TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2023-12-05, n. 202300861

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2023-12-05, n. 202300861
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 202300861
Data del deposito : 5 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/12/2023

N. 00861/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00414/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 414 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
M F, rappresentata e difesa dall'avvocato F N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato P S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'accertamento

-dell'illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Reggio Calabria sull'istanza della ricorrente volta ad ottenere il provvedimento di assegnazione di alloggio popolare;

per l'annullamento

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Fettah Milouda il 04.11.2022:

-della nota prot. n. 221107 del 17.10.2022 notificata via pec in pari data.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Fettah Milouda il 18.04.2023:

per l’annullamento

-del provvedimento protocollo prot. n. 46873 del 23.02.2023 mai notificato, avente ad oggetto il rigetto della domanda di consegna dell’alloggio popolare.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Reggio Calabria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2023 il dott. A D C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. La ricorrente espone:

- di aver partecipato al procedimento di assegnazione di alloggio popolare in via provvisoria per emergenza abitativa ex art. 31 L.R. n. 32/96 e di essersi collocata all’ottavo posto ( rectius , sesto posto a pari merito) della graduatoria approvata con determina n. 3860 del 21.12.2020 dal Dirigente del Settore Patrimonio del Comune di Reggio Calabria;

- che il Comune non concludeva il relativo procedimento, omettendo di comunicare nei trenta giorni dall’approvazione della graduatoria, come prescritto dall’art. 14 del “ Regolamento per la riserva di alloggi per situazioni di esigenza abitativa ”, il provvedimento di assegnazione della casa popolare;

- di aver inutilmente sollecitato il Comune a provvedere in tal senso con nota inviata via pec il 06.03.2021;

- di aver conseguentemente agito contro il silenzio-rifiuto formatosi sulla predetta istanza per chiedere la condanna dell’Amministrazione intimata a concludere il procedimento e, per l’effetto, a disporre l’assegnazione di un alloggio in via di urgenza ai sensi dell'art. 31 della L. n.32/96 con la nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento.



2. Con memoria difensiva depositata il 19.10.2022 si è costituito il Comune di Reggio Calabria eccependo:

- l’improcedibilità del ricorso avverso il silenzio per sopravvenuta carenza di interesse, avendo l’Amministrazione riscontrato nelle more l’istanza dell’odierna ricorrente con nota prot. n. 221107 del 17.10.2022;

- l’inammissibilità ex art. 27 c.p.a. del ricorso-laddove si è richiesto l’assegnazione dell’alloggio- perché non notificato ad almeno uno dei controinteressati, individuati tra coloro che precedono la ricorrente in graduatoria;

- l’inammissibilità ex art. 27 c.p.a. perché il ricorso non sarebbe stato notificato all’altro Ente controinteressato, cioè la Regione Calabria, di cui si è sollecitata, in subordine, la chiamata in causa ai sensi dell’art. 28 c.p.a.



3. Con successiva memoria depositata in data 25.10.2022 il Comune resistente eccepiva anche l’inammissibilità del ricorso per tardività, essendo stato proposto in violazione dell’art. 31 c.p.a. a distanza di oltre un anno dalla presentazione dell’istanza di assegnazione (istanza presentata in data 6 marzo 2021–ricorso notificato il 12 agosto 2022).

Sempre in rito, l’Amministrazione Comunale chiariva che con la citata nota prot. n. 0221107 del 17.10.2022 avrebbe dato ampio riscontro alla domanda di assegnazione di un alloggio popolare formulata dalla ricorrente, nel senso che la determinazione della quota di riserva non superiore al 25% degli alloggi ERP per l’emergenza abitativa sarebbe spettata alla Regione Calabria, a cui lo stesso Comune aveva rivolto una proposta risolutiva in tal senso contenuta nella delibera n.137 del 4 luglio 2022 al fine di agevolare la conclusione del procedimento.



4. La ricorrente ha quindi depositato ricorso per motivi aggiunti avverso la nota protocollo n. 0221107 del 17.10.2022, notificatale in pari data, insistendo per l’accoglimento delle doglianze già dedotte con il ricorso principale ed esponendo che con l’atto impugnato il Comune di Reggio Calabria avrebbe rilevato l’impossibilità di provvedere all’assegnazione degli alloggi per emergenza abitativa.

Ed invero, il Comune sarebbe giunto a tale conclusione, perché con nota prot. n. 312560 del 12.07.2021 la Regione Calabria aveva contestato la ricostituzione della quota degli alloggi destinata all’emergenza abitativa, effettuata con Delibera di GM n. 111/2017 (non impugnata), “ sebbene la competenza spetti alla Giunta Regionale ", invitando altresì l’ente locale ad eseguire la ricognizione complessiva degli alloggi popolari, distinguendo quelli occupati da quelli disponibili e successivamente, a ripresentare alla Giunta Regionale, dopo averla rettificata, la proposta di determinazione dell’aliquota in discorso, nei termini previsti dall'art. 31 L.R. n. 32/1996.

Richiamando la sentenza n. 681/2022 di questo TAR, la difesa della ricorrente ha anche sottolineato che: a) la quota di alloggi di riserva, destinata a fronteggiare situazioni di emergenza abitativa, sarebbe stata già costituita dal Comune con la ridetta delibera di GM n. 111/2017;
b) tale costituzione sarebbe prodromica all’avvio del procedimento per la formazione della graduatoria di assegnazione di cui si chiede l'esecuzione e c) in ogni caso, la nota con cui la Regione Calabria rivendica la competenza a costituire la riserva di alloggi in parola non precluderebbe al Comune la possibilità di procedere alle assegnazioni.



5. Con ordinanza n. 836 del 27.12.2022, resa all’esito della camera di consiglio del 09.11.2022, il Tribunale “… considerato che con motivi aggiunti depositati il 04.11.2022 la ricorrente ha impugnato la nota prot. n. 221107 del 17.10.2022, notificata via pec in pari data, con cui l’Amministrazione comunale ha riscontrato l’istanza medesima ”, disponeva il mutamento del rito, ai sensi dell’art. 32 c.p.a, ai fini della trattazione della causa con il rito ordinario.



6. In data 09.03.2023 il Comune resistente depositava la nota prot. n. 46873 del 23.02.2023 con cui aveva comunicato all’odierna ricorrente il rigetto definitivo dell’istanza di assegnazione ex art. 31 L.R. n. 32/1996, per non essersi utilmente collocata in graduatoria, in quanto i n.5 alloggi che si erano resi disponibili sarebbero stati assegnati a coloro che la precedevano.

Con Delibera di Giunta n.578 del 15.11.2022 la Regione Calabria si era infatti pronunciata in ordine all’attivazione della riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa, autorizzando il Comune “ ai sensi dell'art. 31 comma 1 della legge regionale n. 32 del 25 novembre 1996, per un periodo di 3 anni, a partire dalla data di esecutività del presente atto, ad attivare la riserva sull'assegnazione degli alloggi disponibili di edilizia residenziale pubblica per far fronte a specifiche documentate situazione di emergenza abitativa, nel limite massimo del 25% degli alloggi disponibili, con arrotondamento al numero intero più vicino, comprensivo della riserva prevista dal comma 2 del predetto articolo, da assegnare, previo accertamento dei requisiti secondo quanto disposto dai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 31 della legge regionale n. 32-1996 agli aventi diritto secondo le modalità e la tempistica declinate nei punti seguenti. Atteso che gli alloggi attualmente disponibili sono pari a 18, la Regione ha fissato nell'immediato a 5 il numero massimo di alloggi riservati per l'emergenza abitativa, comprensivo della riserva prevista dal comma 2 dell'articolo 31 ”.

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