TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2023-09-26, n. 202314265

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2023-09-26, n. 202314265
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202314265
Data del deposito : 26 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/09/2023

N. 14265/2023 REG.PROV.COLL.

N. 11269/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11269 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
RA s.r.l.s e Efei, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Luisa Cimino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Anac – Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Città Metropolitana di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

Sua - Città Metropolitana di Reggio Calabria, non costituito in giudizio;



per l'annullamento, previa sospensione cautelare,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo :

- della segnalazione inviata all'NA dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria con nota 26 gennaio 2022, prot. n. 5963;

- del provvedimento di rigetto dell'istanza in via di autotutela Città Metropolitana di Reggio Calabria, 3 marzo 2022, prot. n.15765;

- della comunicazione avvio del procedimento dell'NA prot. uscita n. 24628 del 4 aprile 2022 - USAN/22/5494_5501/vl;

- del verbale di audizione del 18 maggio 2022;

- della delibera NA 14 settembre 2022, n.420, notificata in data 23 settembre 2022;

- nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali anche se non conosciuti;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 3 febbraio 2023 :

- della delibera NA n. 30 del 25 gennaio 2023, notificata in data 31 gennaio 2023;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Anac – Autorità Nazionale Anticorruzione e della Città Metropolitana di Reggio Calabria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 giugno 2023 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con bando del 28 ottobre 2021, la stazione unica appaltante Città metropolitana di Reggio Calabria ha indetto una gara per l’individuazione del soggetto gestore dei servizi di accoglienza integrata e tutela rivolti a titolari di protezione internazionale e minori stranieri accompagnati (SIPROIMI) per conto del Comune di Cittanova.

La predetta lex specialis prevedeva quale requisito di capacità tecnico-professionale ex art. 83, comma 1, lett. c) d.lgs. n..50/2016, « l’avere conseguito nel quinquennio 2016-2020, pluriennale esperienza, di almeno due anni consecutivi, nella presa in carico dei richiedenti/titolari di protezione internazionale, ai sensi dell’art. 10 comma 2 delle Linee guida ministeriali approvate con Decreto del Ministero dell’Interno del 18 novembre /2019, da comprovare con attestazioni di buon esito e senza contestazioni rilasciate da ente locale o altra pubblica amministrazione » e precisava che « ai sensi dell’art. 10, comma 4, delle linee guida ministeriali approvate con Decreto del Ministero dell'Interno del 18 novembre 2019, nel caso in cui gli enti attuatori si costituiscono in consorzio, ovvero in ATI/ATS/RTI (associazione temporanea di impresa/associazione temporanea di scopo/raggruppamento temporaneo di impresa), il requisito della pluriennale e consecutiva esperienza nel settore di attività assegnata deve ricorrere per ciascuno degli enti consorziati, associati o raggruppati ».

2. RA s.r.l.s. ed EF organismo paritetico salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (d’ora in poi anche EF) hanno proposto congiuntamente – rispettivamente quale capogruppo mandataria e quale mandante di un costituendo RTI – domanda di partecipazione alla predetta procedura.

A tal fine, la prima ha dichiarato nel proprio DGUE di aver svolto per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 la gestione di centri di accoglienza in convenzione con la Prefettura di Cosenza per un importo di € 5.963.088,55 e ha allegato alla domanda di partecipazione la convenzione con la Prefettura di Cosenza, il provvedimento di proroga della stessa e una attestazione rilasciata dalla stessa Prefettura di Cosenza in ordine ai servizi resi nei confronti della stessa e agli importi corrisposti in relazione a detti servizi.

Il secondo non ha compilato il DGUE nella parte relativa al possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale, non dichiarando nulla in ordine allo svolgimento di servizi inerenti all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.

3. Nell’ambito delle verifiche proprie della procedura di gara, la Città metropolitana di Reggio Calabria ha chiesto ad RA s.r.l.s. di comprovare il buon esito dei servizi svolti presso la Prefettura di Cosenza, ritenendo insufficiente quanto allegato al DGUE e ha richiesto ad EF di produrre documentazione attestante il possesso dei requisiti di capacità tecnica, precisando che – ai sensi dell’art. 12.4 del Bando – dovevano essere posseduti da ciascuno dei partecipanti al raggruppamento.

4. Con nota del 26 novembre 2022 RA s.r.l.s. – in qualità di mandante del RTI – ha rilevato che sia nell’atto di impegno alla costituzione del RTI, sia nell’offerta tecnica era stato dimostrato che tutti i servizi inerenti al progetto SPRAR sarebbero stati di competenza esclusiva di RA s.r.l.s. e che EF avrebbe svolto solo le attività di integrazione linguistica e integrazione professionale e lavorativa dei richiedenti asilo. Contestualmente, la società ha inviato alla stazione appaltante il nuovo accordo quadro stipulato con la Prefettura e una dichiarazione sostitutiva attestante la conformità all’originale dei documenti prodotti in sede di gara.

5. Con provvedimento del 7 dicembre 2021, la stazione appaltante ha escluso i due operatori economici dalla procedura di gara, evidenziando che il costituendo RTI non aveva prodotto documentazione idonea ad attestare il possesso del requisito in capo alla capogruppo e che in ogni caso il bando di gara richiedeva che il requisito doveva essere posseduto da ciascuno degli enti associati.

6. Con successiva nota del 26 gennaio 2022, la stazione appaltante ha inoltrato all’NA una segnalazione di quanto accaduto, qualificando la condotta posta in essere dai due operatori economici come « omessa dichiarazione/documentazione ».

7. Con nota 4 aprile 2022, prot. n. 24628, l’Autorità ha comunicato ai due operatori economici l’avvio del procedimento sanzionatorio per l’iscrizione nel casellario informatico di annotazione interdittiva ai sensi dell’art. 80, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016, e per l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 213, comma 13 del codice.

8. Con nota del 3 maggio 2022, gli operatori economici hanno trasmesso ad NA le proprie memorie difensive, al fine di sottolineare:

- che RA s.r.l.s. non aveva dichiarato il falso e aveva prodotto documentazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti richiesti dal bando;

- che EF « non ha mai dichiarato di aver svolto servizio di accoglienza profughi né ha prodotto documentazione falsa attestante la stessa », osservando che l’attività che sarebbe stata demandata a detto operatore « non avrebbe riguardato la gestione del servizio di accoglienza perché attraverso il predetto Ente bilaterale accreditato si sarebbe evitato di dover reperire all’esterno soggetti terzi (Enti professionali e/o CAF), per come previsto dal progetto di integrazione per lo SPRAR ».

9. Il 18 maggio 2022, in sede di audizione, i due operatori economici hanno ribadito di non aver dichiarato il falso e hanno sottolineato che « nella attestazione rilasciata dalla Prefettura di Cosenza si evince ampiamente dal fatturato il buon esito del servizio reso da RA s.r.l.s. relativamente ad ogni anno in quanto diversamente accanto ad ogni importo riferito al singolo anno si sarebbe attestato gli importi a scomputo per le penalità » e che nel DGUE di EF non era stata barrata « la crocetta relativa all’esperienza professionale pregressa ».

10. All’esito dell’attività istruttoria, con delibera 14 settembre 2022, n. 420, l’NA « ritenendo configurato l’elemento psicologico della colpa grave, nelle rispettive autodichiarazioni resa sul possesso di un requisito speciale di partecipazione previsto dal bando di gara » ha irrogato nei confronti dei due operatori economici la sanzione pecuniaria di € 9.500,00 nonché una sanzione pari a 50 giorni di interdizione dalla partecipazione a procedure di gara ex art. 80, comma 12, d.lgs. n. 50/2016.

11. Con l’atto introduttivo del giudizio, RA s.r.l.s. ed EF hanno impugnato la predetta delibera adottata

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