TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-10-17, n. 202417949
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Testo completo
Pubblicato il 17/10/2024
N. 17949/2024 REG.PROV.COLL.
N. 11801/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11801 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia nazionale per l’amministrazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
dell'ordinanza di sgombero dell'immobile in -OMISSIS- (già -OMISSIS-) ex art. 47, comma 2, decreto legislativo 6.9.2011 n. 159, emessa dall'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, notificata ai comparenti il 1.7.2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 luglio 2024 la dott.ssa F P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe è stato impugnato il provvedimento, notificato in data 1.7.2022, con il quale l’Agenzia nazionale per l’amministrazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata ha ingiunto ai ricorrenti lo sgombero dell’immobile sito in -OMISSIS- (già -OMISSIS-).
I ricorrenti hanno dedotto che l’immobile citato era stato oggetto di confisca per effetto del decreto n. -OMISSIS- del Tribunale di Roma, successivamente confermato dalla Corte di Appello di Roma e dalla Corte di Cassazione.
A sostegno del ricorso sono state formulate, in unico motivo, le censure di violazione dell’art. 40, comma 3 quater, del d.lgs. n. 159/2011 ed eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti.
I ricorrenti non erano occupanti abusivi ma legittimi detentori del bene, che costituiva la residenza del nucleo familiare, comprensivo anche di due figli maggiorenni ma conviventi con i genitori.
Si è costituita l’Agenzia nazionale per l’amministrazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata resistendo al ricorso.