TAR Roma, sez. 2T, ordinanza cautelare 2021-09-08, n. 202104712

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, ordinanza cautelare 2021-09-08, n. 202104712
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202104712
Data del deposito : 8 settembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/09/2021

N. 05300/2021 REG.RIC.

N. 04712/2021 REG.PROV.CAU.

N. 05300/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5300 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da


-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati -OMISSIS-Gruner, F D e M E A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Ministero dell’economia e delle finanze, Guardia di finanza - Comando generale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento, previa sospensione cautelare,

della determina del-OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, del Comandante interregionale dell'Italia centrale della Guardia di Finanza, notificata in data 3 marzo 2021, con la quale il ricorrente è stato precauzionalmente sospeso dall'impiego a titolo discrezionale ai sensi dell'art. 916, comma 1, del d.lgs. n. 66 del 2010;

degli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi, tra cui le proposte del Comandante -OMISSIS-del -OMISSIS-e del Comandante -OMISSIS-del -OMISSIS-, richiamate nell'atto impugnato ma non in possesso del ricorrente;

e, quanto ai motivi aggiunti,

per l’annullamento,

previa concessione di misure cautelari

della determina del-OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, del Comandante interregionale dell'Italia centrale della Guardia di Finanza, notificata in data 3 marzo 2021, con la quale il ricorrente è stato precauzionalmente sospeso dall'impiego a titolo discrezionale, ai sensi dell'art. 916, comma 1, del d.lgs. n. 66 del 2010

degli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi, tra cui le proposte del Comandante -OMISSIS-del -OMISSIS-e del Comandante -OMISSIS-del -OMISSIS-;

della nota del Comandante Interregionale prot. n. -OMISSIS-, della nota del Comandante Regionale prot. -OMISSIS-;
dell'appunto per il Comandante Interregionale del-OMISSIS-, recante in oggetto «Procedimento penale nr. -OMISSIS-instaurato presso il -OMISSIS-, nei confronti di nr. 13 militari appartenenti al ruolo I.S.A.F.. Valutazioni e proposte ai sensi dell'art. 1393 Codice dell'Ordinamento Militare»;
della nota del Comandante Provinciale prot. n. -OMISSIS-;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’economia e delle finanze e della Guardia di finanza - Comando generale;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2021 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto ad un primo esame, proprio della fase cautelare, che il ricorso non sia suscettibile di favorevole valutazione alla luce del carattere “precauzionale”, ovvero “cautelare” della sospensione precauzionale, ciò che ne esclude una valenza disciplinare o sanzionatoria (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 8 ottobre 2020, n. 05974, che ha rilevato come tale tipo di misura “prescinde da qualsiasi accertamento in ordine alla responsabilità dell'inquisito e non implica, quindi, alcuna valutazione, neppure approssimativa e provvisoria, circa la colpevolezza dell'interessato, non arrecando pregiudizio all’integrale reintegrazione del dipendente nelle funzioni e negli assegni non percepiti;
ponendosi, piuttosto, quale rimedio provvisorio a tutela del superiore interesse pubblico dell'Amministrazione, il cui perseguimento risulta compromesso dalla permanenza del dipendente al quale vengono contestati fatti che assumono rilievo penale, con pregiudizio del regolare svolgimento del servizio”);

Ritenuto, alla luce di tale ricostruzione, che non possa riconoscersi un effetto invalidante alle censure procedimentali articolate a mezzo dei motivi aggiunti;

Considerato, inoltre, che, nella comparazione tra gli interessi in rilievo, debba darsi prevalenza all’interesse pubblico perseguito dall’amministrazione a mezzo dell’adozione dell’atto impugnato;

Ritenuto, in ragione della peculiarità della vicenda, di compensare tra le parti le spese della presente fase cautelare;

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