TAR Perugia, sez. I, sentenza breve 2024-10-01, n. 202400672

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Perugia, sez. I, sentenza breve 2024-10-01, n. 202400672
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
Numero : 202400672
Data del deposito : 1 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/10/2024

N. 00672/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00239/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 239 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
D P, rappresentato e difeso dagli avvocati A D A, D P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Terni, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati P G, F S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

S F, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del decreto del Comune di Terni, Presidenza del Consiglio Comunale, prot. n. 46037 del 15.3.2024, con il quale è stato disposto, in via temporanea ed urgente, che il Consigliere P, non facendo più parte del Gruppo di maggioranza, sia sollevato dall'incarico di commissario nella terza commissione consigliare. Lo stesso potrà partecipare a tutte le commissioni senza diritto, allo stato, di voto e di gettone di presenza;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compresi:

-- il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale del Comune di Terni, approvato con D.C.C. del Comune di Terni n. 302 del 30.10.2017, con particolare riferimento all'art. 25, qualora interpretabile come impeditivo della possibilità di costituire un gruppo misto con un numero di consiglieri inferiore a tre;

-- il parere della Prefettura di Terni, Ufficio Territoriale del Governo, inviato al Comune di Terni (prot. n. 56927 del 4.04.2024), qualora interpretabile in senso sfavorevole al ricorrente;

- il parere del Segretario Generale del Comune di Terni, Dott.ssa Iole Tommasini, prot n. 46037 del 15.3.2024, nella parte in cui prevede che nelle more di un'apposita modifica regolamentare, non sia possibile costituire il gruppo misto unipersonale;

-- la nota inviata dal Presidente del Consiglio Comunale Avv. S F al Segretario Generale del Comune di Terni prot. n.46037 del 15.3.2024;

-- il provvedimento, se esistente, con cui è stata rideterminata la composizione della terza commissione consiliare del Comune di Terni.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti:

- del decreto della Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Terni prot. n. 92232 del 30.05.2024 con cui, per quanto d’interesse, sono state “confermate le disposizioni adottate con il provvedimento del 15.03.2024 prot. n. 46037 ”.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Terni;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2024 la dott.ssa E D e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Il Sig. D P è un Consigliere Comunale del Comune di Terni, eletto nella coalizione che ha sostenuto l’attuale Sindaco, ed ha inizialmente aderito al gruppo consiliare di maggioranza denominato “Alternativa Popolare”;
egli è stato inoltre nominato componente con diritto di voto della terza commissione consiliare. A seguito di contrasti con la maggioranza consiliare il Sig. P, l’11 marzo 2024, ha comunicato alla Presidente del Consiglio Comunale la sua “volontà irrevocabile di uscire dal gruppo consiliare di Alternativa Popolare ed entrare nel gruppo misto ”.



2. Su richiesta della Presidente del Consiglio Comunale il Segretario comunale, con apposito parere datato 15 marzo 2023, ha escluso che, nelle more di una apposita modifica regolamentare, fosse possibile costituire un gruppo misto unipersonale. In particolare il consigliere che ha lasciato il Gruppo consiliare di maggioranza avrebbe dovuto essere sostituito nel suo ruolo in Commissione: “Il Consigliere, pertanto, rimarrà indipendente ma gli dovrà essere comunque riconosciuta la facoltà di esprimersi in consiglio e di fare dichiarazioni di voto”.



3. A seguito di analoga richiesta di parere, la Prefettura di Terni si è espressa con nota del 4 aprile 2024, ove ha affermato, citando la sentenza del T.A.R. Veneto n. 1273 dell’8 agosto 2022, che una previsione regolamentare che impedisse ad un consigliere la partecipazione ad un gruppo consiliare misto realizzerebbe un irragionevole sbarramento all’esercizio delle prerogative conferite ad ogni consigliere dal mandato elettorale, che non possono essere esercitate senza l’appartenenza ad un gruppo consiliare. D’altro canto, il rimedio all’alterazione della proporzione tra maggioranza e minoranza che si avrebbe in una commissione a seguito del passaggio di un consigliere da un gruppo di maggioranza al gruppo misto potrebbe essere altrimenti perseguito con il voto plurimo rispetto a quello capitario, dato che anche gli appartenenti al gruppo misto dovrebbero avere una propria rappresentanza nelle commissioni. Nelle more dell’eventuale modifica del regolamento comunale di Terni, nell’eventuale impossibilità di far funzionare le Commissioni consiliari si riespanderebbero le prerogative del Consiglio comunale, del quale le Commissioni costituiscono mere articolazioni, prive di competenza autonoma.



4. La Presidenza del Consiglio comunale, senza attendere il pronunciamento della Prefettura, con il decreto prot n. 46037 del 15 marzo 2024 ha stabilito, in via temporanea ed urgente: “che il Consigliere P, non facendo più parte del Gruppo di maggioranza, sia sollevato dall’incarico di commissario nella terza commissione consigliare. Lo stesso potrà partecipare a tutte le commissioni senza diritto, allo stato, di voto e di gettone di presenza ”. Contemporaneamente al consigliere P non è stato consentito di partecipare ad un gruppo misto.



5. Con ricorso notificato il 14 maggio 2024 e depositato il successivo 21 maggio, il Sig. P ha impugnato il decreto del 15 marzo 2024 di esclusione dalla terza commissione, i relativi atti prodromici e l’art. 25 del Regolamento comunale del Comune di Terni, nella parte in cui dovesse essere interpretato come ostativo alla creazione di un gruppo misto unipersonale, chiedendo altresì l’accertamento del proprio diritto a permanere nella terza commissione consiliare.

L’impugnazione, assistita da apposita domanda cautelare, risulta affidata ad un unico motivo di censura, rubricato nei termini seguenti. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 67 della Costituzione. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 e 38 del D. Lgs. 267/2000. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 32, 35, 39 e 40 dello Statuto Comunale del Comune di Terni. Eccesso di potere per difetto dei presupposti. Illogicità ed irragionevolezza manifesta. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Violazione del principio di piena libertà di mandato. Violazione del principio di proporzionalità . L’interpretazione letterale dell’art. 25 del Regolamento comunale non preclude la costituzione del gruppo misto unipersonale, che deve essere invece consentita perché la mancata costituzione di tale gruppo impedirebbe al ricorrente di poter esercitare le sue legittime prerogative di consigliere, non potendo costui partecipare ad una Commissione consiliare senza essere parte di un gruppo. A dimostrazione della correttezza di una tale interpretazione, anche nelle precedenti due consiliature del Comune di Terni era stata consentita la creazione di un gruppo misto unipersonale.



6. Il Comune di Terni si è costituito in giudizio ed ha eccepito l’improcedibilità del ricorso, attesa l’avvenuta adozione del decreto della Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Terni prot. 92232 del 30 maggio 2024, ove, preso atto che sarebbe iniziato nella terza commissione lo studio propedeutico alla modifica del Regolamento del Consiglio Comunale si è stabilito di “confermare le disposizioni adottate con il provvedimento del 15.03.2024 prot. n. 46037, anche in considerazione dell’avviato procedimento di revisione regolamentare”. Nel merito ha sostenuto che la perdurante permanenza del ricorrente in commissione una volta fuoriuscito dal gruppo di maggioranza avrebbe l’effetto di violare il principio di proporzione nella rappresentatività tra maggioranza e opposizione perché nella terza commissione si avrebbero 4 consiglieri di maggioranza e 4 (ovvero tre più il ricorrente) consiglieri di minoranza.



7. Il predetto provvedimento è stato gravato con motivi aggiunti, notificati e depositati il 3 giugno 2024 e corredati da una nuova istanza cautelare. Il decreto di conferma del precedente provvedimento è impugnato per illegittimità derivata, richiamando le medesime censure del primo ricorso.

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