TAR Roma, sez. 4B, sentenza 2024-05-24, n. 202410549
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Testo completo
Pubblicato il 24/05/2024
N. 10549/2024 REG.PROV.COLL.
N. 15943/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15943 del 2022, proposto da
Comune di Filadelfia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato S L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Regionali e Le Autonomie, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n.12;
nei confronti
Comune di Serra San Bruno (Vv), Comune di Gerace (Rc), non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento di esclusione dalla selezione, notificato a mezzo p.e.c. in data 27.9.2022;
- della graduatoria finale delle proposte di intervento ammesse al finanziamento, pubblicata in data 28.9.2022, sul sito del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie;
- ove occorra e non sia altrimenti interpretabile, nei limiti dell'interesse fatto valere in giudizio, dell''Avviso pubblico del 30.6.2022, per la presentazione di Proposte di intervento per la realizzazione di piani di sviluppo di Green Communities da finanziare nell''ambito del PNRR, Missione 2 – Rivoluzione verde e Transizione ecologica, Componente 1 – Economia circolare e agricoltura sostenibile (M2C1), Investimento 3.2 Green Communities, finanziato dall''Unione europea – Next Generation EU, con particolare riferimento all''art. 4, co. 7, lett. e), se inteso nel senso che per la partecipazione alla procedura sia richiesta la formale sottoscrizione della convenzione ex art. 30, D. Lgs. n. 267/2000;
- di ogni altro atto preparatorio, connesso e conseguenziale anche se non conosciuto, comunque lesivo degli interessi della ricorrente Amministrazione e, segnatamente:
- dei verbali della commissione, nella parte in cui hanno ritenuto carente la domanda di ammissione per difetto di forma,
- del preavviso di rigetto, notificato a mezzo di p.e.c. in data 7.9.2022;
- della graduatoria dei concorrenti esclusi dal successivo segmento procedimentale, pubblicata in data 28.9.2022, nella parte in cui contempla il Comune di Filadelfia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per Gli Affari Regionali e Le Autonomie;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2024 il dott. Marco Arcuri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Comune di Filadelfia, odierno ricorrente, presentava domanda di partecipazione alla procedura di cui all’Avviso pubblico del 30.6.2022 per il finanziamento di Proposte di intervento finalizzate alla realizzazione di piani di sviluppo di Green Communities .
Con determina del 28.09.2022 la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie approvava la graduatoria delle proposte ammesse a valutazione e a finanziamento con allegato l’elenco delle proposte dichiarate inammissibili, contenente la domanda del Comune di Filadelfia. Per la Regione Calabria, venivano ammesse al finanziamento le domande presentate dal Comune di Serra San Bruno e dal Comune di Gerace.
2. Parte ricorrente, previa adozione di idonee misure cautelari, impugnava gli atti di cui in epigrafe tra cui, in particolare, il provvedimento di esclusione dalla selezione e la graduatoria finale delle proposte di intervento ammesse al finanziamento, pubblicata in data 28.9.2022, sul sito del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie.
3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie si costituiva in giudizio per resistere all’accoglimento del ricorso.
4. All’udienza del 7 febbraio 2023 il Comune ricorrente chiedeva che la discussione dell’istanza cautelare fosse rinviata ad altra camera di consiglio, al fine di proporre motivi aggiunti, atteso che la presidenza del Consiglio dei Ministri, nella memoria di costituzione, aveva fatto presente che “ la graduatoria regionale delle domande ammesse a finanziamento della Regione Calabria (all. 11) ed il corrispettivo elenco delle domande inammissibili a valutazione (all. 12) hanno subito delle variazioni, a seguito della rettifica in autotutela degli elenchi per le sole Regioni Basilicata e Calabria ”.
5. Alla successiva camera di consiglio del 21 marzo 2023 questo Tribunale, preso atto che la trattazione cautelare era stata rinviata su richiesta della ricorrente per la proposizione di motivi aggiunti mai presentati, respingeva l’istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati, ritenendo prevalente l’interesse pubblico alla “sollecita erogazione dei finanziamenti”.
6. Alla pubblica udienza del 5 dicembre 2023 il Collegio disponeva il deposito in giudizio di copia della graduatoria regionale delle domande ammesse a finanziamento della Regione Calabria ed il corrispettivo elenco delle domande inammissibili a valutazione che, secondo quanto dichiarato dalle parti, nelle more del giudizio avevano subito delle variazioni.
7. In data 20 dicembre 2023 l’Amministrazione resistente depositava in giudizio la nuova graduatoria delle proposte ammesse a valutazione e delle proposte ammesse a finanziamento relativa alla Regione Calabria.
8. Alla pubblica udienza del 6 marzo 2024 la causa veniva trattenuta in decisione;in udienza il Presidente del Collegio rilevava d’ufficio, ex art. 73, comma 3 c.p.a., l'esistenza di un profilo di improcedibilità legata al deposito della nuova graduatoria .
9. Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, stante la mancata impugnativa della nuova graduatoria delle proposte ammesse a finanziamento per la Regione Calabria, in forza della quale la proposta presentata dal Comune di Gerace non figura più tra quelle ammesse al contributo mentre risultano ammesse al finanziamento le domande presentate dal Comune di Serra San Bruno e dal Comune di Paterno Calabro.
La mancata impugnazione della nuova graduatoria, infatti, non può non determinare l’improcedibilità del ricorso, non potendosi domandare al giudice amministrativo alcuna tutela di tipo demolitorio nei confronti di un provvedimento, quale l’originaria graduatoria emessa che, poi, è stata sostituita da altri atti sopravvenuti (ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 4 febbraio 2022, n. 1315 );la sopravvenienza della nuova graduatoria rende infatti sostanzialmente inutile l'eventuale annullamento dell'atto impugnato con il ricorso in epigrafe.
Né può invocarsi, in senso contrario, la giurisprudenza del Consiglio di Stato citata dal ricorrente nella memoria del 3 novembre 2023, posto che essa riguarda casi diversi che presentano peculiarità specifiche non sussistenti nell’odierno giudizio, “ costituite dal carattere di mera rettifica della successiva graduatoria non specificamente impugnata e, soprattutto, dall’omessa allegazione dell’avvenuta approvazione di tale nuovo atto nel corso del giudizio di primo grado, nel quale la nuova graduatoria dell’11.11.2020 non risulta essere stata neppure citata dalle parti, né, tantomeno, essere stata addotta a fondamento di un’eccezione di improcedibilità o di un rilievo da parte del Tribunale ”(Consiglio di Stato, sez. VII, 5 gennaio 2023 n. 205;Consiglio di Stato, sez. VII, 24 febbraio 2022 n. 1324)
10. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
In ragione dell’esito della controversia sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite.