriera operativa” dell’Autorità, calcolati anche considerando gli aumenti retributivi legati all’anzianità di servizio e tutte le retribuzioni accessorie; o, in subordine, accertare che il ricorrente ha, comunque, diritto a percepire i predetti importi con riferimento ai dipendenti della “Carriera Esecutiva”;

c) di conseguenza, condannare l’Autorità a ricostruire la carriera del Sig. D, considerandolo dipendente a tempo indeterminato dal 14 maggio 1993 al 31 luglio 2014, quale impiegato nella “Carriera Operativa” (o in subordine nella “Carriera Esecutiva”), e a pagare le differenze retributive tra quanto spettante e quanto percepito.

3. – L’Autorità si è costituita nel presente giudizio, producendo gli atti e i documenti già depositati nel giudizio avanti al Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro.

L’Autorità ha, in particolare, riferito che il Sig. D, dopo aver svolto l’attività lavorativa in forza di quattro contratti a tempo determinato, è stato stabilizzato con contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal 17 maggio 2007.

Lo stesso Sig. D, tuttavia, a luglio 2008, ha rinunciato alla stabilizzazione di cui aveva sino a quel momento goduto, chiedendo di continuare il rapporto di lavoro sulla base di un nuovo contratto triennale a tempo determinato, che tenesse conto del trattamento economico e giuridico maturato sino a quella data.

In punto di diritto, l’Autorità ha dedotto:

- la prescrizione dei crediti azionati dal ricorrente;

- il carattere abusivo dell’azione spiegata in giudizio, in quanto il ricorrente ha spontaneamente rinunciato a beneficiare del rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

- in ogni caso, la piena legittimità dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il ricorrente e la non retribuibilità delle mansioni superiori nel pubblico impiego non privatizzato, peraltro non concretamente esercitate dal ricorrente.

4. – All’udienza pubblica del 19 luglio 2023, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.



DIRITTO

5. – Il

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