TAR Latina, sez. I, sentenza 2021-07-15, n. 202100463

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, sentenza 2021-07-15, n. 202100463
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 202100463
Data del deposito : 15 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/07/2021

N. 00463/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00143/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 143 del 2021, proposto da

MDEP IASO

Tower 1 s.r.l. e da

IASO

Group Immobiliare s.r.l., in persona dei legali rappresentanti p.t. , rappresentate e difese dagli avv. F C, F L, Jacopo d’Auria e Alfredo Zaza d’Aulisio, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Gaeta (LT), salita Casta Tosti 2;

contro

Ente parco nazionale del Circeo, Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, in persona dei legali rappresentanti p.t. , rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12;
Comune di San Felice Circeo (LT), in persona del Sindaco p.t. , rappresentato e difeso dall’avv. Corrado De Angelis, presso il cui studio è domiciliato in Terracina (LT), corso della Repubblica 44;

nei confronti

Regione Lazio, non costituita in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum
Wind Tre s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. giuseppesartorio@avvocati napoli.legalmail.it;
Iliad s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dagli avv. Filippo Pacciani, Valerio Mosca e Fabiana Ciavarella, don domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Dino Lucchetti in Latina, via Duca del mare 24;
ad opponendum
prof. D C, D C e prof. V G, rappresentati e difesi dagli avv. Angelo Clarizia, Benedetto Giovanni Carbone e Alberta Milone, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Mario Prisco in Latina, via Montesano 5;

per l’annullamento

1) della nota dell’Ente parco nazionale del Circeo prot. n. PNC/DIR/2021/543 del 1° febbraio 2021, con cui è stato ritenuto in contrasto con le misure di salvaguardia, di cui all’art. 21, l. reg. 6 luglio 1998 n. 24, l’intervento per la realizzazione di una stazione radio base per telefonia mobile multi-gestore per gli operatori Wind Tre s.p.a. e Iliad s.p.a., da realizzare sul terreno situato nel Comune di San Felice Circeo, via Serena 8, distinto in catasto al foglio n. 7, particella n. 1227;

2) della nota del Comune di San Felice Circeo prot. 3239 del 4 febbraio 2021, con cui è stato comunicato il recepimento della nota sub 1) e la società ricorrente è stata invitata ad adeguarsi alle indicazioni dell’Ente parco nazionale del Circeo;

3) di ogni altro atto, verbale e provvedimento ad essi presupposto, consequenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto, tra cui, ove occorrer possa, il piano del Parco nazionale del Circeo, inclusi i relativi allegati, così come adottato ai sensi dell’art. 12, comma 3, l. 6 dicembre 1991 n. 394, con delibera della Giunta regionale del Lazio n. 427 del 25 luglio 2017 e approvato in via definitiva dal consiglio direttivo dell’Ente parco con deliberazione n. 1 del 27 aprile 2012, laddove ostativi alla realizzazione dell’intervento di cui è causa.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ente parco nazionale del Circeo, del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e del Comune di S. Felice Circeo;

Visti gli atti di intervento ad adiuvandum di Wind Tre s.p.a. e Iliad s.p.a. e, ad opponendum , del prof. D C, di D C e del prof. V G;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 luglio 2021 il dott. V T e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. – Con nota del 5 agosto 2020, sulla base della quale lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune di S. Felice Circeo ha aperto la pratica n. 142586710085082020-1815,

IASO

Group Immobiliare s.r.l., Wind Tre s.p.a. e Iliad Italia s.p.a. hanno presentato istanza di autorizzazione ex art. 87, d.lgs. 1° agosto 2003 n. 259, per la realizzazione di un impianto di telecomunicazioni multi-gestore sul terreno situato in via Serena 8 e identificato catastalmente al foglio n. 7, particella n. 1227 (cod. sito LT134 – S. Felice Circeo Ovest). Si tratta, in particolare, di una struttura porta-antenne composta da un traliccio in acciaio predisposto per ospitare in co-siting gli apparecchi di vari operatori di telefonia cellulare (e cioè Iliad Italia s.p.a., Wind Tre s.p.a. e altri di futura installazione) e da un’area apparati, posta alla base del manufatto e recintata.

In considerazione dei vincoli insistenti sull’area di localizzazione della predetta stazione radio base, le suddette società hanno anche presentato tramite il SUAP comunale: a) in data 5 agosto 2020, richiesta di nulla osta all’Ente parco nazionale del Circeo, ai sensi dell’art. 13, l. 6 dicembre 1991 n. 394; b) in data 6 agosto 2020, istanza alla Regione Lazio di valutazione di incidenza ambientale ex art. 5, d.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), dato che l’intervento in parola ricade all’interno della zona di protezione speciale (ZPS) n. IT6040015; c) in data 9 agosto 2020, istanza alla Regione Lazio di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 146, d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.

In merito alle suddette richieste di titoli autorizzativi, la Regione Lazio: a) con determinazione dirigenziale n. G09696 del 19 agosto 2020 ha rilasciato l’autorizzazione paesaggistica; b) con nota prot. n. 721162 del 17 agosto 2020 ha invitato l’Ente parco a esprimere, ai sensi dell’art. 5, comma 7, d.P.R. n. 357 del 1997, il proprio parere sull’istanza di valutazione di incidenza ambientale dell’intervento, precisando che, in caso di omesso riscontro entro trenta giorni dalla ricezione, “ si riterrà che non vi è stato nulla di significativo da rilevare sull’intervento da realizzare ”;
c) non pervenendo dall’Ente parco il riscontro richiesto, con nota prot. U0082765 del 28 gennaio 2021 ha ritenuto l’istruttoria favorevolmente conclusa e non necessarie “ ulteriori fasi della procedura di valutazione di incidenza ”; d) con nota prot. n. 2020-0001071690 del 21 dicembre 2020 ha assentito l’autorizzazione sismica necessaria per l’avvio dei lavori di realizzazione dell’opera in discorso. Inoltre, l’

ARPA

Lazio con note prot. n. 58021 e 58023 del 19 settembre 2020 si è espressa favorevolmente in merito ai profili radio-protezionistici connessi all’attivazione del nuovo impianto.

Non avendo il Comune di S. Felice Circeo adottato un esplicito provvedimento di diniego nei termini previsti dall’art. 87, d.lgs. n. 259 del 2003, e ritenendosi così legittimata dare inizio ai lavori,

MDEP IASO

Tower 1 s.r.l., cui erano stati volturati il 25 novembre 2020 tutti i diritti acquisiti con i suddetti atti ampliativi, ne ha comunicato l’avvio al Comune di S. Felice Circeo a far data dal 10 dicembre 2020. Tuttavia, l’Ente parco nazionale del Circeo con nota prot. n. PNC/DIR/2021/543 del 1° febbraio 2021 ha espresso il proprio motivato diniego sull’intervento in questione, ai sensi dell’art. 13, l. n. 394 del 1991, assumendo in tal modo che non si sia formato il silenzio-assenso previsto da tale disposizione.

Più in particolare, nella suddetta nota del 1° febbraio 2021 l’Ente parco ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale 17 novembre 2020 n. 240, pubblicata sulla GU n. 47 del 18 novembre 2020, che ha annullato per violazione del principio di leale collaborazione la delibera del Consiglio regionale del Lazio n. 5 del 2 agosto 2019 con la quale, senza il previo coinvolgimento del MiBACT, era stato approvato il PTPR. Quale effetto della citata sentenza, l’Amministrazione ha ritento che siano divenute applicabili le misure di salvaguardia previste dall’art. 21, l. reg. 6 luglio 1998 n. 24, che nelle aree sottoposte a vincolo paesistico con provvedimento dell’Amministrazione competente, consentono solo interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, risanamento, recupero statico ed igienico e restauro conservativo, come tali incompatibili con l’intervento di nuova costruzione dell’infrastruttura tecnologica di cui è causa. Sul punto, l’Ente parco ha anche dato atto che l’area interessata dall’intervento richiesto, oltre che ricadere all’interno del perimetro del Parco (che a sua volta è compresa nella suddetta ZPS IT6040015), è inclusa tra i beni sottoposti a vincolo dichiarativo ex artt. 134, comma 1, lett. a) e 136, d.lgs. n. 42 del 2004, e tra quelli tutelati ope legis ai sensi degli artt. 134, comma 1, lett. b) e 142, d.lgs. n. 42 cit. Infine, l’Amministrazione ha concluso che l’intervento de quo , “ per come prefigurato nella progettazione assunta agli atti [...] non risultando annoverabile tra le fattispecie ammissibili dalle misure di salvaguardia ”, di cui all’art. 21, l. reg. n. 24 del 1998, “ non può essere valutato [...] sino all’avvenuto superamento di detta misura di salvaguardia ”.

In aggiunta a tutto quanto sopra, anche il Comune di S. Felice Circeo con nota prot. n. 3239 del 4 febbraio 2021 ha invitato la società ricorrente “ a provvedere al superamento delle misure di salvaguardia, così come comunicato dall’Ente parco del Circeo ”.

2. – Avuto riguardo ai fatti di cui sopra, con il ricorso all’esame, notificato il 26 febbraio 2021 e depositato il 2 marzo 2021,

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi