TAR Salerno, sez. II, sentenza 2018-10-03, n. 201801354

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza 2018-10-03, n. 201801354
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 201801354
Data del deposito : 3 ottobre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/10/2018

N. 01354/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00682/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso, numero di registro generale 682 del 2017, proposto da:
P P, rappresentata e difesa dagli Avv. R V R e E A, con domicilio eletto, presso l’Avv. R V R in Salerno, via Roma 122;

contro

Comune di San Cipriano Picentino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. L L, con domicilio eletto, in Salerno, al Corso Garibaldi, 103;
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliato ex lege in Salerno, al Corso Vittorio Emanuele, 58;
Provincia di Salerno e Regione Campania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituite in giudizio;

per l’annullamento

A) per quanto e nei limiti dell'interesse della ricorrente, della delibera di C.C. n. 4 del 18.02.2017 del Comune di San Cipriano Picentino, avente ad oggetto “Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) – Regolamento di attuazione per il governo del territorio n. 5 del 04.08.2011 – Approvazione”, in uno ai relativi atti ed elaborati di piano allegati, pubblicato sul B.U.R.C n. 20 del 06.03.2017;

B) ove e per quanto di interesse per la ricorrente, della delibera di G.C. n. 108 del 19.05.2016, avente ad oggetto “Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) Fase Strutturale e Programmatica L.R. 16 del 22.12.2004 e s.m.i., art. 23 – Regolamento di Attuazione per il governo del territorio n. 5 del 4.08.2011, art. 3, comma 3 – Determinazione sulle osservazioni”;

C) ove e per quanto occorra, della deliberazione di G.C. n. 229 del 21.12.2016, avente ad oggetto “Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) – Fase strutturale e programmatica L.R. 16 del 22.12.2004 e s.m.i., art. 23 – Regolamento di attuazione per il governo del territorio n. 5 del 4.08.2011, art. 3, comma 4 – art. 17 bis L. 241/1990 – Presa d'atto acquisizione dichiarazione di coerenza Provincia di Salerno” con allegati;

D) della deliberazione di C.C. n. 5 del 18.02.2017, avente ad oggetto “Regolamento di attuazione per il governo del territorio n. 5 del 4.08.2011, art. 11 – Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (RUEC) – Approvazione”, con allegati;

E) ove e per quanto occorra, della delibera di G.C. n. 41 del 9.02.2016 avente ad oggetto “Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) – Fase Strutturale e Programmatica L.R. 16 del 22.12.2004 e s.m.i., art. 23 – Regolamento di attuazione per il governo del territorio n. 5 del 4.08.2011, art. 3, comma 1 – Adozione”, unitamente a tutti gli atti ed elaborati di piano allegati;

F) ove e per quanto occorra e di interesse, del parere motivato favorevole, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. del Responsabile Ufficio Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Comune di San Cipriano Picentino, acquisito in data 15.02.2017 al prot. 201700001534 e della dichiarazione di sintesi della VAS pubblicati sul B.U.R.C. n. 20 del 06.03.2017 e di tutti gli atti inerenti la procedura di VAS;

G) di tutti gli atti antecedenti, collegati connessi e/o consequenziali;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Cipriano Picentino e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 26 settembre 2018, il dott. P S;

Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;


FATTO

La ricorrente, comproprietaria di un immobile – denominato fabbricato Petroni – sito alla via Benedetto Croce del Comune di San Cipriano Picentino, impugnava gli atti e provvedimenti specificati in epigrafe, avvero cui articolava plurime censure di violazione di legge (Regolamento Regione Campania n. 5/2011 in relazione all’art. 3 l. n. 241/1990;
art. 3 del Reg. regionale n. 5/2011 – recante l’attuazione della l. r. 16/2004 – artt. 22 e 23 della l. r. n. 16/2004 – art. 17 bis della l. 241/1990 - l. r. C. n. 16/2004 e Regolamento di attuazione per il governo del territorio del 4.08.2011 n. 5, con particolare riferimento all’art. 3 – comma 4 – direttiva 2001/42/CE e del d. lgs. n. 152/2006 e s. m. i.), nonché d’eccesso di potere, sotto plurimi profili sintomatici.

Si costituivano il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e il Comune di San Cipriano Picentino, con memorie di stile.

Nell’imminenza della discussione, parte ricorrente depositava memoria difensiva, in cui segnalava che il ricorso era divenuto improcedibile, per sopravvenuto difetto d’interesse;
infatti, dopo la proposizione dello stesso, le parti erano addivenute alla determinazione di definire transattivamente la vicenda.

In particolare, la P. A. aveva ritenuto di destinare a parcheggio un’area pari a 520 mq., in luogo degli originari 1682 mq.

Muovendo da tale presupposto, le parti, in data 10.08.2018, avevano sottoscritto un atto di cessione volontaria e promessa di vendita di un’area, pari a 520 mq.;
e, nell’ambito di tale accordo, la ricorrente s’era impegnata a rinunciare al presente giudizio, con compensazione delle spese.

Alla pubblica udienza del 26 settembre 2018, il ricorso era trattenuto in decisione.

DIRITTO

Rileva il Collegio come, per effetto di quanto rappresentato e documentato dalla ricorrente, nella memoria difensiva del 29.08.2018, il gravame sia divenuto improcedibile, per sopravvenuto difetto d’interesse (stante l’intervenuta definizione transattiva del contesto).

Ne consegue la relativa declaratoria, con la formula corrispondente.

Conformemente agli accordi in tal senso intervenuti tra le parti, e non sussistendo ragioni ostative, le spese e i compensi di lite possono interamente compensarsi.

Residua, tuttavia, l’obbligo per il Comune di San Cipriano Picentino di rifondere, a parte ricorrente, il contributo unificato versato (stante, in ogni caso, il riconoscimento parziale delle sue pretese, da parte dell’ente, testimoniato dallo stesso accordo transattivo, sottoscritto tra le parti).

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