TAR Salerno, sez. I, sentenza 2020-02-03, n. 202000197
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Pubblicato il 03/02/2020
N. 00197/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01259/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1259 del 2019, proposto dalla società Zullo Viaggi e Turismo S.r.l.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti G V e S V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pratola Serra, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
nei confronti
- società Network World Travel Group S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. A O, con domicilio eletto in Salerno, corso Garibaldi n. 103, presso lo studio dell’avv. Feliciana Ferrentino;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della Determinazione n. 98 del 12 giugno 2019, avente ad oggetto l’aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico anni: 2018-2019 e 2019/2020 – CUP E79F18000540004 – CIG: 7630121F06;
- per quanto di ragione, del relativo Bando e Disciplinare di gara nella parte in cui consentivano genericamente la possibilità di avvalimento dei requisiti di carattere speciale richiesti.
- di ogni altro relativo atto o documento di gara preordinato, collegato o comunque connesso alla menzionata aggiudicazione definitiva, ancorché non ancora notificato o comunicato, che sin da ora ci si riserva di impugnare;
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da NETWORK WORLD TRAVEL GROUP S.R.L. il 17.09.2019:
- del verbale n. 1 del 8.11.2018, della Commissione di gara per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico del Comune di Pratola Serra per gli anni 2018/2019 e 2019/2020, con cui è stata disposta l’ammissione con riserva della società Zullo Viaggi e Turismo S.r.l.s.;
- del verbale n. 2 del 3.12.2018 della Commissione di gara, con cui è stata disposta la ammissione della società Zullo Viaggi e Turismo S.r.l.s.;
- di ogni altro atto, anche implicito, connesso e/o conseguente, recante l’ammissione della ditta Zullo Viaggi e Turismo S.r.l.s e/o comunque la sua mancata esclusione dalla procedura di gara;
- del bando e del disciplinare di gara della procedura aperta per l'appalto del servizio di trasporto scolastico per gli anni 2018/2019 e 2019/2020, nella parte in cui dovessero essere interpretati in senso favorevole all’ammissione in gara della ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Network World Travel Group S.r.l. ed il ricorso incidentale dalla stessa proposto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2020 la dott.ssa R M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso tempestivamente notificato e depositato, la società istante, quale partecipante alla proceduta ex art. 95 D.lgs. n. 50/2016, bandita dal Comune di Pratola Serra per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico anni 2018-2019 e 2019/2020 (CUP E79F18000540004 – CIG: 7630121F06), essendosi collocata al secondo posto in graduatoria, ha impugnato la determina del 12 giugno 2019 n. 98, con cui il predetto comune ha aggiudicato la commessa pubblica in favore della società controinteressata, unica diretta competitor in gara.
2. Il gravame risulta affidato ai motivi di diritto appresso sintetizzati.
“VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 83 E 89 D.LGS. 50/2016 – ARTT. 6 L. 241/90 – ARTT. 2 E 97 COSTITUZIONE - MANCATA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO – ILLOGICITA' MANIFESTA – PERPLESSITA' – ABNORMITA' – SVIAMENTO”.
L’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura in quanto:
a) non avrebbe adeguatamente comprovato di aver realizzato il prescritto sopralluogo, avendo all’uopo prodotto un’attestazione sottoscritta da un soggetto dichiaratosi delegato dalla società ausiliaria e non anche dall’aggiudicataria medesima;
b) la società di cui si era (illegittimamente) avvalsa al fine di comprovare il requisito di cui all’art. 6, comma 2 del Disciplinare di gara - consistente nell’iscrizione all’A regionale delle imprese che gestiscono il servizio di trasporto scolastico di cui alla L.R. n. 13/2011 - sarebbe stata priva, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande (5.11.2018), del requisito medesimo, risultando iscritta nel predetto albo soltanto a decorrere dal 16.11.2018 (Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale n. 432 del 16.11.2018). In ogni caso il requisito di idoneità professionale in questione non avrebbe potuto essere oggetto di avvalimento;
c) la ditta ausiliaria, avrebbe omesso la dichiarazione di cui all'art. 8.1 lett. e) del Disciplinare, contenente le generalità dei familiari maggiorenni conviventi, al fine di consentire le verifiche di cui all'art. 67 D.lgs. 159/11;
d) la ditta ausiliaria, in violazione di quanto disposto dal punto c) del suddetto art. 8.1 del disciplinare, avrebbe prodotto una dichiarazione carente in quanto priva dell’indicazione delle risorse economiche e/o delle garanzie che sarebbero state fornite all’aggiudicataria medesima;
e) la dichiarazione di cui all’art. 89 D.lgs. n. 50/2016, relativa al possesso, in capo all’aggiudicataria, dei requisiti di capacità professionale, economica finanziaria e tecnico organizzativa, sarebbe viziata in quanto sottoscritta con firma illeggibile, vergata in calce al timbro di un soggetto giuridico diverso, coincidente con la società ausiliaria;
- “ VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 95 D.LGS. 50/2016 DELL'ART. 3 L. 241/90 E DELL'ART. 97 COS T I TUZ IONE P ER DI F E T TO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E/O INCONGRUITA' DELLA MOTIVAZIONE - ABUSO DI POTERE - MANCATA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO – ILLOGICITA' MANIFESTA – PERPLESSITA' – ABNORMITA' – SVIAMENTO ”.
Il punteggio attribuito all'offerta tecnica della società controinteressata, avuto riguardo al criterio relativo alla disponibilità degli automezzi, sarebbe errato ed irragionevole in quanto i mezzi “ gran turismo ” dalla stessa indicati (appartenenti alla ditta ausiliaria), non sarebbero idonei allo svolgimento del servizio di scuolabus.
Parimenti illogico ed irragionevole, oltre che non sufficientemente motivato, risulterebbe il punteggio pari a zero, inopinatamente assegnato dalla Commissione alla società ricorrente in applicazione del medesimo criterio relativo alla disponibilità degli automezzi.
3. La società controinteressata ha resistito al gravame mediante articolate deduzioni difensive ed inoltre, con ricorso incidentale, tempestivamente notificato e depositato, ha contestato la legittimità dell’ammissione in gara della ricorrente, affidando il gravame ai motivi di diritto appresso sintetizzati.
“1) VIOLAZIONE ART. 83