TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2010-04-07, n. 201001788

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2010-04-07, n. 201001788
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201001788
Data del deposito : 7 aprile 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03164/2008 REG.RIC.

N. 01788/2010 REG.SEN.

N. 03164/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 3164 del 2008, proposto da:
M A, rappresentato e difeso dagli avv. N R, M I, con domicilio eletto presso N R in Napoli, Segreteria T.A.R.;

contro

Ministero dell'Istruzione Univers. e Ricerca, Ministero Pubblica Istruzione;
Conservatorio di Musica "San Pietro a Majella", rappresentato e difeso dall'avv. F V, con domicilio eletto presso F V in Napoli, Avv.Stato - via Diaz n.11;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

NON AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ABILITANTE ALL'INSEGNAMENTO DI STRUMENTO MUSICALE-VIOLINO - NOTE N. 352 DEL 15/01/2008 E N. 935 DEL 3/4/2008.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Conservatorio di Musica "San Pietro A Majella";

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2010 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1. Col ricorso in epigrafe, notificato il 15 maggio 2008 e depositato il 6 giugno 2008, M A impugnava, chiedendone l’annullamento, previa sospensione, i seguenti atti, concernenti la procedura di ammissione al corso biennale di secondo livello per la formazione dei docenti nella classe di concorso di strumento musicale (A77), istituito, ai sensi del d.m. 28 settembre 2007, prot. n. 137/2007, per l’anno accademico 2007/2008 presso il Conservatorio di musica ‘San Pietro a Majella’ di Napoli: - nota del Ministero dell’università e della ricerca, prot. n. 352, del 15 gennaio 2008;
- nota del Conservatorio di musica ‘San Pietro a Majella’ di Napoli, prot. n. 935, del 3 aprile 2008;
- d.m. 20 marzo 2008, prot. n. GAB/2020/2008;
- ogni altro atto o provvedimento comunque connesso, presupposto e/o conseguente, ivi compreso il d.m. 28 settembre 2007, prot. n. 137/2007.

Richiedeva, quindi, l’accertamento del proprio diritto ad essere ammesso al menzionato corso.

2. Col citato decreto del Ministro dell’università e della ricerca, prot. n. 137/2007, del 28 settembre 2007, a partire dall’anno accademico 2007/2008, i corsi ordinamentali di Didattica della musica presso i conservatori erano stati ridefiniti in corsi accademici biennali di secondo livello, finalizzati alla formazione dei docenti ed all’abilitazione all’insegnamento dell’educazione musicale e dello strumento musicale nelle scuole, nonché alla partecipazione ai concorsi a posti di insegnamento nelle corrispondenti classi di concorso.

Per i docenti di strumento musicale (classe di concorso A77), limitatamente all’anno accademico 2007/2008, l’art. 3, comma 3, del d.m. 28 settembre 2007, prot. n. 137/2007, aveva ammesso a partecipare ai corsi in parola, in sovrannumero rispetto al contingente destinato agli aspiranti selezionabili mediante esame di accesso (cfr. art. 3, comma 10), i docenti in possesso del diploma di conservatorio o di istituto musicale pareggiato, “congiunto al diploma di istruzione secondaria di secondo grado”, che avessero prestato servizio di insegnamento nella classe di concorso A77 per 360 giorni, di cui almeno 180 dopo il 6 giugno 2004.

3. A seguito di presentazione di apposita domanda di partecipazione, il ricorrente era stato in un primo tempo ammesso al corso abilitante all’insegnamento di strumento musicale (classe di concorso A77 – sottoclasse AM77 – Violino) nella scuola media, “con riserva del conseguimento del titolo di studio di istruzione di secondo grado prima della conclusione” del predetto corso (nota dell’Ufficio scolastico regionale per la Campania, prot. n. 10391 DRCAUFF8/P, del 26 novembre 2007).

Successivamente, nel conformarsi alle direttive impartite con le note del Ministero dell’università e della ricerca, prot. n. 352, del 15 gennaio 2008 e prot. n. 2393 GAB/2024, del 27 marzo 2008, nonché col d.m. 20 marzo 2008, prot. n. GAB/2020/2008, il Conservatorio di musica ‘San Pietro a Majella’ di Napoli, con l’impugnata nota del 3 aprile 2008, prot. n. 935, aveva escluso il M dall’elenco degli ammessi al corso speciale abilitante all’insegnamento di strumento musicale, poiché privo del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Il d.m. 20 marzo 2008, prot. n. GAB/2020/2008, aveva, segnatamente, rimarcato “la necessità che i partecipanti ai corsi siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 3, comma 3, del d.m. n. 137 del 2007, ed in particolare siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado” ed aveva, quindi, prescritto ai conservatori di musica ed agli istituti musicali pareggiati di “preventivamente verificare che i partecipanti siano in possesso dei requisiti di ammissione previsti dall’art. 3, comma 3, del d.m. n. 137 del 2007, ed in particolare del diploma di istruzione secondaria di secondo grado”.

Nello stesso senso, la nota del Ministero dell’università e della ricerca, prot. n. 2393 GAB/2024, del 27 marzo 2008 aveva raccomandato al Conservatorio di musica ‘San Pietro a Majella’ di Napoli “la puntuale verifica del possesso dei requisiti di ammissione … con riferimento al diploma di istruzione secondaria di secondo grado”.

Le ragioni sottostanti ad una simile linea ermeneutico-applicativa erano state così esplicitate nella nota del Ministero dell’università e della ricerca, prot. n. 352, del 15 gennaio 2008: “il d.p.r. n. 212/2005 all’art. 7, comma 4, prevede che per l’ammissione ad un corso di diploma accademico di secondo livello occorre la laurea o diploma accademico di primo livello, ai quali titoli – secondo quanto disposto dal comma 1 dello stesso articolo – si accede con il possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado … né può sfuggire la circostanza che con il citato d.m. n. 137/2007 si disciplina l’attivazione di un corso accademico di secondo livello, nel cui ambito l’ipotesi prevista dal suddetto art. 3, comma 3, non può essere configurata come corso speciale, ma va considerata come un percorso abbreviato in relazione al riconoscimento di crediti formativi già acquisiti nello svolgimento dell’attività di insegnamento”.

4. Avverso tali determinazioni il ricorrente rassegnava, con l’esperito gravame, le seguenti censure: violazione del d.m. 28 settembre 2007, prot. n. 137/2007;
eccesso di potere;
carenza di potere;
perplessità;
contraddittorietà;
illogicità;
omessa o insufficiente motivazione;
carenza di istruttoria;
falsa ed erronea rappresentazione dei presupposti di fatto e di diritto.

5. Costituitasi l’amministrazione intimata, nel sostenere la legittimità del proprio operato, eccepiva l’infondatezza del ricorso, di cui chiedeva, quindi, il rigetto.

6. Alla camera di consiglio del 23 giugno 2008, la Sezione, nel disporre, con ordinanza n. 1786/2008, l’acquisizione di documenti concorsuali, sospendeva gli atti impugnati ‘ad tempus’, ossia fino all’assolvimento dell’incombente istruttorio richiesto (e reiterato con ordinanza n. 2038/2008).

Successivamente, alla camera di consiglio dell’8 settembre 2008, la proposta istanza cautelare veniva definitivamente accolta con ordinanza n. 2343/2008, così motivata: “ricorrono i presupposti per pervenire all’accoglimento della proposta domanda cautelare, dovendo interpretarsi le disposizioni di cui al d.m. n. 137/2007 nel senso più favorevole al candidato in presenza, ab origine, di una non chiara formulazione delle clausole sul possesso dei requisiti che aveva indotto la stessa amministrazione ad emanare la nota di chiarimenti del 12 novembre 2007 con cui, per la classe A77, si identificava il momento del possesso del diploma di istruzione secondaria alla data del conseguimento dell’abilitazione per effetto della partecipazione al corso biennale”.

7. In ottemperanza alle richiamate decisioni cautelari, il M veniva iscritto con riserva al corso di cui al d.m. 28 settembre 2007, prot. n. 137/2007, presso il Conservatorio di musica ‘San Pietro a Majella’ di Napoli.

Dopo aver conseguito, in data 4 luglio 2008, il diploma di istruzione di secondo grado, rilasciato dall’Istituto professionale paritario per i servizi sociali di Poggiomarino, il medesimo ricorrente otteneva, in data 24 ottobre 2008, il diploma di abilitazione nella classe di concorso A77 – Didattica della musica strumentale, in esito alla partecipazione al cennato corso.

In virtù dell’acquisito titolo accademico abilitante, veniva inserito, per gli anni scolastici 2009/2011, nella graduatoria ad esaurimento della Provincia di Napoli, relativa alla classe di concorso A77.

Infine, il 16 settembre 2009, era individuato dall’Ufficio scolastico provinciale di Napoli quale destinatario di proposta di contratto individuale di lavoro e, in pari data, stipulava col dirigente scolastico della Scuola media ‘Dati’ di Boscoreale un contratto di lavoro a tempo determinato come supplente annuale per l’insegnamento della materia AM77 – Violino.

8. All’udienza pubblica dell’11 gennaio 2010, la causa veniva trattenuta in decisione.

9. Il ricorso in epigrafe è infondato sotto tutti i profili di doglianza in esso articolati.

10. Con un primo ordine di censure, il M denuncia la nullità ex art. 21 septies della l. 7 agosto 1990, n. 241 dell’impugnato provvedimento di non ammissione, siccome viziato da difetto assoluto di attribuzione.

Tale provvedimento sarebbe stato adottato da organo (direttore del Conservatorio di musica ‘San Pietro a Majella’ di Napoli), a suo dire, assolutamente incompetente.

Più in dettaglio, sarebbe spettato unicamente al Ministero della pubblica istruzione, e, per esso, alla Direzione scolastica regionale territorialmente competente verificare il possesso dei requisiti di ammissione degli aspiranti al corso di formazione abilitante.

Ciò, da un lato, in virtù del disposto dell’art. 3, comma 5, del d.m. 28 settembre 2007, prot. n. 137/2007, in base al quale, relativamente ai docenti di strumento musicale ammessi in sovrannumero (in quanto in possesso del diploma di conservatorio o di istituto musicale pareggiato, “congiunto al diploma di istruzione secondaria di secondo grado”, nonché con servizio di insegnamento nella classe di concorso A77 per 360 giorni, di cui almeno 180 dopo il 6 giugno 2004), “la verifica dei requisiti è effettuata dalle Direzioni scolastiche regionali, che trasmetteranno alle istituzioni indicate dagli interessati soltanto le istanze dei docenti in possesso dei requisiti”. E, d’altro lato, in considerazione del fatto che la competenza all’espletamento di una simile verifica è da intendersi radicata in capo a quell’amministrazione (scolastica) alla formazione del cui personale (docente) sarebbero precipuamente sottesi i ‘corsi speciali abilitanti’ ex art. 3, comma 3, del d.m. 28 settembre 2007, prot. n. 137/2007.

In contrario, il Collegio osserva che non sussistono, nella specie, gli estremi dell’incompetenza assoluta sanzionata con la nullità dall’art. 21 septies della l. n. 241/1990.

Per aversi incompetenza assoluta, il provvedimento impugnato avrebbe dovuto risultare adottato nell’esercizio di un potere normativamente conferito ad un organo appartenente ad un plesso amministrativo diverso da quello emanante.

10.1. Ora, la disposizione attributiva del potere di verifica dei requisiti idoneativi nei confronti dei docenti di strumento musicale ammessi in sovrannumero risiede nell’art. 3, comma 5, del d.m. 28 settembre 2007, prot. n. 137/2007, ai sensi del quale, ben vero, detta verifica “è effettuata dalle Direzioni scolastiche regionali, che trasmetteranno alle istituzioni indicate dagli interessati soltanto le istanze dei docenti in possesso dei requisiti”.

Tale potere risulta, tuttavia, successivamente devoluto ai conservatori di musica (ivi compreso il Conservatorio di musica ‘San Pietro a Majella’ di Napoli) ed agli istituti musicali pareggiati ad opera d.m. 20 marzo 2008, prot. n. GAB/2020/2008, ossia ad opera di una fonte di pari rango (decreto ministeriale), nonché promanante dal medesimo organo (Ministro dell’università e della ricerca) rispetto a quella dianzi richiamata. Il che, già di per sé, elide l’ipotesi di incompetenza avanzata dal M, essendo rinvenibile nel citato d.m. 20 marzo 2008, prot. n. GAB/2020/2008 la disposizione attributiva del potere di cui viene infondatamente lamentata la mancanza in capo al Conservatorio di musica ‘San Pietro a Majella’ di Napoli.

10.2. Nel contempo, nessun’altra disposizione in sostanziale contrasto con quest’ultima è rinvenibile nelle argomentazioni rassegnate da parte ricorrente a sostegno della tesi che la competenza alla verifica dei requisiti idoneativi sarebbe indefettibilmente radicata in capo a quell’amministrazione (scolastica) alla formazione del cui personale (docente) sarebbero precipuamente sottesi i ‘corsi speciali abilitanti’ ex art. 3, comma 3, del d.m. 28 settembre 2007, prot. n. 137/2007.

Per di più, nell’assumere che, in materia, la “competenza esclusiva” sarebbe spettata al Ministero della pubblica istruzione, per il tramite delle proprie Direzioni scolastiche regionali, “alla stregua di quanto è avvenuto ed avviene per ogni altro corso di abilitazione all’insegnamento”, il M tralascia di considerare che: - la procedura di accesso ai corsi di specializzazione abilitanti di cui all’art. 4 della l. 19 novembre 1990, n. 341 è curata dalle istituzioni accademiche presso le quali sono istituite le scuole di specializzazione all’insegnamento secondario (cfr. d.m. 27 luglio 1999;
2 luglio 2001;
24 marzo 2003, 12 aprile 2006);
- inoltre, quelli istituiti dal d.m. 28 settembre 2007, prot. n. 137/2007, non sono qualificabili a guisa di ‘corsi speciali abilitanti’ riservati al personale docente, ma consistono in corsi ordinari, che danno luogo al rilascio di un titolo accademico abilitante e che, come tali, sono attratti all’area funzionale dell’“alta formazione artistica, musicale e coreutica”, demandata all’amministrazione universitaria dall’art. 1, comma 8, del d.l. 18 maggio 2006, n. 181, conv. in l. 17 luglio 2006, n. 233 (vigente al momento della vicenda dedotta nel presente giudizio), nonché dall’art. 2, comma 3, della l. 21 dicembre 1999, n. 508;
- il coinvolgimento delle Direzioni scolastiche regionali è da riconnettersi al controllo non tanto del possesso dei titoli di studio (diploma di conservatorio o di istituto musicale pareggiato e diploma di istruzione secondaria di secondo grado), quanto piuttosto del titolo di servizio (360 giorni di insegnamento nella classe di concorso A77, di cui almeno 180 giorni dopo il 6 giugno 2004) richiesto dalla lex specialis per l’ammissione in sovrannumero ai corsi di formazione dei docenti di strumento musicale, trattandosi di requisito riscontrabile precipuamente sulla base dei dati disponibili presso i cennati uffici periferici.

10.3. Oltre che in ragione della evidenziata sussistenza di una fonte attributiva del potere (d.m. 20 marzo 2008, prot. n. GAB/2020/2008), non confliggente con alcun’altra fonte di rango pari o superiore né con alcun principio in materia di accesso a corsi di specializzazione abilitanti, la dedotta incompetenza assoluta va esclusa anche in ragione della mancanza di un sconfinamento infirmante da un plesso amministrativo all’altro.

Sotto quest’ultimo riguardo, occorre rimarcare che tra l’amministrazione scolastica e quella universitaria è ravvisabile, soprattutto in taluni settori – quale, appunto, quello in esame –, una stretta interrelazione delle rispettive sfere di attribuzioni, il cui straripamento non darebbe, quindi, automaticamente luogo ad un vizio di incompetenza assoluta.

Ne è riprova, sul piano dell’evoluzione normativa, la circostanza che: - l’art. 49 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 ha unificato nel Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca le funzioni dapprima separatamente esercitate dal Ministero della pubblica istruzione e dal Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- l’art. 1, commi 7 e 8, del d.l. n. 181/2006, ha nuovamente suddiviso l’unitario Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nei due distinti dicasteri costituiti dal Ministero della pubblica istruzione e dal Ministero dell’università e della ricerca;
- tale ultima previsione è stata, infine, abrogata dall’art. 1, comma 377, della l. 24 dicembre 2007, n. 244, che ha ripristinato la struttura unitaria del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

E ne è riprova, altresì, il rilievo che – come accennato retro, sub n. 10.1 – il Ministro dell’università e della ricerca, nell’esercizio delle funzioni “in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica”, conferitegli dall’art. 1, comma 8, del d.l. n. 181/2006, abbia, in un primo momento, delegato, in forza dell’art. 3, comma 5, del d.m. 28 settembre 2007, prot. n. 137/2007, alle Direzioni scolastiche regionali specifici compiti di verifica dei requisiti di ammissione ai corsi di formazione de quibus ed abbia, in un secondo momento, devoluto, in forza del d.m. 20 marzo 2008, prot. n. GAB/2020/2008 (ossia in forza di un atto di pari rango rispetto al precedente) gli stessi compiti ad istituzioni autonome operanti entro la propria area di “programmazione, indirizzo e coordinamento” (art. 2, comma 3, della l. n. 508/1999) e rappresentate dai conservatori di musica e dagli istituti musicali pareggiati.

Una simile ‘ambulatorietà’ di sfere di attribuzioni dipende, oltre che dall’illustrata generale contiguità organizzativa tra amministrazione scolastica e amministrazione universitaria, dall’intreccio dei molteplici profili funzionali implicati nella gestione dei corsi riservati ai soggetti di cui all’art. 3, comma 3, del d.m. 28 settembre 2007, prot. n. 137/2007. Profili rappresentati, da un lato, dalla vocazione formativa dei corsi in parola, siccome preordinati al rilascio di un titolo accademico (e riconducibili, quindi, alla sfera di attribuzioni propria dell’amministrazione universitaria), e, d’altro lato, dalla valenza abilitante dei medesimi corsi nei confronti di personale docente già in servizio (e riconducibili, quindi, alla sfera di attribuzioni propria dell’amministrazione scolastica).

Ebbene, nel delineato contesto organizzativo e funzionale, il provvedimento impugnato, seppure promanante da un’amministrazione diversa da quella originariamente deputata alla verifica dei requisiti di ammissione ai corsi di cui al d.m. 28 settembre 2007, prot. n. 137/2007, risulta, comunque, adottato nell’esercizio di un’attività espletata nell’ambito di un settore amministrativo ordinato unitariamente, così da doversi escludere senz’altro il dedotto vizio di incompetenza assoluta (cfr. Cons. Stato, sez. V, 13 febbraio 1998, n. 166;
sez. VI, 14 luglio 1999, n. 948).

11. La denunciata incompetenza andrebbe del pari declinata, quand’anche configurata in termini relativi.

11.1. In proposito, giova preliminarmente rilevare che il ricorrente si è limitato a lamentare la nullità ex art. 21 septies per difetto assoluto di attribuzione, e non anche l’annullabilità ex art. 21 octies della l. n. 241/1990 per incompetenza (relativa).

Esulerebbe, pertanto, dal thema decidendum sottoposto all’adito Tribunale amministrativo regionale la questione dell’incompetenza relativa del Conservatorio di musica ‘San Pietro a Majella’ di Napoli. Ad essa non sarebbe, cioè, estensibile la causa petendi posta a fondamento della domanda proposta dal M, pena, altrimenti, la violazione del principio dispositivo, di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del contraddittorio (cfr. Cons. Stato , sez. IV, 7 luglio 1988, n. 590;
30 settembre 2002, n. 4986;
15 settembre 2006, n. 5385;
7 maggio 2007, n. 1966;
TAR Lombardia, Brescia, 30 ottobre 1989, n. 995;
TAR Sicilia, Catania, sez. I, 22 maggio 2002, n. 876;
TAR Lazio, Roma, sez. I, 18 luglio 2008, n. 6960).

11.2. Neppure un simile vizio risulta, in ogni caso, ravvisabile nella specie, dal momento che – come illustrato retro, sub n. 10.1 – l’attività espletata dal Conservatorio di musica ‘San Pietro a Majella’ di Napoli rinviene la fonte legittimante della correlativa competenza nel d.m. 20 marzo 2008, prot. n. GAB/2020/2008, il quale ha prescritto ai conservatori di musica ed agli istituti musicali pareggiati di “preventivamente verificare che i partecipanti siano in possesso dei requisiti di ammissione previsti dall’art. 3, comma 3, del d.m. n. 137 del 2007, ed in particolare del diploma di istruzione secondaria di secondo grado”.

11.3. A ciò si aggiunga, che, stante la natura vincolata dell’attività di verifica del possesso dei requisiti idoneativi da parte del Conservatorio di musica ‘San Pietro a Majella’ di Napoli, e – alla luce delle successive considerazioni – non essendo configurabile un differente contenuto dispositivo rispetto a quello proprio dell’atto impugnato, l’ipotizzata sussistenza del vizio di incompetenza (relativa) resterebbe, comunque, irrilevante, non essendo suscettibile di rivestire portata invalidante ai sensi dell’art. 21 octies della l. n. 241/1990 (cfr., in tal senso, Cons. Stato, sez. VI, 6 novembre 2006, n. 6521;
TAR Lazio, Latina, 23 novembre 2006, n. 1648;
27 gennaio 2007, n. 39;
TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 1° giugno 2007, n. 480).

12. Con ulteriore motivo di doglianza, il M prospetta la violazione della lex specialis dettata dal d.m. 28 settembre 2007, prot. n. 137/2007, la quale – a suo dire – non prevedrebbe alcun termine per la presentazione del diploma di istruzione secondaria superiore da parte dei docenti con 360 giorni di servizio insegnamento nella classe di concorso A77, di cui almeno 180 giorni dopo il 6 giugno 2004;
e ciò “proprio in considerazione della riconosciuta ‘specialità’ del corso abilitante riservato ai docenti con insegnamento nella classe di concorso A77”, la cui esperienza professionale giustificherebbe il favor per una più ampia partecipazione agli istituiti corsi di formazione.

In realtà, il perspicuo tenore letterale e sistematico della richiamata lex specialis depone in tutt’altro senso e smentisce l’argomento teleologico (favor participationis) articolato a supporto della censura in esame.

In particolare, l’art. 3, comma 3, del d.m. 28 settembre 2007, prot. n. 137/2007, richiede, ai fini dell’“ammissione ai corsi”, e non già ai soli fini del rilascio del titolo accademico abilitante (cfr. art. 4), il “possesso del diploma di conservatorio o di istituto musicale pareggiato, congiunto”, ossia contestuale, “al diploma di istruzione secondaria di secondo grado”.

Detto altrimenti, sia il diploma di conservatorio o di istituto musicale pareggiato sia il diploma di istruzione secondaria di secondo grado avrebbero dovuto essere posseduti dagli aspiranti fin dal momento dell’accesso ai corsi di formazione.

Del resto, a voler seguire, per assurdo, la tesi propugnata dal M – il quale, in nome di un presunto favor per i docenti già in servizio, predica l’insussistenza di un termine per l’acquisizione o esibizione del diploma di istruzione secondaria di secondo grado –, si arriverebbe al risultato abnorme che avrebbero potuto accedere ai corsi de quibus perfino i candidati sprovvisti anche del diploma di conservatorio o di istituto musicale pareggiato, oltre che di quello di istruzione secondaria di secondo grado: se, infatti, l’art. 3, comma 3, cit. prescrive il possesso “congiunto”, ossia contestuale, di entrambi i titoli di studio in capo al singolo aspirante, e se – come ipotizzato dal ricorrente – uno di questi (diploma di istruzione secondaria di secondo grado) potesse possedersi soltanto al momento del conseguimento dell’abilitazione, non si intenderebbe perché non sarebbero legittimati a partecipare ai corsi abilitanti anche soggetti che, al momento dell’ammissione, fossero privi dell’uno e dell’altro dei titoli di studio congiuntamente (ossia contestualmente) richiesti dalla lex specialis.

Resta, infine, da considerare che la giustificazione dell’invocata ammissione in assenza del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, incentrata sul preteso favor per i docenti già in servizio, è smentita dal tenore dell’art. 3, comma 1, del d.m. 28 settembre 2007, prot. n. 137/2007, il quale utilizza la medesima formula (“diploma di conservatorio o di istituto musicale pareggiato congiunto al diploma di istruzione secondaria di secondo grado”) anche nel richiedere i titoli di studio per l’accesso delle categorie di candidati sprovviste del requisito di servizio.

13. L’accreditata interpretazione dell’art. 3, comma 1, del d.m. 28 settembre 2007, prot. n. 137/2007, nemmeno comporta – come, invece, affermato dal M – violazione dell’art. 4, comma 1, della l. n. 508/1999 né dell’art. 2, commi 4 e 4 bis, del d.l. 7 aprile 2004, n. 97, conv. in l. 4 giugno 2004, n. 143.

Al riguardo, giova rammentare che quelli istituiti dal d.m. 28 settembre 2007, prot. n. 137/2007 sono “corsi accademici biennali di secondo livello, finalizzati … alla formazione di docenti di educazione musicale … e di docenti di strumento musicale” (art. 1, comma 1), al cui termine “è rilasciato il diploma accademico di secondo livello che abilita all’insegnamento rispettivamente dell’educazione musicale e dello strumento musicale nella scuola e che costituisce titolo di ammissione ai concorsi a posti di insegnamento per le corrispondenti classi di concorso” (art. 4, comma1).

Trattasi, cioè, di corsi di formazione ex art. 2, comma 5, della l. n. 508/1999, in esito ai quali le istituzioni preposte rilasciano specifici diplomi accademici di primo e secondo livello ed ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Ora, ai sensi del comma 1 dell’art. 4 della l. n. 508/1999 (così come modificato dall’art. 6, comma 1, del d.l. 25 settembre 2001, n. 212, conv. in l. 22 novembre 2002, n. 268), i diplomi rilasciati dai conservatori di musica e dagli istituti musicali pareggiati in base all'ordinamento previgente “mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento, ai corsi di specializzazione e alle scuole di specializzazione”.

Tale disposizione si limita a riconoscere, come validi titoli di accesso “all'insegnamento, ai corsi di specializzazione e alle scuole di specializzazione”, i diplomi rilasciati dai conservatori di musica e dagli istituti musicali pareggiati in base all'ordinamento previgente, ma non sta anche a significare – come, invece, inferisce il ricorrente – che essi siano, all’uopo, di per sé soli sufficienti, a prescindere dal possesso del diploma di scuola secondaria superiore.

Al contrario, il successivo comma 3 precisa che i possessori dei diplomi rilasciati dai conservatori di musica e dagli istituti musicali pareggiati in base all'ordinamento previgente “sono ammessi … purché in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ai corsi di diploma accademico di secondo livello di cui all'art. 2, comma 5”.

Alla stregua della disciplina richiamata, è, dunque, evidente che, con riferimento ai corsi di formazione (a differenza di quelli di specializzazione e di perfezionamento: cfr. art. 2, comma 5, della l. n. 508/1999), in esito ai quali le istituzioni preposte rilasciano specifici diplomi accademici di primo e secondo livello (cfr. art. 4, comma 3 della l. n. 508/1999) – come, appunto, quelli attivati in forza del d.m. 28 settembre 2007, prot. n. 137/2007 – il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado costituisce requisito di ammissione agli stessi, e non solo di conseguimento del titolo di studio abilitativo.

In questo senso depone anche la normativa generale invocata nella nota del Ministero dell’università e della ricerca, prot. n. 352, del 15 gennaio 2008 (cfr. retro, sub n. 3).

Ai sensi del comma 4 dell’art. 7 del d.p.r. 8 luglio 2005, n. 212, “per essere ammessi ad un corso di diploma accademico di secondo livello”, occorre, infatti, “essere in possesso di laurea o di diploma accademico di primo livello, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo”, e cioè di un titolo di studio che, a sua volta, postula il possesso “di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo” (comma 1).

14. Gli argomenti letterali e sistematici desumibili dal quadro normativo sopra illustrato inducono a rinvenire nell’indefettibilità di un idoneo titolo di studio per l’accesso ad un corso di diploma accademico di secondo livello la ratio preminente del necessario possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado congiuntamente al diploma di conservatorio o di istituto musicale pareggiato fin dal momento dell’ammissione ai corsi di formazione istituiti in forza del d.m. 28 settembre 2007, prot. n. 137/2007. Ratio che non può reputarsi recessiva a fronte dell’esigenza “di risolvere l’annoso problema della stabilizzazione dei docenti precari”, la quale – secondo la prospettazione del M – giustificherebbe l’ammissione ai corsi in parola, “condizionata” al conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore entro la data di rilascio del titolo accademico abilitante.

In effetti, ad una simile esigenza sono ricollegabili ‘agevolazioni’ di altro tenore, le quali – a differenza di quella invocata dal ricorrente – sono testualmente riconosciute ai docenti in servizio dal d.m. 28 settembre 2007, prot. n. 137/2007: trattasi, segnatamente, dell’ammissione in sovrannumero rispetto al contingente programmato, dell’attribuzione di 60 crediti per il servizio prestato, compreso il tirocinio (art. 3, comma 3) e dell’esonero dall’esame di ammissione (art. 3, comma 10).

15. Alla luce delle considerazioni svolte, il Collegio ritiene, dunque, di dover riconsiderare le conclusioni raggiunte dalla Sezione nella sede cautelare di sommaria delibazione del fumus boni iuris.

Diversamente da quanto rilevato nell’ordinanza n. 2342/2008, la disciplina della procedura di ammissione ai corsi per la formazione dei docenti in servizio nella classe di concorso di strumento musicale (A77) si presenta, in realtà, sufficientemente perspicua nel senso di configurare come requisito di accesso, e non solo di conseguimento del titolo accademico abilitante, il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

In un simile contesto normativo, la linea applicativa definitivamente accreditata dall’amministrazione resistente è, pertanto, da reputarsi immune dal vizio di contraddittorietà in ultimo denunciato dal M.

Se è vero, infatti, che il Ministero della pubblica istruzione, nella nota del 12 novembre 2007, prot. n. AOODGPER21590, aveva chiarito che “il diploma di scuola secondaria di secondo grado deve essere posseduto alla data di conseguimento dell’abilitazione”, è altrettanto vero che, successivamente, il Ministero dell’Università e della ricerca, con le note del 15 gennaio 2008, prot. n. 352, e del 27 marzo 2008, prot. n. 2393 GAB/2024, nonché col d.m. 20 marzo 2008, prot. n. GAB/2020/2008, ha superato, sulla base di una compiuta analisi dei presupposti di fatto e del quadro normativo di riferimento, l’originario approccio ermeneutico, assumendo un orientamento conforme al dettato della disciplina primaria (cfr. retro, sub n. 13) e della lex specialis (cfr. retro, sub n. 12), e, quindi, immune da vizi di legittimità.

Tale orientamento, che ha dato luogo all’impugnata determinazione di esclusione, non può dirsi inficiato dall’indicazione di segno contrario riveniente dalla citata nota del 12 novembre 2007, prot. n. AOODGPER21590, la quale riveste portata non provvedimentale né vincolante, bensì meramente esplicativa ed è, quindi, rimasta correttamente assorbita dai successivi indirizzi, ancorati alla disciplina generale e speciale della procedura di ammissione de qua, nonché recepiti nel d.m. 20 marzo 2008, prot. n. GAB/2020/2008, ossia in una fonte integrativa – e non meramente interpretativa, in quanto di pari rango – della lex specialis (d.m. 28 settembre 2007, prot. n. 137/2007).

16. In conclusione, stante la ravvisata infondatezza di tutte le doglianze formulate dal M, il ricorso in epigrafe deve essere respinto.

17. Quanto alle spese e agli onorari di giudizio, considerata la peculiarità delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per disporre, tra le parti in causa, l’integrale compensazione.

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