TAR Genova, sez. II, sentenza 2015-10-02, n. 201500756
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N. 00756/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00605/2015 REG.RIC.
N. 00617/2015 REG.RIC.
N. 00609/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 605 del 2015, proposto da:
S v in proprio e Segr. Liguria Assoc. "Lega Nord Per L'Indipendenza della Padania", rappresentato e difeso dagli avv. S C, P P, con domicilio eletto presso P P in Genova, corso Torino, 30/18;L F, R F, rappresentati e difesi dagli avv. P P, S C, con domicilio eletto presso P P in Genova, corso Torino, 30/18;
contro
Ufficio Centrale Regionale c/o Corte D'Appello di Genova, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Genova, viale Brigate Partigiane N. 2;Regione Liguria, Consiglio Regionale Assemblea Legislativa della Liguria, Ufficio Centrale Circoscrizionale c/o Tribunale di La Spezia, Ufficio Centrale Circoscrizionale c/o Tribunale di Genova, Ufficio Centrale Circoscrizionale c/o Tribunale di Savona, Ufficio Centrale Circoscrizionale c/o Tribunale di Imperia;
nei confronti di
G P, A S, A M, F T, M D F, F B, rappresentati e difesi dall'avv. M C, con domicilio eletto presso M C in Genova, Via Assarotti 11/9;Giovanni Barbagallo, Giovanni Battista Pastorino, Sergio Rossetti;R P, G L, rappresentati e difesi dall'avv. L C, con domicilio eletto presso L C in Genova, Via G. Mameli, 3;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Raggi Giovanni Battista L.R. Partito Democratico della Liguria, rappresentato e difeso dall'avv. L C, con domicilio eletto presso L C in Genova, Via G. Mameli, 3;
sul ricorso numero di registro generale 617 del 2015, proposto da: Cecchinelli Giuseppe Elettore e Candidato Consigliere Regionale Lista Provinciale "Area Popolare Liguria", rappresentato e difeso dall'avv. D G, con domicilio eletto presso D G in Genova, Via Bartolomeo Bosco 31/4;
contro
Uff. Centr. Reg. Per L'Elezione del Pres. G.R. e Cons. Reg. Liguria c/o Corte D'Appello di Genova, Ufficio Centrale Circoscrizionale c/o Tribunale di Genova, Ufficio Centrale Circoscrizionale c/o Tribunale di Savona, Ufficio Centrale Circoscrizionale c/o Tribunale di La Spezia, Ufficio Centrale Circoscrizionale c/o Tribunale di Imperia, rappresentati e difesi per legge dall'avv. Avvocatura, domiciliata in Genova, viale Brigate Partigiane N. 2;Regione Liguria;
nei confronti di
G P, A S, F T, M D F, A M, F B, rappresentati e difesi dall'avv. M C, con domicilio eletto presso M C in Genova, Via Assarotti 11/9;R P, G L, rappresentati e difesi dall'avv. L C, con domicilio eletto presso L C in Genova, Via G. Mameli, 3;G P, G B, L D V, V G F, L G, J M, Giovanni Battista (Gianni) Pastorino, Sergio (Pippo) Rossetti;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Raggi Giovanni Battista L.R. Partito Democratico della Liguria, rappresentato e difeso dall'avv. L C, con domicilio eletto presso L C in Genova, Via G. Mameli, 3;
sul ricorso numero di registro generale 609 del 2015, proposto da: T G Q E e Pres. Reg. Liguria con La Lista "Giovanni Ti Liguria", M M, rappresentati e difesi dall'avv. D G, con domicilio eletto presso D G in Genova, Via Bartolomeo Bosco 31/4;
contro
Ufficio Centrale Regionale Per L'Elezione del Pres. della Giunta Reg. e del Cons.Reg. della Liguria c/o Corte Appello Ge, Ufficio Centrale Circoscrizionale c/o Tribunale di Genova, Ufficio Centrale Circoscrizionale c/o Tribunale di Savona, Ufficio Centrale Circoscrizionale c/o Tribunale della Spezia, Ufficio Centrale Circoscrizionale c/o Tribunale di Imperia, rappresentati e difesi per legge dall'avv. Avvocatura, domiciliata in Genova, viale Brigate Partigiane N. 2;Regione Liguria;
nei confronti di
G P, A S, F T, M D F, A M, F B, rappresentati e difesi dall'avv. M C, con domicilio eletto presso M C in Genova, Via Assarotti 11/9;R P, G L, rappresentati e difesi dall'avv. L C, con domicilio eletto presso L C in Genova, Via G. Mameli, 3;G B, L D V, V G F, L G, J M, Giovanni Battista (Gianni) Pastorino, Sergio (Pippo) Rossetti;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Raggi Giovanni Battista L.R. Partito Democratico della Liguria, rappresentato e difeso dall'avv. L C, con domicilio eletto presso L C in Genova, Via G. Mameli, 3;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 605 del 2015:
in parte qua del verbale 11\6\2015 delle operazioni compiute dall'Ufficio centrale regionale della Liguria, costituito c\o la Corte d’Appello di Genova e dei verbali degli uffici centrali circoscrizionali costituiti c\o i tribunali di Savona Imperia e La Spezia per l’elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio regionale della Liguria svoltesi in data 31\5\2015 nella parte in cui assegnano alla lista regionale di maggioranza "Giovanni Ti Liguria" e alle liste provinciali collegate 15 seggi invece di 18 seggi omettendo di attribuire alla lista ricorrente il premio di maggioranza previsto dalla legge n.108\1968 o, in subordine per la condanna dell’Ufficio centrale regionale resistente a procedere all’attribuzione del premio di maggioranza spettante alla lista “Giovanni Ti Liguria”attraverso la sottrazione di un seggio alle liste di opposizione.
quanto al ricorso n. 609 del 2015:
in parte qua del verbale 11\6\2015 delle operazioni compiute dall'Ufficio centrale regionale della Liguria, costituito c\o la Corte d’Appello di Genova e dei verbali degli uffici centrali circoscrizionali costituiti c\o i tribunali di Savona Imperia e La Spezia per l’elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio regionale della Liguria svoltesi in data 31\5\2015 nella parte in cui assegnano alla lista regionale di maggioranza "Giovanni Ti Liguria" e alle liste provinciali collegate 15 seggi invece di 18 seggi omettendo di attribuire alla lista ricorrente il premio di maggioranza previsto dalla legge n.108\1968 o, in subordine per la condanna dell’Ufficio centrale regionale resistente a procedere all’attribuzione del premio di maggioranza spettante alla lista “Giovanni Ti Liguria”attraverso la sottrazione di un seggio alle liste di opposizione.
quanto al ricorso n. 617 del 2015:
parziale annullamento del verbale 11\6\2015 delle operazioni dell'Ufficio centrale regionale per l'elezione del Presidente della giunta regionale e del consiglio regionale della Liguria c/o corte d'appello di Genova e dei verbali degli uffici centrali circoscrizionali costituiti c\o i tribunali di Savona, Imperia e La Spezia, nella parte in cui assegnano alla lista regionale di maggioranza "Giovanni Ti Liguria" e alle liste provinciali collegate 15 seggi invece di 18 seggi omettendo di attribuire alla lista ricorrente il premio di maggioranza previsto dalla legge n.108\1968 o, in subordine per la condanna dell’Ufficio centrale regionale resistente a procedere all’attribuzione del premio di maggioranza spettante alla lista “Giovanni Ti Liguria”attraverso la sottrazione di un seggio alle liste di opposizione.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Centrale Regionale c/o Corte D'Appello di Genova e di G P e di A S e di A M e di Ministero dell'Interno e di R P e di G L e di F T e di M D F e di F B e di Uff. Centr. Reg. Per L'Elezione del Pres. G.R. e Cons. Reg. Liguria c/o Corte D'Appello di Genova e di Ufficio Centrale Circoscrizionale c/o Tribunale di Genova e di Ufficio Centrale Circoscrizionale c/o Tribunale di Savona e di Ufficio Centrale Circoscrizionale c/o Tribunale di La Spezia e di Ufficio Centrale Circoscrizionale c/o Tribunale di Imperia e di G P e di R P e di G L e di A S e di F T e di M D F e di A M e di F B e di Ufficio Centrale Regionale Per L'Elezione del Pres. della Giunta Reg. e del Cons.Reg. della Liguria c/o Corte Appello Ge e di Ufficio Centrale Circoscrizionale c/o Tribunale di Genova e di Ufficio Centrale Circoscrizionale c/o Tribunale di Savona e di Ufficio Centrale Circoscrizionale c/o Tribunale della Spezia e di Ufficio Centrale Circoscrizionale c/o Tribunale di Imperia e di G P e di R P e di G L e di A S e di F T e di M D F e di A M e di F B;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella up speciale elettorale del giorno 25 settembre 2015 il dott. Roberto Pupilella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con tre distinti ricorsi, depositati tra il 19 ed il 26 giugno 2015, alcuni elettori e rappresentanti di forze politiche che hanno partecipato alla competizione elettorale svoltasi il 31\5\2015 per l’elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio regionale della Liguria, tra i quali il neo Presidente della regione Giovanni Ti, impugnano il verbale 11\6\2015 delle operazioni compiute dall'Ufficio centrale regionale della Liguria, costituito c\o la Corte d’Appello di Genova nella parte in cui ha assegnato alla lista regionale di maggioranza "Giovanni Ti Liguria" e alle liste provinciali collegate 15 seggi invece dei 18 invocati in ricorso.
La tesi, comune ai tre ricorsi ed attorno alla quale ruotano i motivi di diritto posti a sostegno delle richieste di annullamento dell’atto impugnato, è costituita dall’affermazione che l’Ufficio resistente previsto dalla legge elettorale nazionale n.108\1968 avrebbe dovuto dare integrale applicazione delle norme statali vigenti in materia di elezioni regionali e precisamente al combinato disposto derivante dalle leggi n.108\1968, n.43\1995, confermate in via transitoria dall’art. 5 della L. Cost. N.1\1999, fino alla emanazione della legge elettorale regionale ligure, non ancora approvata.
L’ integrale applicazione della normativa sopra citata avrebbe condotto al risultato di attribuire alla lista risultata vincitrice, un doppio premio di maggioranza, introdotto dalla legge n.43\95, costituito, nella specie, da tre consiglieri in più, al fine dichiarato di garantire maggior stabilità al governo regionale, consentendo, nei casi quale quello in questione, nel quale la compagine risultata vincitrice abbia ottenuto meno del 40% dei voti espressi, di raggiungere, in questo modo, il 55% dei seggi complessivi.
Nelle elezioni tenutesi nel maggio 2015, tuttavia, la previsione sopra descritta incontra l’ostacolo del dettato dello Statuto ligure, modificato, per quanto d’interesse, con la l.r. Ligure n.1\2013, che fissa in 30 consiglieri più il Presidente il numero massimo dei rappresentanti della regione.
L’ufficio elettorale ha ritenuto prevalente lo Statuto regionale, con la conseguenza della inapplicabilità della norma che disciplina il doppio premio di maggioranza invocato dai ricorrenti.
Di qui la richiesta di annullamento del verbale 11\6\2015 delle operazioni compiute dall'Ufficio centrale regionale della Liguria, nella parte in cui ha assegnato alla lista regionale di maggioranza "Giovanni Ti Liguria" e alle liste provinciali collegate, 15 seggi invece dei 18 richiesti in ricorso.
In subordine, viene avanzata una richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della legge n.148\2011, qualora il Tribunale ritenesse che la disciplina introdotta dal DL Monti n.138\2011 convertito nella legge citata, riducendo il numero complessivo dei consiglieri regionali , numero fatto proprio dallo Statuto ligure, fosse lo schermo giuridico che impedisce oggi l’integrale applicazione della normativa elettorale che consentiva l’applicazione del premio di maggioranza.
In estremo subordine, poi, tutti i ricorsi chiedono, nel caso il Tribunale ritenesse prevalente su tutte le norme l’indicazione non superabile del numero fisso di consiglieri regionali dettata dallo Statuto, la condanna dell’Ufficio elettorale a procedere all’attribuzione del premio di maggioranza spettante alla lista “Giovanni Ti Liguria”attraverso la sottrazione di un seggio alle liste di opposizione.
Questi i motivi di diritto proposti all’attenzione del Collegio:
Quanto al ricorso RGR n.605\2015:
1)-Insussistenza tra la ritenuta incompatibilità tra il numero di consiglieri previsti dallo Statuto regionale e la disciplina del premio di maggioranza.
Violazione dell’art. 101,c.2 della Costituzione. Violazione ed omessa applicazione dell’art. 15, comma 13 della legge n.108\1968. Illegittima ed omessa applicazione del premio di maggioranza previsto dall’art. 15 della legge n.108\1968. Violazione e\o falsa applicazione dell’articolo 15 dello Statuto della regione Liguria. Violazione e\o falsa applicazione dell’articolo 14 del D.L. n.138\2011 (c.d. decreto “Monti”).
2)-Erronea soluzione, da parte dell’Ufficio centrale regionale, della ritenuta antinomia tra previsione statutaria concernente il numero dei consiglieri regionali e la disciplina del premio di maggioranza. Violazione dell’art. 5, legge Costituzionale n.1\1999. Violazione e omessa applicazione dell’art.15 della l.n.108\1968. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 15 dello Statuto della regione Liguria. Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 del D.L.n.138\2011. Cancellazione di parti del verbale delle operazioni elettorali. Eccesso di potere. Violazione dell’auto vincolo posto attraverso l’adozione del verbale in questione.
In via ulteriormente subordinata si chiede al Tribunale di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 15, comma 2 dello statuto della regione Liguria per violazione degli art. 122 e 123 della Costituzione, nonché per violazione dell’art. 5 della l. cost. n.1\99.
Quanto al ricorso RGR n.609\2015:
1)-Violazione e falsa e\o mancata applicazione degli articoli 8 e 15 della legge 17\2\1968, n.108, come modificata dalla legge 23\2\1995 n.43, in relazione alla violazione dell’art. 5 della l. Cost. 22\11\1999, n.1 e dell’art. 122 Costituzione.
Violazione dei principi in materia delle fonti e dei rapporti tra esse.
Violazione del principio di buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione , di cui all’art. 97 della Costituzione.
Violazione del principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione.
Eccesso di potere per difetto del presupposto e di istruttoria e per contraddittorietà ed irrazionalità, illogicità ed ingiustizia manifesta. Travisamento. Sviamento.
2)- in via subordinata: Violazione e falsa applicazione degli articoli 8 e 15 della legge n.108\1968, come modificata dalla legge 23\2\1995 n.43, in relazione alla violazione dell’art. 14 del D.L. n.138\2011, convertito con modificazioni dalla l.n.148\2011 e art.15, comma 2 del vigente statuto regionale della Liguria, nel testo modificato dalla legge regionale n.1 del 13\5\2013.
Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione, di cui all’art. 97 della Costituzione.
Violazione del principio di ragionevolezza di cui all’articolo 3 della Costituzione.
Eccesso di potere per difetto del presupposto e di istruttoria e per contraddittorietà ed irrazionalità, illogicità ed ingiustizie manifeste. Travisamento. Sviamento.
Quanto al ricorso RGR n.617\2015:
1)-Violazione e falsa e\o mancata applicazione degli articoli 8 e 15 della legge 17\2\1968, n.108, come modificata dalla legge 23\2\1995 n.43, in relazione alla violazione dell’art. 5 della l. Cost. 22\11\1999, n.1 e dell’art. 122 Costituzione.
Violazione dei principi in materia delle fonti e dei rapporti tra esse.
Violazione del principio di buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione , di cui all’art. 97 della Costituzione.
Violazione del principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione.
Eccesso di potere per difetto del presupposto e di istruttoria e per contraddittorietà ed irrazionalità, illogicità ed ingiustizia manifesta. Travisamento. Sviamento.
2)- in via subordinata: Violazione e falsa applicazione degli articoli 8 e 15 della legge n.108\1968, come modificata dalla legge 23\2\1995 n.43, in relazione alla violazione dell’art. 14 del D.L. n.138\2011, convertito con modificazioni dalla l.n.148\2011 e art.15, comma 2 del vigente statuto regionale della Liguria, nel testo modificato dalla legge regionale n.1 del 13\5\2013.
Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione, di cui all’art. 97 della Costituzione.
Violazione del principio di ragionevolezza di cui all’articolo 3 della Costituzione.
Eccesso di potere per difetto del presupposto e di istruttoria e per contraddittorietà ed irrazionalità, illogicità ed ingiustizie manifeste. Travisamento. Sviamento.
Si costituivano in giudizio nei ricorsi sopra indicati i sigg. G P, consigliere eletto nella tornata elettorale del 31\5\2015 nelle liste del “Movimento 5 stelle” più altri consiglieri dello stesso movimento meglio in epigrafe indicati;G L, elettore e candidato eletto nella stessa competizione elettorale per il “Partito Democratico;G B R, legale rappresentante del “Partito democratico della Liguria”;R P, elettrice e candidata Presidente nella lista regionale “L Pta Presidente”.
Tutti gl’intervenienti chiedevano il rigetto dei ricorsi ritenendo infondate le tesi proposte volte a modificare il risultato elettorale, tenuto conto dei principi costituzionali che stabiliscono la gerarchia tra le fonti di diritto in materia di elezioni regionali, che danno prevalenza allo Statuto regionale cui anche la legge costituzionale n.1 del 1999 deve conformarsi, pena la violazione degli artt. 122 e 123 della Costituzione.
Quanto alla tesi subordinata, con la quale i ricorrenti chiedono la sottrazione di un seggio ottenuto dal’opposizione e la sua attribuzione alla lista risultata vincitrice, con una univoca argomentazione gl’intervenienti contestano la soluzione prospettata, sia perché priva di una base normativa, sia perché la governabilità non può sopravanzare il principio costituzionale cardine della rappresentatività.
All’udienza fissata per il 16 luglio 2015, emergeva la necessità di rinviare la trattazione delle cause per la formalizzazione di alcune notificazioni, per il mancato perfezionamento dei termini a difesa nei confronti di alcuni dei soggetti coinvolti nel procedimento giudiziario;
Considerato inoltre che, sia la domanda avanzata in principalità di ottenere tre seggi in più, che la domanda subordinata di ottenere un seggio a scapito delle liste di minoranza era astrattamente idonea ad alterare la rappresentanza politica ed il rapporto tra maggioranza ed opposizione così come risultante dall’atto impugnato, il Collegio disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i consiglieri regionali eletti nelle liste di opposizione all’attuale maggioranza, anche in considerazione dell’importanza della questione e della necessità di eliminare dubbi circa la pienezza della rappresentatività del Consiglio regionale all’inizio della legislatura.
Con l’accordo di tutte le parti in lite le cause venivano rinviate all’udienza straordinaria del 25 settembre 2015.
In data nove settembre i contro interessati Alice, Tosi, De Ferrari, Battistini e Melis, depositavano una memoria nella quale ribadivano la inammissibilità dei ricorsi per tardività ed acquiescenza, in relazione al Decreto del Prefetto della provincia di Genova n.13688 che in data 1\4\2015, in applicazione di precise indicazioni di legge ha ribadito con decreto che “il Consiglio regionale della regione Liguria è composto da trenta membri”.
All’udienza odierna, i ricorsi venivano discussi e trattenuti in decisione dal Collegio.
DIRITTO
In via preliminare il Tribunale dispone la riunione dei ricorsi RGR. nn. 605, 609 e 617\2015, per la connessione oggettiva che li unisce ed in considerazione della circostanza che le tre impugnative, sia pur diversamente argomentate, contengono le stesse censure e tendono al medesimo fine, vale a dire la modifica del risultato elettorale con l’attribuzione, alla coalizione risultata vincitrice, di tre ulteriori seggi per garantire una maggior governabilità alla maggioranza con il raggiungimento del 55% dei seggi in Consiglio regionale.
In subordine, chiedono di conseguire il medesimo risultato sottraendo all’opposizione un seggio che dovrebbe essere attribuito alla maggioranza.
Sempre in via preliminare il Collegio deve prendersi carico della eccezione avanzata in tutti i ricorsi dall’Avvocatura dello Stato, che, sulla base di decisioni anche molto recenti del giudice amministrativo, (CdS V sez. n.3117\2015) ha affermato il difetto di legittimazione passiva di tutti gli uffici elettorali intimati, sul presupposto che l’Amministrazione dell’Interno e gli organi straordinari che emanano atti nel corso del procedimento elettorale non sono parti del giudizio e la legittimazione passiva spetta soltanto all’Amministrazione cui vanno giuridicamente imputati i risultati della consultazione elettorale.
L’eccezione è fondata.
Il dato letterale, contenuto nell’art. 130 del codice del processo amministrativo, infatti, afferma al terzo comma che il ricorso è notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, a cura di chi lo ha proposto..:
a) all'ente della cui elezione si tratta, in caso di elezioni di comuni, province, regioni;
b) all'Ufficio elettorale centrale nazionale, in caso di elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;
c) alle altre parti che vi hanno interesse, e comunque ad almeno un controinteressato.
Nel quinto comma poi, si specifica ulteriormente che soggetti legittimati a contraddire le tesi proposte in ricorso sono l'amministrazione resistente e i controinteressati che depositano nella segreteria le proprie controdeduzioni nei quindici giorni successivi a quello in cui la notificazione si è perfezionata nei loro confronti.
Appare dunque chiaro che il legislatore ha volutamente riservato la legittimazione passiva, in un intento di semplificazione ed efficienza della struttura del processo amministrativo, ai soli soggetti ai quali i risultati elettorali si riferiscono e non ha ritenuto tali l’Amministrazione dell’interno o gli uffici elettorali, organi temporanei, costituiti per garantire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali, ma che non sono portatori d’interessi propri al mantenimento degli atti compiuti, tali da giustificarne la necessaria partecipazione al giudizio (CdS V 17\3\2015 n.1376).
Ne consegue che vanno estromessi dai giudizi, per difetto di legittimazione passiva, tutti gli uffici elettorali intimati.
Sempre in via preliminare il Collegio deve darsi carico della eccezione di tardività e comunque di acquiescenza proposta dai