TAR Bari, sez. II, sentenza 2014-09-16, n. 201401113

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2014-09-16, n. 201401113
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201401113
Data del deposito : 16 settembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00049/2012 REG.RIC.

N. 01113/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00049/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 49 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Erredi Distribuzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti M N e S G S, con domicilio eletto presso il primo in Bari, viale Papa Pio XII, 59;

contro

Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. M G S, con domicilio eletto presso gli uffici dell’Avvocatura Regionale in Bari, via Dalmazia,70;

nei confronti di

Donataccio S.r.l.;
Lepore Mare S.r.l.;
Colimena S.r.l.;

per l'annullamento

previa sospensione dell'esecuzione

1) della determinazione del Dirigente del Servizio Caccia e Pesca del 28.10.2011 n. 154 dell’Assessorato alle Risorse Agroalimentari della Regione Puglia, di approvazione della graduatoria dei progetti ammissibili al finanziamento riguardante le annualità FEP Puglia 2007/2013 –Asse 1- Misura 2.3 “Trasformazione e Commercializzazione dei prodotti ittici” artt. 34 e 35 del Reg. CEE 1198/2006, pubblicata il 03.11.2011 al Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 171, avente ad oggetto “Regolamento (CE) n. 1198/2006 Fondo Europeo per la Puglia (FEEP) 2007-2013 Delibera G.R. n. 1149/09. Presa d’atto dell’istruttoria effettuata dal gruppo di lavoro per la valutazione dei progetti. Misura 2.3 –Approvazione graduatoria provvisoria dei progetti ammissibili a finanziamento. Misura 2.3 “Trasformazione e Commercializzazione dei prodotti ittici”;

2) del verbale n. 15 del 27.06.2011 del Gruppo di lavoro per la valutazione di merito e di ammissibilità dei progetti nominato con D.D.S. n. 66 del 14.07.2010;

3) di tutti gli atti indicati nel presente ricorso, nonché di tutti gli altri atti citati o richiamati dai precedenti;

4) di ogni altro atto ai precedenti connesso, presupposto o consequenziale ancorché non conosciuto;

Con motivi aggiunti depositati in data 13 Aprile 2012:

1) del verbale n. 1 del 10 maggio 2011 e n. 2 del 31 maggio 2011 del Gruppo per la valutazione di merito e di ammissibilità dei progetti nominato con D.D.S. n. 66 del 14.07.2010, depositati in giudizio il 30 gennaio 2012;

2) della nota della Regione Puglia, Area Politiche per lo sviluppo rurale, servizio caccia e pesca – Ufficio pesca, prot. 043/18-18-01-12/0000169, ricevuta in data 24 gennaio 2012;

3) di ogni altro atto ai precedenti connesso, presupposto o consequenziale ancorché non conosciuto;

Con motivi aggiunti depositati in data 12 Luglio 2012:

1) della determinazione del Dirigente del Servizio caccia e pesca 21.05.2012 n. 87 dell’Assessorato alle Risorse Agroalimentari della Regione Puglia, pubblicata il 24.05.2012 sul BURP n. 76;

2) di ogni altro atto ai precedenti connesso, presupposto o consequenziale ancorché non conosciuto;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'Udienza Pubblica del giorno 12 giugno 2014 la dott.ssa P P;

Nessuno comparso per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso, integrato da due motivi aggiunti, la società ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe, relativi alla procedura di valutazione dei progetti ammissibili al finanziamento riguardante le annualità FEP Puglia 2007/2013 – Asse 1 – Misura 2.3 “ Trasformazione e Commercializzazione dei prodotti ittici”, in quanto non ammessa al predetto finanziamento, censurandone in sintesi la violazione di legge e l’eccesso di potere.

Si è costituita la Regione Puglia chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato, previa reiezione dell’istanza cautelare incidentalmente proposta dal ricorrente.

Alle Camere di Consiglio del 2.02.2012 e 27.04.2012, parte ricorrente ha rinunciato alle istanze cautelari, presentante rispettivamente col ricorso e con i primi motivi aggiunti.

In vista della trattazione del merito, la Regione ha depositato l’atto di rinuncia al ricorso comunicatole dalla società ricorrente, ai fini di una sua accettazione.

All’Udienza Pubblica del 12.06.2014, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il Collegio, vista la nota depositata dall’Amministrazione contenente l’atto di rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse formulato dalla Erredi Distribuzione s.r.l. - per aver la Regione provveduto nelle more a ricomprendere la ricorrente tra i beneficiari e a corrisponderle gli accrediti degli importi finanziati - ne rileva l’irritualità ai fini di una pronuncia di estinzione ai sensi dell’art.84, comma 3 c.p.a., per mancanza delle formalità previste.

Tuttavia, dallo stesso può desumersi la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente alla decisione della causa, dovendosi pertanto dichiarare il ricorso improcedibile.

Le spese possono essere compensate, attesa la mancata opposizione dell’Amministrazione alla richiesta formulata in tal senso dalla ricorrente.

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