TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2012-02-23, n. 201200972

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2012-02-23, n. 201200972
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201200972
Data del deposito : 23 febbraio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05368/2010 REG.RIC.

N. 00972/2012 REG.PROV.COLL.

N. 05368/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5368 del 2010, proposto da:
Associazione G.A.I.A. (Genitori Adottivi Italiani Associati) Ente Morale, rappresentato e difeso dall'avv. F P, presso cui elett.te dom. in N, Calata Ponte di Casanova,3;

contro

Comune di Castel Volturno in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avv. F R, con domicilio eletto presso F R in Castelvolturno, p.zza Annunziata c/o Uff.Avvocatura;

PER L’ ESECUZIONE DEL GIUDICATO SUL DECRETO INGIUNTIVO N. 205/2010 EMESSO DAL TRIBUNALE DI S.MARIA CAPUA VETERE.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castel Volturno ;

Viste le memorie difensive;

Vista la dichiarazione resa a verbale della odierna camera di consiglio con la quale il procuratore di parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere essendo intervenuto in corso di causa l’integrale pagamento di quanto richiesto;

Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2012 il Cons. A P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Parte ricorrente ha agito per l’esecuzione del decreto ingiuntivo in epigrafe, recante condanna del Comune di Castel Volturno al pagamento in suo favore di somme a titolo di corrispettivo per prestazioni erogate in favore dell’amministrazione comunale.

Ha lamentato che , nonostante l’ intervenuta esecutività del decreto ingiuntivo e la non opposizione allo stesso, l’Ente non ha provveduto alla emissione dei mandati di pagamento, se non in minima parte.

L’amministrazione comunale si è costituita in giudizio ed ha dedotto la sopravvenuta dichiarazione di dissesto finanziario dell’Ente, giusta deliberazione della Commissione straordinaria n. 37/2011 in data 7.12.2011, nonché l’intervenuto pagamento delle somme ancora dovute prima della dichiarazione di dissesto.

A riprova di quanto asserito, è stata depositata in giudizio copia di scrittura privata in data 27.10.2010 con la quale le parti hanno concordato le modalità e le condizioni di erogazione delle somme in questione.

Il difensore di parte ricorrente ha dichiarato a verbale della odierna udienza l’avvenuta erogazione delle somme per cui è stata azionata la presente procedura.

Alla udienza pubblica del 8 febbraio 2012 la causa è stata trattenuti in decisione.

DIRITTO

Stante la dichiarazione del difensore di parte ricorrente, e le risultanze della documentazione depositata alla odierna udienza, il Collegio rileva che deve farsi luogo alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34 co 5 c.p.a., essendo intervenuto in corso di causa l’integrale pagamento di quanto richiesto.

Le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate tra le parti, giusta espresso accordo in tal senso risultante dalla stessa scrittura privata del 27.10.2010 il cui articolo 4 contiene la rinuncia della parte odierna ricorrente ad ogni ulteriore importo per spese legali, anche relativamente al giudizio di ottemperanza azionato per l’esecuzione del decreto ingiuntivo in epigrafe.

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