TAR Bari, sez. I, sentenza 2023-06-09, n. 202300867

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2023-06-09, n. 202300867
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202300867
Data del deposito : 9 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/06/2023

N. 00867/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01470/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1470 del 2022, proposto da
Boscaino Buildings S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M C e P P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A P, R F e A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

del silenzio formatosi sull'istanza notificata in data 3.5.2022, e reiterata con diffida del 28.10.2022, con le quali la Società ricorrente ha invitato il Comune di Foggia a concludere il procedimento di ritipizzazione urbanistica delle aree di sua proprietà;

e per la condanna

dell'Amministrazione comunale a provvedere sulle anzidette istanze rimaste inevase, con nomina di Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia del Comune di Foggia.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Foggia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La soc. “Boscaino Buildings” premette di essere proprietaria di alcuni suoli siti in Foggia, localizzati in zona “Villaggio Artigiani”, catastalmente individuati al foglio n. 76, p.lle nn. 709 e 710.

L’originaria destinazione impressa a tali aree dal P.R.G. foggiano, approvato con D.G.R. n. 1005 del 2001, era di “Zona SP – Attrezzatura pubblica di quartiere – Area per parcheggio”, come da certificato di destinazione urbanistica (prot. n. 1169211 del 16.11.2021);
per cui i suoli sarebbero stati vincolati a standard.

L’istante sostiene che sarebbero da tempo decaduti i vincoli finalizzati alla espropriazione, per decorrenza del relativo termine quinquennale, per cui con istanza del 3.5.2022, la soc. Boscaino Buildings ha chiesto al Comune di Foggia di procedere alla ritipizzazione di tale aree ormai divenute “bianche”;
tale richiesta, tuttavia, non sarebbe stata presa in esame dall’Amministrazione.

Con diffida notificata in data 28.10.2022, la Società ricorrente ha invitato l’Amministrazione comunale a concludere il procedimento di ritipizzazione urbanistica delle aree di sua proprietà.

Anche tale diffida è rimasta priva di riscontro.

L’interessata ha quindi impugnato il silenzio del Comune di Foggia sulle proprie istanze di ritipizzazione, deducendo quanto segue:

Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 della l. n. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione nonché dei principi del giusto procedimento e di buon andamento dell’azione amministrativa.

Il silenzio serbato dal Comune sarebbe illegittimo, avendo lo stesso violato l’obbligo di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso.

Il Comune di Foggia avrebbe dovuto riscontrare le istanze notificate dalla società ricorrente.

La predetta amministrazione comunale si è costituita in giudizio, eccependo l’assenza dell’obbligo di rispondere alla istanza della Boscaino Buildings S.r.l. del 3.5.2022, e alla successiva diffida del 28.10.2022, tese alla riqualificazione urbanistica del proprio suolo, in quanto il vincolo apposto su quest’ultimo dal Piano Regolatore Generale sarebbe in realtà di tipo conformativo e non espropriativo (“Art.10 N.T.E. – Aree per i servizi pubblici di interesse locale – Aree SP.- 10.d Aree per parcheggi”).

Inoltre osserva il Comune di Foggia che le norme tecniche del PRG consentirebbero anche al privato la realizzazione dell’infrastruttura prevista dallo strumento urbanistico.

Le parti hanno prodotte memorie a sostegno delle rispettive tesi.

Alla camera di consiglio del 24 maggio 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

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