TAR Napoli, sez. V, sentenza 2013-05-30, n. 201302830

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2013-05-30, n. 201302830
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201302830
Data del deposito : 30 maggio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03731/1998 REG.RIC.

N. 02830/2013 REG.PROV.COLL.

N. 03731/1998 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3731 del 1998, proposto da:
M D, rappresentato e difeso dall'avv. U F, con domicilio eletto presso Roberto Centola in Napoli, Centro Direzionale Is.B/8;

contro

Comune di Avellino;

per ottenere

la declaratoria del diritto al Trattamento di Fine Rapporto (TFR) per il servizio pre-ruolo ex Legge n.285/1977.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2013 il dott. Carlo Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO


1. Con il ricorso in esame parte ricorrente deduce la fondatezza della propria pretesa. Espone in fatto parte ricorrente di essere stata assunta dal Comune di Avellino ai sensi della Legge n.285/1977 prestando servizio pre-ruolo per essere poi assunta a tempo indeterminato ed immessa in ai sensi della Legge n.138/1984. Tuttavia non veniva erogato il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) anche se la Corte Costituzionale con sentenza n.208 del 1986 dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’art.9 del D.L.C.P.S. n.207/1947.

Benchè il ricorso sia stato ritualmente notificato, il Comune di Avellino non si è costituito in giudizio.

2. In relazione alle pretese azionate con il presente ricorso, la Sezione premette in via generale di aver già in passato (cfr. 6.6.2008, n.5434) aderito alla tesi del Consiglio di Stato (V, 1.4.2004, n.1740) secondo cui "L'inquadramento dei giovani assunti in base alla normativa sulla occupazione giovanile va effettuato in corrispondenza alla specifica idoneità da essi conseguita in sede di formazione professionale, quale accertata attraverso l'apposita procedura concorsuale. Gli inquadramenti dei giovani disposti dalle l. n. 285 del 1977 e n. 138 del 1984, pertanto, ancorché facciano riferimento, per la individuazione delle posizioni da conferire, alle qualifiche funzionali introdotte dal D.P.R. n. 347 del 1983, non sono disciplinati dalla normativa di detto D.P.R. e, quindi, non sono disciplinate dall'art. 40 di detto decreto, ma sono regolate dalla particolare normativa che ad essi specificamente si riferisce".

Nello specifico parte ricorrente è stata assunta proprio ai sensi della Legge n.285/1977 ed è stata, in quanto tale, beneficiaria di una speciale legislazione di favore in conseguenza della quale è stata assunta a tempo determinato, con contratto di formazione-lavoro, usufruendo di successive proroghe ed è poi passata ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato fino all’immissione in ruolo.

3. Con riguardo alla controversia in oggetto, il Collegio ritiene che il ricorso meriti accoglimento sotto l’assorbente profilo che la sentenza della Corte Costituzionale n. 208 del 24 luglio 1986 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, quarto comma, del D.L.C.P.S. n.207/1947 nella parte in cui disponeva che l'indennità prevista dal medesimo articolo per il personale non di ruolo all'atto di cessazione del rapporto non fosse dovuta in caso di passaggio in ruolo. La ricorrente ha quindi diritto alla riliquidazione dell'indennità di fine rapporto per il periodo di servizio prestato fuori ruolo, secondo le modalità e nella misura stabilite dalla suddetta normativa, come pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza (ex multis, TAR Toscana, II, 29.4.2008, n.1390);
beninteso che saranno dovuti i soli pagamenti che non risultino già altrimenti eseguiti, il computo delle spettanze dovrà avvenire assumendo a base di calcolo la retribuzione rivalutata alla data di cessazione del rapporto di impiego (Cons. Stato, V, 25.9.2000, n.5074) con incremento però, da tale data, dei soli interessi nella misura legale e non anche della rivalutazione monetaria, essendo tale cumulo escluso dall'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

4. Per tali motivi il ricorso va accolto con conseguente declaratoria del diritto alle spettanze come da motivazione.

5. Le spese possono essere compensate sussistendo gravi ed eccezionali ragioni.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi