TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2016-11-21, n. 201605373
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Pubblicato il 21/11/2016
N. 05373/2016 REG.PROV.COLL.
N. 03851/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3851 del 2015, proposto da G L,
rappresentato e difeso dall'avvocato B L, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, viale Gramsci, 23;
contro
il Comune di San Felice a Cancello, in persona del Sindaco
pro tempore
, non costituito in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum
:
B L,
rappresentata e difesa da se stessa, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, viale Gramsci, 23;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sull’ordinanza, adottata ai sensi dell’art. 702 ter c.p.c., dal Tribunale di Napoli in data 13.10.2014, nel ricorso recante il numero R.G. 16670/11.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2016 la dott.ssa Marina Perrelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso, notificato il 21.7.2015 e ritualmente depositato il successivo 22.7.2015, il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza al giudicato formatosi sull’ordinanza indicata in epigrafe con la quale il Comune resistente è stato condannato a pagare in suo favore “il compenso professionale di euro 33.257,75, oltre IVA e CPA come per legge, con gli interessi maturati dal 12.9.2011 al saldo”, nonché “al rimborso delle spese di lite avversarie che si liquidano in euro 319,57 per esborsi vivi ed in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali e accessori di legge, attribuendo la somma agli avvocati Giovanni e B L”.
2. Il Comune di San Felice a Cancello, benché ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.
3. Con l’ordinanza n. 3970 del 29.7.2016 la Sezione ha rilevato l’esistenza di un possibile profilo di parziale inammissibilità del ricorso in quanto “dall’ordinanza oggetto dell’ottemperanza si evince che le spese di lite della procedura sono state attribuite congiuntamente “agli avvocati Giovanni e B L”, mentre la presente procedura risulta azionata dal solo avvocato G L con conseguente inammissibilità della domanda per la parte relativa alle spese legali in mancanza della costituzione in giudizio dell’avvocato B L, anch’essa procuratore antistatario nel giudizio promosso dinnanzi al Tribunale ordinario di Napoli”.
4. Con atto d’intervento ex artt. 105, comma 1, e 39, comma 1, c.p.a., eventualmente da intendersi anche come ricorso principale, notificato il 7.9.2016 e depositato l’8.9.2016, si è costituita in giudizio l’avvocato B L aderendo a tutte le domande già proposte dall’avvocato G L.
5. All’udienza camerale dell’11.10.2016 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il Collegio ritiene, in via preliminare, ammissibile la costituzione in giudizio dell’avvocatessa B L in assenza di termini di decadenza per proporre il giudizio di ottemperanza. Ne discende, quindi, che l’avvocatessa B L avrebbe potuto proporre un giudizio autonomo per vedere integralmente eseguita la parte di sentenza recante la condanna in suo favore, quale procuratore antistatario, al pagamento delle spese processuali, ma - legittimamente ad avviso del Collegio- ha scelto l’intervento ad adiuvandum anche in considerazione della mancata specificazione degli importi dovuti ai difensori a tale titolo con conseguente opportunità di un’azione esecutiva congiunta da parte di entrambi.
7. Nel merito il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
8. Occorre premettere che ai sensi dell’art.702 quater c.p.c., “l’ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell’art.702 ter produce gli effetti di cui all’art. 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione” e, pertanto, il riferimento testuale all’art. 2909 c.c., ossia alla c.d. “cosa giudicata” (l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato – art. 324 c.p.c. - fa stato ad ogni effetto fra le parti, i loro eredi e aventi causa) comporta l’equiparabilità del provvedimento innanzi indicato alle sentenze passate in giudicato, con conseguente piena ammissibilità del giudizio di ottemperanza (cfr. in termini TAR Puglia, Lecce, I, 14.1.2015, n. 154).
9. Il Tribunale, nelle forme sintetiche imposte da CPA (art. 114), rileva che:
–sussiste la legittimazione passiva del Comune intimato, condannato con l’ordinanza non appellata, azionata con il presente ricorso per ottemperanza;
–sussistono altresì tutti i presupposti per l’accoglimento in quanto l’ordinanza indicata in epigrafe risulta essere oramai definitiva, come da certificazione in atti del 26.6.2015, per cui può essere equiparata al giudicato ed è suscettibile di ottemperanza per le ragioni già esposte sub § 8;
-è trascorso il termine di 120 giorni dalla notifica della predetta ordinanza ex art. 14 del D.L. 669/1996;
- l’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio e non ha pertanto provato, come sarebbe stato suo onere, l’adempimento integrale dell’obbligazione (cfr. in tema di prova dell’adempimento per tutte Cass. S.U. sent. n. 12353 del 2001).
10. Per quanto riguarda le spese successive all’ordinanza, e come tali non liquidate nella stessa, il Collegio specifica che, in sede di giudizio di ottemperanza può riconoscersi l'obbligo di corresponsione alla parte ricorrente oltre che degli interessi sulle somme liquidate in giudicato, anche delle spese accessorie, ma non di quelle relative ad atti di precetto (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 28/10/2009, n. 1798;T.A.R. Sardegna, 29/09/2003, n. 1094).
10.1. Le spese, i diritti e gli onorari di atti successivi alla sentenza sono dovute solo per le voci suindicate ed, in quanto funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, vengono liquidate, in modo omnicomprensivo, nell’ambito delle spese di lite del presente giudizio come quantificate in dispositivo, fatte salve le eventuali spese di registrazione del titolo azionato il cui importo, qualora dovuto e versato, non può considerarsi ricompreso nella liquidazione omnicomprensiva delle suindicate spese di lite.
11. Deve, pertanto, essere dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione resistente di dare integrale esecuzione all’ordinanza in epigrafe, mediante il pagamento in favore di parte ricorrente della somma nella stessa indicata, oltre gli accessori di legge e gli interessi maturati dal 12.9.2011 sino al saldo.
L’Amministrazione darà quindi esecuzione alla predetta ordinanza entro giorni sessanta dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
12. In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora il commissario ad acta indicato in dispositivo, che entro l’ulteriore termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza -a cura di parte ricorrente- darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente.
Le spese per l’eventuale funzione commissariale andranno poste a carico dell’Amministrazione in epigrafe e vengono sin d’ora liquidate nella somma complessiva indicata in dispositivo.
Il commissario ad acta potrà esigere la suddetta somma all’esito dello svolgimento della funzione commissariale, sulla base di adeguata documentazione fornita all’ente debitore.
13. E’ fondata anche la domanda circa la corresponsione della penalità di mora di cui all’art. 114 comma 4, lettera e), c.p.a..
La lett. a), del comma 781, dell’art. 1, della legge n. 208/2015, ha aggiunto all’art. 114 c.p.a. il seguente periodo “nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza;detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali”.
L’indicata novella ha, quindi, espressamente sancito il principio, in realtà già acquisito in via giurisprudenziale (cfr., Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014, n. 15).
Ha, altresì, indicato come non possa considerarsi manifestamente iniqua un’ astreinte qualora è stabilita in misura pari agli interessi legali.
La quantificazione della relativa penalità di mora deve pertanto essere effettuata in una misura percentuale rispetto alla somma di cui alla condanna, prendendo a riferimento il tasso legale di interesse.
L’ astreinte verrà quindi calcolata, nella misura indicata dell’interesse legale, sulla somma di cui alla condanna, in aggiunta agli interessi legali dovuti ex lege o disposti, come nel caso di specie, nella medesima condanna, stante la funzione sanzionatoria della stessa (e non compensativa del danno subito), che deve anche essere uno coazione indiretta all’adempimento.
Quanto alla data di decorrenza iniziale dell’ astreinte la novella introdotta dall' art. 1, L. 28 dicembre 2015, n. 208, all'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha previsto che la penalità d mora debba essere disposta a far data dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza.
Quanto alla data di decorrenza finale dell’ astreinte la stessa, in conformità con l’orientamento giurisprudenziale attualmente prevalente, sarà dovuta fino all'effettivo soddisfacimento del credito o, in alternativa, sino alla data di insediamento del commissario ad acta.
14. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, venendo poste a carico dell'inadempiente Amministrazione, e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto della peculiarità del contenzioso.