TAR Palermo, sez. II, sentenza 2023-02-23, n. 202300594

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, sentenza 2023-02-23, n. 202300594
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202300594
Data del deposito : 23 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/02/2023

N. 00594/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01635/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1635 del 2021, proposto da F.lli -OMISSIS- &
c., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti G P, L M R, L T, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

contro

il Libero consorzio comunale di Agrigento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. Diega A M, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
il Ministro dell’interno - Sezione Polizia Stradale di Agrigento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
Automobile Club d'Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Guarino, Aureliana Pera, Stefania Rocca, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

per l'annullamento

- della determina dirigenziale -OMISSIS- dell'1.09.2021 e della relativa proposta-OMISSIS-del 01.08.2021 con cui è stata disposta la revoca dell'autorizzazione -OMISSIS-del 12.12.2004 e del nulla osta al trasferimento sede n. -OMISSIS-del 19.06.2014 dell'attività dello studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto denominato “F.lli -OMISSIS- &
C.;

- della nota di trasmissione prot. n. 11604 del 03.09.2021;

- della nota prot. -OMISSIS-del 06.08.2021, con la quale il Libero Consorzio comunale di Agrigento comunicava alla società odierna ricorrente, l'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90;

- della segnalazione prot. n. -OMISSIS- del 22.04.2021 con la quale la Sezione di Polizia Stradale di Agrigento, trasmetteva allo studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto denominato “F.lli -OMISSIS- &
C.” e al Libero Consorzio comunale di Agrigento per l'adozione dei provvedimenti di propria competenza, la segnalazione ai sensi dell'art. 9 della L. 8 agosto 1991 n. 264;

- del provvedimento di cui alla nota prot. n. -OMISSIS-del 06.09.2021 con la quale l'Automobile Club d'Italia - Unità Territoriale di Agrigento, in ragione della revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di studio di consulenza automobilistico della società odierna ricorrente disposta dal Libero Consorzio comunale di Agrigento con il provvedimento sopra menzionato, provvedeva alla disattivazione del “servizio STA” per la lavorazione online delle formalità PRA;

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso lesivo degli interessi del ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Libero Consorzio comunale di Agrigento, dell’Automobile Club D'Italia e del Ministero dell’interno - Sezione Polizia stradale di Agrigento;

Viste le memorie delle parti a sostegno delle rispettive tesi difensive;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore il cons. G L G;

Uditi nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2023 i difensori dell parti come specificato nel verbale;

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- La domanda di annullamento proposta dalla ricorrente società, la quale svolge l’attività di consulenza per la circolazione di mezzi di trasporto ai sensi della l. n. 264 del 1991, riguarda il provvedimento con il quale il Libero consorzio comunale di Agrigento ha revocato l’autorizzazione in precedenza rilasciata in suo favore (-OMISSIS-dl 14 dicembre 2003) ed il nulla osta al trasferimento di sede reso con nota n. -OMISSIS-del 19 giugno 2014, in ragione di una specifica violazione segnalata con nota della Polizia stradale di Agrigento del 22 aprile 2021. Alla base del provvedimento vi è, infatti, l’accesso di un socio della società ricorrente all’archivio SIS in assenza di necessità di lavorazione pratiche e senza identificazione del cliente.

2.- A sostegno del ricorso la ricorrente ha dedotto quattro motivi di ricorso articolati come segue:

1) Violazione di legge (art 9 l. n. 264 del 1991 e regolamento CE n. 1986/2006);
violazione del principio di legalità ed eccesso di potere sotto diversi profili. Ha evidenziato la ricorrente che:

- il provvedimento sarebbe stato emesso sulla base di una sola violazione, peraltro asseritamente perpetrata in buona fede;

- la sanzione della sospensione sarebbe limitata a ipotesi di irregolarità persistenti o ripetute, non rinvenibili nel caso di specie, sicché l’Amministrazione avrebbe potuto adottare la sanzione della sospensione e non quella della revoca (la quale –secondo la prospettazione di parte – sarebbe ammessa soltanto in caso di sopravvenuta carenza dei requisiti ovvero in presenza di gravi abusi);

- l’accesso al sistema SIS sarebbe avvenuto – su richiesta di ignoto committente – sulla base dell’unico documento da questi esibito e per (l’asserito) solo scopo di verificare se il veicolo per il quale il committente aveva richiesto l’immatricolazione presentasse cause ostative alla nazionalizzazione;

2) Violazione di legge (art 9 l. n. 264 del 1991 e regolamento CE n. 1986/2006);
violazione del principio di legalità ed eccesso di potere sotto ulteriori profili, compreso il difetto di istruttoria.

Nessuna disposizione di legge prevedrebbe che la consultazione preventiva del c.d. SIS II, in mancanza di documenti di riconoscimento del richiedente, integri un comportamento illegittimo, né tantomeno un «grave abuso» ai sensi della normativa sopra richiamata: l’accesso, nel caso di specie, sarebbe stato dettato soltanto dalla necessità di conoscere se la richiesta immatricolazione risultasse consentita;

3) Violazione dell’art. 9 l. n. 264 del 1991 ed eccesso di potere sotto ulteriori profili. Ha osservato la ricorrente che:

- l’Amministrazione locale non avrebbe operato una autonoma istruttoria e valutazione dei fatti, ritenendo automaticamente di applicare la sanzione prevista all’art. 9 della l. n. 264 del 1991;

- nessuna motivazione sarebbe stata resa circa le ragioni della connotazione di «grave abuso» dell’azione contestata ( id est : dell’accesso abusivo al sistema) e la sua correlazione con la sanzione della revoca;

4) Eccesso di potere per ingiustizia manifesta, violazione dei principi di proporzionalità, legalità e tassatività delle sanzioni. La violazione di cui trattasi non sarebbe idonea, per le sue modalità e presupposti, ad integrare la connotazione di gravità, tale da comportare l’irrogazione del provvedimento più afflittivo tra quelli contemplati dalla normativa di riferimento.

3.- Si è costituito in giudizio il Libero Consorzio comunale di Agrigento il quale, con distinte memorie, ha contrastato le pretese diparte ricorrente ed ha concluso per la loro infondatezza. Alle medesime conclusioni di infondatezza sono giunti anche il Ministero dell’interno – Sezione Polizia stradale di Agrigento, e l’Automobile Club d’Italia, anch’essi costituitisi in giudizio.

4.- All’udienza pubblica del 9 gennaio 2023 il ricorso, su richiesta dei procuratori delle parti, è stato posto in decisione.

5.- Il ricorso deve essere accolto in ragione della fondatezza dell’assorbente vizio di difetto di motivazione – anche in punto di mancata esplicitazione della proporzionalità della misura adottata – che connota il provvedimento del Libero Consorzio di Agrigento.

6.- L’art. 9, comma 3, della l. n. 264 del 1991 stabilisce che «Oltre che nel caso di cui al comma 4 dell'articolo 7, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è revocata quando vengano meno i requisiti di cui all'articolo 3 e quando siano accertati gravi abusi. In quest'ultimo caso si applica altresì la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dieci milioni, salva l'eventuale responsabilità civile e penale».

Ora, è del tutto evidente che la connotazione di una condotta quale «grave abuso» deve essere assistita da idonea valutazione volta anche a rendere intelligibili le ragion per le quali l’Amministrazione, nel ventaglio delle possibilità offerte dall’ordinamento, giunga all’applicazione della misura più afflittiva, considerato che la disciplina di riferimento contempla anche la possibilità della sospensione in ipotesi di «accertate irregolarità persistenti o ripetute».

Si deve premettere che l’art. 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990 (e successive modificazioni) stabilisce che «ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria». Il comma 2, poi, esclude la necessità della motivazione per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

La norma sancisce ed estende il principio, di origine giurisprudenziale, che in epoca anteriore all’entrata in vigore della legge n. 241 del 1990 aveva già affermato la necessità della motivazione, con particolare riguardo al contenuto degli atti amministrativi discrezionali, nonché al loro grado di lesività rispetto alle situazioni giuridiche dei privati, individuando nella insufficienza o mancanza della motivazione stessa una figura sintomatica di eccesso di potere.

In questo quadro, il provvedimento censurato – il quale si limita a richiamare la segnalazione della Polizia stradale senza spendere una sola parola circa il rapporto inferenziale tra gravità del fatto e lesione degli interessi tutelati dall’ordinamento e conseguente necessità di graduare la sanzione nella misura poi applicata – non è conforme al parametro normativo sopra indicato.

L’obbligo di motivare i provvedimenti amministrativi è diretto a realizzare la conoscibilità, e quindi la trasparenza, dell’azione amministrativa. Esso è radicato negli artt. 97 e 113 Cost., in quanto, da un lato, costituisce corollario dei principi di buon andamento e d’imparzialità dell’amministrazione e, dall’altro, consente al destinatario del provvedimento, che ritenga lesa una propria situazione giuridica, di far valere la relativa tutela giurisdizionale.

La giusta e doverosa finalità di tutelare il preminente interesse pubblico sotteso alla regolare tenuta del PRA, a tutela di palesi esigenze di sicurezza e fede pubblica (cfr. memoria dell’Automobile Club d’Italia) non è in alcun modo compromessa dall’esigenza che l’amministrazione procedente dia conto, con apposita motivazione, dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato la decisione, con riferimento alle risultanze dell’istruttoria circa l’apprezzamento e valutazione del fatto e il legame inferenziale con la relativa sanzione.

D’altronde, le sanzioni amministrative condividono «con le pene il carattere reattivo rispetto a un illecito, per la cui commissione l’ordinamento dispone che l’autore subisca una sofferenza in termini di restrizione di un diritto (diverso dalla libertà personale, la cui compressione in chiave sanzionatoria è riservata alla pena);
restrizione che trova, dunque, la sua “causa giuridica” proprio nell’illecito che ne costituisce il presupposto. Allo stesso modo che per le pene – pur a fronte dell’ampia discrezionalità che al legislatore compete nell’individuazione degli illeciti e nella scelta del relativo trattamento punitivo – anche per le sanzioni amministrative si prospetta, dunque, l’esigenza che non venga manifestamente meno un rapporto di congruità tra la sanzione e la gravità dell’illecito sanzionato;
evenienza nella quale la compressione del diritto diverrebbe irragionevole e non giustificata. Diversamente che per le pene, peraltro, rispetto alle sanzioni amministrative il principio di proporzionalità trova la sua base normativa non già nell’art. 3 Cost. in combinato disposto con l’art. 27 Cost., nella parte in cui enuncia i principi di personalità della responsabilità e della funzione rieducativa della pena (principi riferibili alla sola materia penale in senso stretto), ma nell’art. 3 Cost. in combinato disposto con le norme costituzionali che tutelano i diritti a volta a volta incisi dalla sanzione (sentenza n. 112 del 2019)» (Corte cost. n. 185 del 2021).

In tale quadro, l’obbligo di motivazione costituisce pilastro fondamentale dell’ordinamento.

7.- Alla luce delle suesposte motivazioni la domanda di annullamento, assorbita ogni altra doglianza, va accolta con conseguente annullamento del provvedimento di revoca dell’autorizzazione del Libero Consorzio resistente e degli atti consequenziali, salvi gli ulteriori provvedimenti che la p.a. dovrà adottare in sede di riedizione del potere.

8.- Il complessivo assetto della vicenda consente la compensazione delle spese di giudizio tra tutte le parti.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi