TAR Napoli, sez. I, sentenza 2024-04-22, n. 202402693

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, sentenza 2024-04-22, n. 202402693
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202402693
Data del deposito : 22 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/04/2024

N. 02693/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01210/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1210 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Campania Lab S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Pozzuoli, via Celle n.2.

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M L S D C L, M C, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Regionale in Napoli, via S. Lucia, n. 81;
Asl Napoli 3 Sud, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rajola Pescarini, Amneris Irace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.

nei confronti

Diagnostica Biomedica Group S.C. A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio.

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

1. della Delibera di Giunta Regionale della Campania (DGRC) del 28/12/2021 n. 599, pubblicata sul B.U.R.C. n. 1 del 3 gennaio 2022, avente ad oggetto: “Assegnazione provvisoria per l'esercizio 2022 dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa alle strutture sanitarie private accreditate per l'assistenza specialistica ambulatoriale”;

2. della nota esplicativa della Regione Campania prot. n. 29303 del 20/01/2022, avente ad oggetto “Assistenza Specialistica Ambulatoriale: modalità di fatturazione dei corrispettivi: chiarimenti e indicazioni operative in merito all'applicazione dell'art. 7 degli allegati A/4, A/5, A/6 e A/7 alla DGRC n 599 del 28 dicembre 2021;

3. di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, in quanto lesivi delle posizioni giuridiche sostanziali di cui in questa sede si chiede tutela.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Campania Lab S.C.A.R.L. il 18/7/2022:

a) Della Deliberazione Giunta Regione Campania n.215/2022, pubblicata sul BURC n. 43 del 9/5/2022, avente ad oggetto “Assegnazione per l'esercizio 2022 dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa alle strutture sanitarie private accreditate per l'assistenza specialistica ambulatoriale: modifiche e integrazioni alla DGRC n.599 del 28 dicembre 2021”;

b) Dei Decreti Dirigenziali Direzione Generale Tutela della Salute Regione Campania nn. 173/2022 e 174/2022, pure pubblicati sul BURC n. 43 del 9/5/2022, aventi ad oggetto la presa d'atto dei dati 2018, 2019, 2020 e 2021 trasmessi dalle AA.SS.LL. in esecuzione delle disposizioni impartite con la nota metodologica allegata alla

DGRC

599/2021;

c) Se ed in quanto lesiva, della Deliberazione Giunta Regione Campania N. 309 del 28 giugno 2022, avente ad oggetto “approvazione dei contratti con le strutture private accreditate”;

d) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, comunque lesivi della posizione giuridico sostanziale in tale sede azionata.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e dell’Asl Napoli 3 Sud;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 febbraio 2024 il dott. M S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato alle amministrazioni resistenti e ad un centro controinteressato, la società ricorrente ha impugnato la deliberazione della Giunta Regionale n. 599 del 28 dicembre 2021 e pubblicata sul BURC in data 3 gennaio 2022 recante la definizione dei limiti di spesa relativi alle strutture sanitarie private accreditate per l'assistenza specialistica ambulatoriale nonché i relativi allegati costituiti dalla nota metodologica, dagli schemi dei protocolli di intesa, dagli schemi di contratto ex art. 8 quinquies del D. Lgs n. 502/1992 e dai tetti di spesa individuali di struttura, contestandone la legittimità e chiedendone l’annullamento.

Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 18/7/2022 la ricorrente ha impugnato, inoltre, la delibera di giunta regionale della Campania (“DGRC”) 4 maggio 2022, n. 215, pubblicata sul B.U.R.C. n. 43 del 9 maggio 2022, con oggetto: “Assegnazione per l'esercizio 2022 dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa alle strutture sanitarie private accreditate per l'assistenza specialistica ambulatoriale: modifiche e integrazioni alla DGRC n. 599 del 28 dicembre 2021,” e gli altri atti meglio indicati in epigrafi.

La Regione Campania e l’Asl Napoli 3 sud si sono costituite regolarmente in giudizio, contestando gli avversi ricorsi e chiedendone il rigetto.

In via preliminare, hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per la sussistenza della clausola di salvaguardia nel contratto ex art. 8 quinquies del D. Lgs n. 502/1992 stipulato dalla struttura ricorrente.

Alla pubblica udienza del 1 febbraio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione. Il 14 marzo 2024 è stata riconvocata la camera di consiglio.

2. Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalle amministrazioni resistenti.

L’eccezione è fondata.

La clausola di salvaguardia è stata introdotta in Regione Campania dal 2014, dal momento che nelle riunioni congiunte di verifica del Piano di Rientro – tenutesi il 27/11/2013 ed il 10/4/2014 – il Tavolo di Verifica degli Adempimenti Regionali ed il Comitato Permanente per i Livelli Essenziali di Assistenza hanno prescritto l’inserimento nei contratti con gli erogatori privati di una “clausola di salvaguardia” ai fini della “tutela della programmazione regionale” (DCA n. 129 del 31/10/2014, II Dato atto, terzo capoverso).

In particolare, nel verbale del 27 novembre 2013 della riunione congiunta del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il comitato permanente allo scopo di assicurare i livelli essenziali di assistenza, si legge che “Tavolo e Comitato, così come già fatto anche per altre Regioni in Piano di Rientro, chiedono alla struttura commissariale, ai fini della tutela della programmazione regionale, di inserire, nei prossimi contratti con le strutture private accreditate, una clausola di salvaguardia nei termini qui di seguito esplicitati (sulla legittimità dei quali si è espressa l’Avvocatura Generale dello Stato, con parere reso al Ministero della Salute in data 28 ottobre 2013): “1. Con la sottoscrizione del presente accordo la struttura accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto.

2. In considerazione dell'accettazione dei provvedimenti indicati sub comma 1 (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili”.

Successivamente, il DCA n. 103 del 2016 (“Definizione per gli esercizi 2016/2017 dei limiti di spesa e dei relativi contratti con gli erogatori privati: integrazioni e modifiche urgenti dei decreti commissariali n. 85 e n. 89 dell’8/8/2016”) ha modificato il testo della clausola di salvaguardia, stabilendo che il testo del secondo comma della clausola di salvaguardia, previsto negli schemi dei contratti ex art. 8 quinquies del D.lgs. n. 502/92 e s.m.i. dai decreti commissariali n. 85 e n. 89 del 8 agosto 2016, sia sostituito dal seguente con effetto immediato: “2. In considerazione dell'accettazione dei provvedimenti indicati sub comma 1 (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili, aventi effetti temporalmente circoscritti alla/alle annualità di erogazione delle prestazioni, regolate con il presente accordo/contratto”.

Sostanzialmente, tale specifica clausola si risolve in una dichiarazione con cui la struttura sanitaria, in sede contrattuale, accetta espressamente i provvedimenti che determinano tetti di spesa e tariffe, quali parti integranti del contratto e presupposti del medesimo.

D’altronde, la clausola di salvaguardia è contemplata nell’accordo-contratto che la struttura privata accreditata – ai sensi dell’art.

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