TAR Catania, sez. III, sentenza 2023-10-30, n. 202303196

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2023-10-30, n. 202303196
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202303196
Data del deposito : 30 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/10/2023

N. 03196/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01713/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1713 del 2023, proposto da
Gs Security S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG N.D. , rappresentato e difeso dall'avvocato G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Lega Navale Italiana - Sezione di Siracusa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Metro Control Security 2.0., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati F B, P. M G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- dell’aggiudicazione provvisoria del “Bando di gara per appalto servizi di guardiania, portierato, movimentazione e alaggio barche” in favore della società Metro Control Security 2.0, per l’appalto dei servizi attinenti a guardiania, portierato, movimentazione e alaggio barche presso la Lega Navale Italiana, Sezione di Siracusa, nonché per la declaratoria di assegnazione in favore della società ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Lega Navale Italiana - Sezione di Siracusa e della Metro Control Security 2.0.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2023 la dott.ssa Valeria Ventura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Premesso che il ricorso ha ad oggetto l’aggiudicazione provvisoria in favore della Società Metro Control Security 2.0 dell’appalto di servizi di guardiania, portierato, movimentazione ed alaggio barche, da parte della Lega Navale Italiana - Sezione di Siracusa;

Rilevato che, come preannunciato alle parti dal Presidente, nella camera di consiglio del 4 ottobre, che non si sono opposte, sussistono i presupposti per la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., in quanto è fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito sollevata dalla Lega Navale Italiana - Sezione di Siracusa, atteso che:

- l’art. 68 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento militare a norma dell’art. 14 della Legge 28 novembre 2005 n. 246) prevede, al comma 1, che le strutture periferiche della Lega Navale Italiana sono “ organizzate secondo criteri di semplificazione e principi di diritto privato ” e al comma 2 che “ Le sezioni e le delegazioni della Lega navale italiana hanno patrimonio proprio e godono di autonomia amministrativa e gestionale entro i limiti delle proprie disponibilità finanziarie ”;

- il riconoscimento della natura di ente di diritto pubblico non economico della Lega Navale Italiana, ai sensi dall'art. 65, comma 1, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, non può automaticamente trasmettersi anche alle sezioni periferiche, proprio perché si tratta di enti cui il legislatore riconosce autonoma soggettività giuridica;

- le sezioni periferiche non sono qualificabili come “amministrazioni aggiudicatrici” ed, in particolare, non sono riconducibili alla nozione di ’“organismo di diritto pubblico” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016, difettandone gli elementi sintomatici, primo fra tutti quello della personalità giuridica;

- l’art. 24 del Regolamento allo Statuto della Lega Navale Italiana prevede, infatti, che le strutture periferiche “ sono assimilabili alle associazioni non riconosciute di cui all’art. 36 e seguenti del Codice Civile, con possibilità di richiedere il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, e rispondono con il proprio patrimonio di tutte le obbligazioni inerenti ai rapporti da esse instaurati ”;

- la sezione di Siracusa, come documentato in atti (cfr all. 8 della memoria del 2 ottobre 2023 di parte resistente) è iscritta al registro nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche del CONI quale associazione non riconosciuta, priva di personalità giuridica;

Ritenuto, per tutto quanto esposto, che gli atti in contestazione posti in essere dalla Lega Navale Italiana – Sezione di Siracusa non sono atti resi nell’esercizio di poteri amministrativi, soggetti, in quanto tali, al sindacato del giudice amministrativo;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito, fatta salva la facoltà per il ricorrente di riassumere la controversia dinanzi al giudice ordinario, ai sensi e nei termini di cui all’art. 11, comma 2, del c.p.a.;

Ritenuto (visto anche il decreto della Commissione per il gratuito patrocinio n. 137/2023) di respingere in via definitiva l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio;

Ritenuto che, tenuto conto della definizione in rito della controversia, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.

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