TAR Palermo, sez. II, sentenza 2023-02-23, n. 202300594
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Testo completo
Pubblicato il 23/02/2023
N. 00594/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01635/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1635 del 2021, proposto da F.lli -OMISSIS- & c., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti G P, L M R, L T, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
il Libero consorzio comunale di Agrigento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. Diega A M, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
il Ministro dell’interno - Sezione Polizia Stradale di Agrigento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
Automobile Club d'Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Guarino, Aureliana Pera, Stefania Rocca, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
per l'annullamento
- della determina dirigenziale -OMISSIS- dell'1.09.2021 e della relativa proposta-OMISSIS-del 01.08.2021 con cui è stata disposta la revoca dell'autorizzazione -OMISSIS-del 12.12.2004 e del nulla osta al trasferimento sede n. -OMISSIS-del 19.06.2014 dell'attività dello studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto denominato “F.lli -OMISSIS- & C.;
- della nota di trasmissione prot. n. 11604 del 03.09.2021;
- della nota prot. -OMISSIS-del 06.08.2021, con la quale il Libero Consorzio comunale di Agrigento comunicava alla società odierna ricorrente, l'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90;
- della segnalazione prot. n. -OMISSIS- del 22.04.2021 con la quale la Sezione di Polizia Stradale di Agrigento, trasmetteva allo studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto denominato “F.lli -OMISSIS- & C.” e al Libero Consorzio comunale di Agrigento per l'adozione dei provvedimenti di propria competenza, la segnalazione ai sensi dell'art. 9 della L. 8 agosto 1991 n. 264;
- del provvedimento di cui alla nota prot. n. -OMISSIS-del 06.09.2021 con la quale l'Automobile Club d'Italia - Unità Territoriale di Agrigento, in ragione della revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di studio di consulenza automobilistico della società odierna ricorrente disposta dal Libero Consorzio comunale di Agrigento con il provvedimento sopra menzionato, provvedeva alla disattivazione del “servizio STA” per la lavorazione online delle formalità PRA;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Libero Consorzio comunale di Agrigento, dell’Automobile Club D'Italia e del Ministero dell’interno - Sezione Polizia stradale di Agrigento;
Viste le memorie delle parti a sostegno delle rispettive tesi difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il cons. G L G;
Uditi nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2023 i difensori dell parti come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- La domanda di annullamento proposta dalla ricorrente società, la quale svolge l’attività di consulenza per la circolazione di mezzi di trasporto ai sensi della l. n. 264 del 1991, riguarda il provvedimento con il quale il Libero consorzio comunale di Agrigento ha revocato l’autorizzazione in precedenza rilasciata in suo favore (-OMISSIS-dl 14 dicembre 2003) ed il nulla osta al trasferimento di sede reso con nota n. -OMISSIS-del 19 giugno 2014, in ragione di una specifica violazione segnalata con nota della Polizia stradale di Agrigento del 22 aprile 2021. Alla base del provvedimento vi è, infatti, l’accesso di un socio della società ricorrente all’archivio SIS in assenza di necessità di lavorazione pratiche e senza identificazione del cliente.
2.- A sostegno del ricorso la ricorrente ha dedotto quattro motivi di ricorso articolati come segue:
1) Violazione di legge (art 9 l. n. 264 del 1991 e regolamento CE n. 1986/2006); violazione del principio di