TAR Roma, sez. I, decreto decisorio 2010-08-31, n. 201032022

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, decreto decisorio 2010-08-31, n. 201032022
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201032022
Data del deposito : 31 agosto 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 12927/1995 REG.RIC.

N. 32022/2010 REG.DEC.

N. 12927/1995 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

Sul ricorso numero di registro generale 12927 del 1995, proposto da:
Soc. TIPOMARK S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. C F, con domicilio eletto presso C F in Roma, Piazza San Lorenzo in Lucina, 4;

contro

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e Garante per la Radiodiffusione e l'Editoria, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore,rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
CODACONS, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. C R, con domicilio eletto presso C R in Roma, Viale delle Milizie, 9;

per l'annullamento

di porzione del dispositivo del provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 21/9/1995 prot.24592 proc. PI 537 di pubblicità ingannevole.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 2 novembre 1995;

Visto l'art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, come modificato ed integrato dall'art. 54, comma 1, D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e, successivamente, dall'art. 57, comma 1, L. 18 giugno 2009 n. 69, che prevede a cura della segreteria, dopo il decorso di cinque anni dalla data di deposito dei ricorsi, l’invio di apposito avviso in virtù del quale è fatto onere alle parti ricorrenti di presentare nuova istanza di fissazione di udienza con la firma delle parti entro sei mesi dalla data dell’avviso medesimo;

Considerato che alla comunicazione di segreteria del 3/11/2009 non ha fatto seguito alcuna domanda di fissazione udienza;


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