TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-04-24, n. 202307032

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-04-24, n. 202307032
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202307032
Data del deposito : 24 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/04/2023

N. 07032/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02471/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2471 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giulio Cerceo e Luigi Zappacosta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Consiglio Superiore della Magistratura, Ministero della Giustizia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabrina Pancari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via C. Beccaria 29;



per l'annullamento

della deliberazione, a firma del Segretario generale, facente funzioni, del Consiglio Superiore della Magistratura, prot. P 18744/2020 del 24 dicembre 2020, come poi comunicata via p.e.c. al ricorrente, dal Tribunale di Teramo, in data del 29 dicembre, laddove conferma il dottor -OMISSIS- nell'incarico di Giudice onorario in servizio presso il Tribunale ordinario di Teramo, a decorrere dell'1 giugno 2020 e sino al compimento del sessantottesimo anno di età, ossia sino al 12 luglio 2021;

della relativa comunicazione inviata, via p.e.c., dal Tribunale di Teramo al ricorrente in data del 29 dicembre 2020; in cui si legge nell'oggetto “Conferma dell'incarico fino al compimento del 68° anno di età” e si allega la detta deliberazione del C.S.M.;

nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli principalmente impugnati, anche se attualmente non conosciuto

e per l'accertamento del diritto

del ricorrente a proseguire le funzioni di Giudice onorario, in servizio presso il Tribunale di Teramo, oltre il sessantottesimo anno di età;

nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente, quale Giudice onorario in servizio presso il Tribunale di Teramo, ad ottenere lo status di pubblico dipendente equiparabile quanto alle condizioni di lavoro al magistrato ordinario professionale fino al raggiungimento del settantacinquesimo anno di età, con conseguente condanna del Ministero della Giustizia al pagamento delle differenze retributive maturate e maturande, oltre alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale;

e del diritto del ricorrente, comunque, ad ottenere lo status di pubblico impiego, sotto il profilo del pieno riconoscimento della stabilizzazione e della corresponsione del trattamento indennitario così come previsto dalla legge n. 57/2016 e dal d.lgs. n. 116/2017.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Consiglio Superiore della Magistratura, del Ministero della Giustizia e dell’Inps;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2023 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con il ricorso in epigrafe il dott. -OMISSIS- ha impugnato la delibera con cui il CSM l’ha confermato nell'incarico di Giudice onorario in servizio presso il Tribunale ordinario di Teramo fino al compimento del sessantottesimo anno di età, ossia fino al 12 luglio 2021, chiedendo altresì l’accertamento del diritto a proseguire nelle funzioni di Giudice onorario oltre il sessantottesimo anno di età, e ad ottenere lo status di pubblico dipendente equiparabile quanto alle condizioni di lavoro al magistrato ordinario professionale fino al raggiungimento del settantacinquesimo anno di età, con conseguente condanna del Ministero della Giustizia al pagamento delle differenze retributive maturate e maturande, oltre alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale.

Il ricorrente, magistrato onorario fin dal 1986 presso gli uffici giudiziari del distretto della Corte di Appello di L’Aquila, dapprima come vice procuratore onorario, poi come vice pretore onorario e giudice onorario, ha dedotto di aver presentato, in data del 29 novembre 2019, al Presidente del Tribunale di Teramo domanda di conferma per un ulteriore mandato di durata quadriennale.

Il Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 22 dicembre 2020 aveva adottato la delibera impugnata, nella quale aveva confermato il ricorrente nell’incarico fino al compimento del sessantottesimo anno di età, ossia fino al 12 luglio 2021.

A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:

1.Violazione e falsa applicazione degli articoli 7 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e s.m.i.. Violazione dell’art. 10 bis della detta legge. Violazione dei principi del giusto procedimento amministrativo e dei doveri di trasparenza dell’attività pubblica e di partecipazione dell’interessato all’attività amministrativa. Violazione dell’art. 97 della Costituzione, non essendo stato consentito al ricorrente di partecipare al procedimento.

2. Violazione ed erronea interpretazione dell’art. 32 del decreto legislativo del 13 luglio 2017, n. 116, in relazione all’art. 29, comma 2, del medesimo decreto e alle norme giuridiche in tema di ordinamento giudiziario. Difetto di motivazione ed erronea istruttoria. Violazione del principio di legittimo affidamento. Ingiustizia manifesta.

La conferma del dottor -OMISSIS- sino al 68° anno di età scaturirebbe da un’erronea interpretazione dell’art. 32, comma I, del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, secondo il quale tutte le disposizioni del decreto troverebbero applicazione a partire dalla scadenza del quarto anno successivo alla sua entrata in vigore.

Considerando che l’entrata in vigore del decreto era fissata alla data del 15 luglio 2017, la scadenza del quarto anno successivo sarebbe intervenuta in data 15 luglio 2021, di tal che, avendo il ricorrente inoltrato la richiesta di conferma in data 29 novembre 2019 (quindi in data ben anteriore alla scadenza dei quattro anni dal 15 luglio 2017), non avrebbe potuto applicarsi la disposizione di cui al secondo comma dell’art. 29 del d.lgs. n. 116/2017, che prevedeva la cessazione dell’incarico al compimento del sessantottesimo anno di età; si sarebbero, piuttosto, dovute applicare le precedenti disposizioni, in tema di ordinamento giudiziario, che prevedevano la durata dell’incarico di magistrato onorario quantomeno sino al settantaduesimo anno di età.

3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 29 del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017 in relazione all’istanza di conferma del ricorrente nelle funzioni di magistrato onorario. Eccesso di potere per inconferenza e non congruità di quanto disposto nel provvedimento impugnato rispetto a quanto richiesto dall’istante. Elusione dell’obbligo della P.A. di provvedere nei termini di legge. Sviamento.

Il C.S.M., provvedendo sull’istanza del ricorrente, ne aveva disposto con la medesima delibera la conferma ma, altresì, la successiva cessazione dal servizio; tuttavia, la determinazione della data di cessazione dal servizio risultava estranea rispetto al petitum dell’istanza, e avrebbe dovuto, semmai, formare oggetto di altro procedimento.

4. Violazione degli articoli 2, paragrafo 1 e 2, lettera a) della Direttiva del Consiglio Europeo del 27 novembre 2000, n. 2000/78/CEE. Violazione e falsa applicazione dei principi normativi comunitari relativi all’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato e parziale (percepiti nella Direttiva n. 1999/70/CE, nella Direttiva n. 80/987/CEE). Erronea applicazione dei principi stabiliti nella Direttiva n. 92/58/CEE e nella Direttiva n. 93/104/CEE. Violazione degli articoli 20, 21 e 47 della Carta Europea dei Diritti dell’Uomo. Erronea interpretazione dei principi stabiliti dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea riguardo l’equiparazione del Magistrato onorario a quella di lavoratore subordinato. Violazione dei principi di non discriminazione tra lavoratori. Erronea interpretazione degli articoli 10 e 11 della Costituzione. Violazione degli articoli 2, 3, 36 e 38 della Costituzione della Repubblica Italiana. Sviamento.

La delibera del C.S.M., nel confermare l’incarico di magistrato onorario sino al 12 luglio 2021 (ossia sino al compimento del 68° anno di età) si porrebbe in contrasto sostanziale con le disposizioni comunitarie indicate in epigrafe, oltre che con quanto disposto in recenti pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (in ultimo quella del 16 luglio 2020 C-658/18), che avevano equiparato il giudice onorario a un vero e proprio lavoratore subordinato, con conseguente diritto alla tutela e alle condizioni lavorative previste per i magistrati ordinari.

Si sono costituiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Consiglio Superiore della Magistratura, il Ministero

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