TAR Genova, sez. I, sentenza 2024-01-27, n. 202400058

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza 2024-01-27, n. 202400058
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 202400058
Data del deposito : 27 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/01/2024

N. 00058/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00638/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 638 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati L P e F T D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato L P in Genova, corso Aurelio Saffi, 7/2;

contro

Azienda Socio Sanitaria Ligure n. 1 Imperiese, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato M A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

di -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Giorgio Cangiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
di Susanna Delucis, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia

a) della deliberazione n. -OMISSIS- della

ASL

1, pubblicata all’albo pretorio il -OMISSIS-, con la quale l’Azienda ha conferito alla dott.ssa -OMISSIS-, prima classificata, l’incarico quinquennale di Dirigente Farmacista di Struttura Complessa disciplina Farmacia Ospedaliera per la direzione della Struttura Complessa Farmaceutica;

b) del verbale redatto dalla Commissione esaminatrice in data -OMISSIS-, delle schede di valutazione dei candidati e della graduatoria finale redatte in pari data;

c) nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso a quelli impugnati.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Socio Sanitaria Ligure n. 1 Imperiese e della dott.ssa -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2024 il dott. D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Il ricorrente ha impugnato (oltre ad ulteriori atti endoprocedimentali) la delibera indicata in epigrafe con cui il Direttore generale dell’Azienda sociosanitaria ligure 1 (“

ASL

1”), all’esito di una procedura comparativa (indetta in data 20 gennaio 2023 ai sensi dell’art. 15, co. 7- bis , d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502) in cui il ricorrente è risultato secondo classificato, ha conferito alla controinteressata -OMISSIS- l’incarico quinquennale di Dirigente Farmacista di Struttura Complessa della Struttura Complessa “Farmaceutica”.

2. Il ricorso è articolato in cinque motivi, con cui si lamentano la mancata valutazione di alcuni titoli, l’erronea valutazione di una pubblicazione della controinteressata vincitrice della procedura, l’elaborazione (peraltro non completa) dei criteri dopo che la commissione aveva conosciuto i nominativi dei candidati, la mancata predeterminazione di domande differenziate per la prova orale.

3. Si sono costituti in giudizio la

ASL

1 e la controinteressata (prima classificata) -OMISSIS-, le quali eccepiscono il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario e, nel merito, chiedono il rigetto del ricorso.

4. Alla camera di consiglio del 3 novembre 2023 il ricorrente ha rinunciato alla richiesta di misura cautelare.

Con memoria depositata in data 12 dicembre 2023 il ricorrente ha preso posizione sulle argomentazioni delle altre parti;
queste ultime hanno replicato con memorie depositate in data 21 e 22 dicembre 2023.

All’udienza del 12 gennaio 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare, deve essere esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione formulata dall’Amministrazione resistente (cui ha aderito la controinteressata), che il Collegio reputa fondata.

1.1. La procedura comparativa in questione è stata indetta, e ha avuto luogo, successivamente all’entrata in vigore delle modifiche apportate al menzionato art. 15, co. 7- bis , d.lgs. n. 502/1992 (che, nella versione precedente alla novella, stabiliva che “[i] l direttore generale individua il candidato da nominare nell’ambito della terna predisposta dalla commissione;
ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il migliore punteggio, deve motivare analiticamente la scelta
”) dall’art. 20, legge 5 agosto 2022, n. 118, a seguito delle quali si prevede che “[i] l direttore generale dell’azienda sanitaria procede alla nomina del candidato che ha conseguito il miglior punteggio ”.

1.2. Il ricorrente, nella memoria depositata in data 12 dicembre 2023, sostiene che, in seguito all’entrata in vigore della legge n. 118/2022, non sia più pertinente il consolidato orientamento giurisprudenziale che, sulla base della disciplina previgente, ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, in quanto detto orientamento si fondava sulla considerazione per cui l’elenco formato dalla commissione all’esito della procedura comparativa non era vincolante per il direttore generale, dal momento che era volto a fornire al direttore stesso elementi utili per prendere la propria decisione in maniera il più possibile ponderata, assicurando la preparazione e professionalità dei candidati, fermo restando che la scelta finale, di carattere fiduciario, spettava al direttore generale.

A seguito della novella, poiché il direttore generale non può che nominare il candidato che ha conseguito il miglior punteggio, la procedura – sostiene il ricorrente – avrebbe assunto natura concorsuale e sarebbe venuto meno il carattere fiduciario della scelta da parte del direttore generale, con conseguente devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 63, co. 4, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

2. Il Collegio ritiene che detta prospettazione non possa essere accolta e che le controversie in esame restino devolute alla giurisdizione del giudice ordinario anche a seguito della novella legislativa, in conformità, peraltro, all’orientamento già espresso da questa Sezione e che allo stato è prevalente nella giurisprudenza amministrativa.

Come già stabilito da questa Sezione con sentenza del 21 novembre 2023, n. 941 (pronunciatasi con riferimento alla disciplina vigente successivamente alla novella del 2022), infatti, l’art. 63, co. 1, d.lgs. n. 165/2001, nel devolvere alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4), incluse le controversie concernenti “ il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali ”, implica che, una volta completato l’accesso alla dirigenza sanitaria (peraltro articolata in un unico ruolo, ancorché distinto per profili professionali, e in un unico livello, ancorché articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali) e dunque esaurita la procedura concorsuale finalizzata all’assunzione (per la quale soltanto è prevista la giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 63, co. 4, d.lgs. n. 165/2001), il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa (al pari del conferimento degli altri incarichi dirigenziali, quali gli incarichi di direzione di strutture semplici) costituisce atto di gestione del rapporto di lavoro e, pertanto, le relative controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario. Alla stessa conclusione si perverrebbe anche laddove la novella avesse inteso attribuire alla procedura di valutazione comparativa natura concorsuale, per due ordini di ragioni: (i) l’eventuale qualificazione in termini concorsuali della procedura de qua non consentirebbe di estromettere la stessa dall’ambito di applicazione dell’art. 63, co. 1, d.lgs. n. 165/2001 nella parte in cui devolve alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative al conferimento (e alla revoca) degli incarichi dirigenziali, in quanto l’individuazione del giudice fornito di giurisdizione deriva non dalla natura concorsuale (o meno) della procedura, ma dall’oggetto della stessa (conferimento dell’incarico dirigenziale);
(ii) si tratterebbe in ogni caso di un concorso per la progressione interna e non finalizzato all’assunzione (caratteristica, quest’ultima, che costituisce il criterio determinante per stabilire se le controversie relative ad una determinata procedura di natura concorsuale siano devolute alla giurisdizione del giudice ordinario o del giudice amministrativo).

3. Nella stessa memoria sopra menzionata il ricorrente ha replicato agli argomenti posti alla base della sentenza n. 941/2023, sostenendo che: (a) a seguito delle modifiche introdotte nel 2022 (il direttore generale deve nominare il candidato che ha conseguito il miglior punteggio) la procedura di valutazione avrebbe assunto carattere concorsuale;
(b) si tratterebbe (contrariamente a quanto sostenuto nella suddetta pronuncia) di un concorso finalizzato all’assunzione (dunque, devoluto alla giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 63, co. 4, d.lgs. n. 165/2001), in quanto dal contenuto dell’avviso pubblico si desume che alla procedura avrebbero potuto partecipare (in conformità, peraltro, a quanto stabilito dall’art. 5, d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484 in materia di requisiti per l’attribuzione degli incarichi di direzione di struttura complessa, disciplina espressamente richiamata dall’art. 15, co. 7, d.lgs. n. 502/1992) anche soggetti che non erano dipendenti della

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