TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2016-11-21, n. 201611553

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2016-11-21, n. 201611553
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201611553
Data del deposito : 21 novembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/11/2016

N. 11553/2016 REG.PROV.COLL.

N. 03130/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3130 del 2013, proposto da:
Andrea Dell'Aquila, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Strati C.F. STRNRC50M06H501Y, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Mazzini, 123;

contro

Ministero dei Beni, delle Attivita' Culturali e del Turismo, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

C S;

per l'annullamento

- del d.d. dell’8.1.2013 di approvazione della graduatoria definitiva e conseguente nomina dei candidati risultati vincitori nella procedura di selezione per il passaggio dall'area B alla posizione economica C1, per il profilo professionale funzionario informatico, per la Regione Lazio, bandita con d.d. del 24.7.2007, nonché di tutti gli altri preordinati e connessi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2016 la dott.ssa C A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con bando del 24-7-2007 il Ministero dei Beni e delle Attività culturali, sulla base dell’accordo con le organizzazioni sindacali del 13 luglio 2007, ha indetto la progressione verticale relativa al passaggio di 920 unità di personale dall’area B alla posizione economica C1, ripartiti per i vari profili professionali (archeologo, architetto, archivista, bibliotecario, capo tecnico, funzionario amministrativo, esperto in comunicazione e informazione, informatico, restauratore, storico dell’arte), prevedendo la partecipazione di 1840 persone, selezionate in base ai titoli, alla successiva fase di formazione, ma con autorizzazione ad avviare le procedure per l’accesso di sole 460 unità.

I titoli per l’ammissione erano costituiti: A- dall’anzianità di servizio (fino ad un massimo di 27 punti con l’assegnazione di 2 punti per ogni anno in posizione B3, 1,5 punti per ogni anno in B2, 1 punto per ogni anno in B1, 0,5 per ogni anno in A1);
B- dai titoli di studio (fino ad un massimo di 52 punti per il titolo di studio più elevato posseduto - eccetto i diplomi di specializzazione da sommare al diploma di laurea - con l’attribuzione di 10 punti per il diploma di scuola di secondo grado;
12 per il diploma universitario;
30 per la laurea triennale afferenti alla professionalità per cui si concorre;
;
40 per la laurea specialistica afferenti alla professionalità per cui si concorre;
10 per la specializzazione post laurea o abilitazione all’esercizio della professione afferenti alla professionalità per cui si concorre;
0,5 punti per ogni anno per la specializzazione presso scuole di formazione del Ministero dei beni e delle Attività culturali);
C - dai corsi di formazione attinenti al profilo professionale posseduto o a quello per cui si concorre (fino ad un massimo di 4 punti 0,2 punti per corsi di durata inferiore alle due settimane;
0,6 per corsi di durata pari o superiore alle due settimane;
1 punto per corsi di durata pari o superiore ad un mese;
2 punti per corsi di durata per corsi di durata pari o superiore ad un anno);
D- dalle mansioni superiori afferenti alla professionalità per cui si concorre (fino ad un massimo di 18 punti, con 0,5 punti per ogni semestre);
E- da attività rilevanti (fino ad un massimo di 11 punti : attività di docenza interna o esterna all’Amministrazione- 1 punto per docenze di durata fino a 18 ore;
2 punti per docenze fino a 36 ore;
4 punti per docenze fino a 72 ore;
6 punti per docenze superiori a 72 ore-;componente o segretario di organi collegiali nell’ambito delle attività istituzionali della p.a. - 1 punto per evento - ;
responsabile del procedimento - 0,5 punti per anno;
responsabile o delegato o rappresentante o preposto alla sicurezza - 0,5 per anno;
F- da incarichi di responsabilità di strutture (fino ad un massimo di 8 punti - 0,5 a semestre);
G- da idoneità conseguite in concorsi per l’accesso alla posizione economica C1 (fino ad un massimo di 7 punti -3,5 per ogni idoneità);
rilevavano come penalizzazione le sospensioni dal servizio o condanne penali o contabili nell’ultimo biennio fino ad un massimo di 10 punti (5 ad evento).

A conclusione della fase di formazione era previsto un colloquio. Sulla base del punteggio dei titoli e del colloquio erano formate le graduatorie regionali;
i concorrenti utilmente collocati erano inquadrati nei profili professionali C1. Il comma 2 dell’art. 7 del bando prevedeva la formazione di una unica graduatoria nazionale secondo l’ordine generale di merito da cui attingere in caso di esaurimento della graduatoria regionale senza copertura dei posti, destinando in tal caso i vincitori ad una regione di servizio diversa da quella scelta nella domanda di partecipazione.

Il ricorrente, dipendente del Ministero in servizio presso la direzione generale per le Antichità, nel profilo professionale di Assistente informatico B3 dal 29-12-1995, presentava domanda di partecipazione per il profilo professionale di funzionario informatico per la Regione Lazio. Per tale profilo erano previsti 72 posti al livello nazionale, di cui 36 autorizzati, distribuiti in contingenti regionali;
per la Regione Lazio erano previsti 19 posti di cui 9 autorizzati. All’art. 1 del bando era espressamente indicato, infatti, che l’autorizzazione all’avvio della procedura era relativa solo a 36 dei 72 previsti dal bando, e che le ulteriori 36 unità sarebbero state ammesse ai percorsi formativi e all’esame finale ma inquadrate in ruolo solo dopo la autorizzazione per gli ulteriori 36 posti.

Con decreto del 31-10-2012 sono stati pubblicati gli elenchi provvisori con i punteggi attribuiti e .

con l’invito a trasmettere eventuali osservazioni sul punteggio titoli, nel termine di dieci giorni dalla notifica. Il ricorrente otteneva 27,5 per i titoli, 27 per l’anzianità e 127 per il colloquio.

Con decreto direttoriale del 20-12-2012 sono state approvate le graduatorie regionali di merito e nominati i candidati vincitori, decreto successivamente rettificato con riferimento ad alcuni candidati con decreto dell’8-1-2013.

Il 18-2-2013 è stata pubblicata la graduatoria nazionale prevista dall’art. 7 del bando di gara.

Nella graduatoria della Regione Lazio per il profilo informatico il ricorrente risulta collocato al 24° posto con il punteggio complessivo di 181,5, mentre il 9° (ultimo di quelli utilmente collocati in graduatoria) ha un punteggio pari a 190. Nella graduatoria nazionale di coloro che non sono rientrati nelle graduatorie regionali il ricorrente risulta 27°.

Avverso la graduatoria regionale e avverso gli atti di attribuzione dei punteggi, nonché avverso tutti gli atti preordinati e connessi è stato proposto il presente ricorso con i seguenti motivi: violazione di legge ed eccesso di potere;
violazione dell’art. 97 della Costituzione e dell’articolo 4 del bando di concorso;
difetto di istruttoria;
violazione del principio di trasparenza;
nullità, illiceità degli atti impugnati per contrasto con l’art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001, con l’art. 15 del CCNL comparto Ministeri 1998-2001;
violazione degli artt. 8 comma 1, 9 comma 2, 11, 12, 13, 14 del d.p.r. 487 del 1994;
eccesso di potere, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità, irragionevolezza;
incongruità, travisamento ed irragionevolezza della procedura concorsuale;
violazione del principio di proporzionalità;
dell’art. 1 della legge n. 241 del 1990;
della par condicio dei candidati;
difetto di trasparenza e di motivazione
. Non risulta invece specificamente impugnata la graduatoria unica nazionale, né sono rivolte censure avverso tale graduatoria.

Si è costituita l’Amministrazione a mezzo dell’Avvocatura dello Stato contestando la fondatezza del ricorso.

Con ordinanza del 17-5-2013 è stata respinta la domanda cautelare di sospensione dei provvedimenti impugnati.

All’udienza pubblica del 18-10-2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Con la prima censura si sostiene la illegittima attribuzione del punteggio per le mansioni superiori ad alcuni concorrenti, in quanto sarebbero state considerate mansioni della categoria B, peraltro già utilizzate nelle precedenti riqualificazioni e non quelle della posizione C1 indicate come rilevanti nel bando. Peraltro, nel contestare poi i punteggi, per la voce mansioni superiori attribuiti ai singoli candidati, la censura si riferisce allo svolgimento di mansioni superiori di un profilo non immediatamente precedente a quello del bando.

Tale censura, oltre che generica e contraddittoria, è comunque infondata, in quanto il bando con cui è stata indetta la progressione verticale e l’accordo sindacale, sulla cui base il bando è stato predisposto, prevedevano l’attribuzione del punteggio con riferimento “alle mansioni superiori afferenti alla professionalità per cui si concorre”, senza alcuna specificazione in ordine all’appartenenza del profilo professionale in cui tale mansioni fossero state effettivamente svolte. Rispetto a tale previsione del bando, tesa a valorizzare le professionalità comunque acquisite nel profilo C1, quali titoli da valutare nella procedura concorsuale, rientrante quindi nelle scelte discrezionali dell’Amministrazione, discrezionalità peraltro limitata nel caso di specie da un precedente accordo sindacale, risulta inconferente la disposizione dell’art. 24 del

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