TAR Bari, sez. I, sentenza 2023-09-05, n. 202301107
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Pubblicato il 05/09/2023
N. 01107/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01343/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1343 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato I S, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
contro
I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per
- la declaratoria di illegittimità del silenzio illegittimamente serbato dalle Amministrazioni intimate a seguito ed in relazione all'Atto di diffida inviato a mezzo P.E.C. dal ricorrente;
- nel merito, accertare il diritto del ricorrente al ricalcolo del trattamento di fine servizio, e per l’effetto ordinare l’attribuzione, in favore dello stesso dei 6 scatti stipendiali ai sensi dell’art. 6 bis d.l. nr 387/1987 e la consequenziale attribuzione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2023 la dott.ssa M L R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Il ricorrente espone, in particolare, che, nella sua qualità di ex dipendente dell’Ente Prefettura di Bari, inviava a mezzo del difensore lettera di intimazione e di diffida all’I.N.P.S.- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, presso la sede provinciale di Bari, al fine di ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio (T.F.S.) per la mancata inclusione dei 6 scatti stipendiali ai sensi dell’art. 6 bis del decreto legge n. 387/1987, trattamento di quiescenza dal 1° gennaio 2017 con provvedimento di liquidazione n. BA0120016857006, con provvedimento di liquidazione erogato dalla sede I.N.P.S. di Bari .
Chiede la declaratoria di illegittimità del silenzio illegittimamente serbato dalle Amministrazioni intimate a seguito ed in relazione all’atto di diffida inviato a mezzo P.E.C. dal ricorrente.
Domanda, nel merito, accertare il diritto del ricorrente al ricalcolo del trattamento di fine servizio, e per l’effetto ordinare l’attribuzione, in favore dello stesso dei 6 scatti stipendiali ai sensi dell’art. 6 bis d.l. nr 387/1987 e la consequenziale attribuzione.
A sostegno del ricorso deduce le seguenti censure, così rubricate:
Violazione dell’art. 6 bis del d.lg. n. 387/1987 (riferito alla Polizia di Stato e agli altri corpi di polizia), convertito nella legge n. 472 del 1987 e successivamente modificato dall’art. 21 della legge n. 231/1990.
Non si è costituito in giudizio l’I.N.P.S. intimato.
All’udienza pubblica del 22 febbraio 2023, è stata sollevata, ai sensi dell’art. 73, comma 3 Cod. proc. amm., la questione rilevata d’ufficio del possibile difetto di giurisdizione di questo T.A.R.. Indi la causa è stata introitata per la decisione.
2. - Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione di questo T.A.R. in favore della Corte dei Conti.
L’art. 21 della legge n. 232 del 1990, recante “ Modifica dell’articolo 6-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 ” (norma invocata dal ricorrente, il quale ne assume l’applicabilità al personale prefettizio ai sensi dell’art. 17 del d.P.R. n. 340/1982), prevede che al personale della Polizia di Stato ivi indicato “ sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefìci stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della L. 10 ottobre 1986, n. 668, all’articolo 2, commi 5, 6 10 e all’articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto ”.
È stato in proposito condivisibilmente osservato che “ la provvidenza di cui si discute non incide sul trattamento stipendiale del beneficiario ma soltanto sulla base di calcolo ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza e dell’indennità di buonuscita. Ne consegue che la relativa controversia appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice contabile ” (Consiglio di Stato, sezione quarta, 20 novembre 2017, n. 5354, che ha confermato sul punto T.A.R. Lazio, Roma, sezione seconda, n. 4551/2007, concernente accertamento liquidazione sei scatti di anzianità sul trattamento di buonuscita , ove ricorrente era un sottufficiale della Guardia di Finanza in congedo).
Osserva pure il Collegio che il criterio in base al quale devono essere regolati i rapporti tra le diverse giurisdizioni è quello del petitum sostanziale, in relazione alla reale natura della controversia e alle caratteristiche del particolare rapporto fatto valere in giudizio nonché all’intrinseca consistenza delle complessive situazioni giuridiche soggettive su cui esso si articola e si svolge.
Nella fattispecie concreta in esame, al di là della prospettazione delle domande effettuata da parte ricorrente (accertamento del diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio e illegittimità del silenzio dell’amministrazione sull’istanza funzionale al predetto - favorevole - accertamento, che è atto vincolato in presenza dei reclamati presupposti di legge), l’eventuale accertamento della doverosità del favorevole trattamento economico invocato (attribuzione dei sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio, che, peraltro, non attengono all’accertamento delle modalità di svolgimento del pregresso rapporto di lavoro, che - appunto - non viene qui in discussione) si concreterebbe in un ampliamento della base di calcolo - contestualmente - ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza e dell’indennità di buonuscita, entrambi benefici - contestualmente (e “inscindibilmente”) - disciplinati nella norma speciale di cui il ricorrente invoca l’applicazione.
3. - In conclusione, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, indicando, quale giudice munito di giurisdizione, la Corte dei Conti competente per territorio.
4. - Nulla per le spese, in ragione della mancata costituzione dell’Amministrazione intimata.