TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-09-19, n. 202302766
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Pubblicato il 19/09/2023
N. 02766/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00065/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 65 del 2021, proposto da
La Sicurezza S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato C S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Municipalizzata Fiera e Mercati del Comune di Vittoria - A.M.F.M. in liquidazione, rappresentata e difesa dall'avvocato C E G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catania, Via XX Settembre 45;
Comune di Vittoria, rappresentato e difeso dall'avvocato M L P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
“Vittoria Mercati” S.r.l., non costituita in giudizio;
per l’esecuzione
dei decreti ingiuntivi del Tribunale di Ragusa n. 259/2010, n. 142/2011, n. 428/2012 e n. 1763/2019.
Visti tutti gli atti della causa e le difese delle parti, come in atti o da verbale;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2023 il dott. D B;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con sentenza n. 2563/2021 in data 20 luglio 2021 è stato accolto il ricorso con riferimento all’esecuzione dei decreti ingiuntivi del Tribunale di Ragusa n. 142/2011 e n. 428/2011.
Con un primo incidente di esecuzione depositato in data 13 giugno 2022 la ricorrente ha chiesto al Tribunale di: a) prorogare il termine concesso al commissario ad acta per l’espletamento del mandato;b) impartire al commissario opportune istruzioni per l’ottemperanza della decisione, nonostante eventuali indisponibilità di cassa.
Con atto depositato in data 7 luglio 2022 il commissario ad acta ha chiesto al Tribunale di fornire indicazioni in ordine al possibile esercizio del potere commissariale nei confronti dell’Ente partecipante (Comune di Vittoria).
Con ordinanza n. 347/2023 in data 6 febbraio 2023, richiamando la sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 623/2021 in data 28 giugno 2021, il Tribunale ha chiarito che il Commissario era tenuto ad accertare la sussistenza di liquidità o comunque compiere la prodromica attività di reperimento delle risorse, ossia recuperare le stesse mediante la dismissione di beni appartenenti all’Azienda municipalizzata resistente
Con un secondo incidente di esecuzione depositato in data 15 giugno 2023 la ricorrente ha rappresentato che: a) a seguito dell’ordinanza n. 347/2023 del 6 febbraio 2022 era stata semplicemente formulata un’inadeguata proposta di transazione con cui si è prospettato il pagamento di appena €. 20.000,00 a integrale tacitazione di ogni pretesa;b) la ricorrente ha immediatamente replicato dichiarandosi disposta a transigere sulla base di circa la metà circa della somma dovuta;c) l’Amministrazione e il commissario non hanno riscontrato la replica della ricorrente.
In data 22 giugno 2023 il commissario ad acta ha depositato una relazione, in cui si osserva, in sintesi, quanto segue: a) a parte le somme pignorate, gli attivi liquidi dell’Amministrazione ammontano ad € 50,52;b) non vi sono eventuali beni immobili da dismettere al fine di reperire somme per dare esecuzione alla decisione portata in ottemperanza.
Con memoria in data 21 agosto 2023 la ricorrente ha osservato che: a) a fronte di quanto rappresentato dal commissario, non si comprende come possa essere stata formulata un’ipotesi di transazione per € 20.000,00;b) il commissario è tenuto ad attivarsi mediante variazione di capitoli del bilancio dell’Azienda, ovvero tramite mandato di pagamento, ovvero ordine all’Azienda di pagare alla creditrice il dovuto non appena destinataria dei prossimi stanziamenti, etc.
Nella camera di consiglio in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio osserva quanto segue.
Nella sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 623/2021 in data 28 giugno 2021 è stato affermato, in particolare, quanto segue:
12.22. Lo spazio dell’esecuzione davanti al giudice amministrativa della condanna al pagamento di una somma di denaro è quindi ridotto alla sola adozione degli atti della procedura contabile di spesa.
12.23. Laddove invece si ponga un problema di reperimento delle risorse (e non di mera adozione degli atti contabili), richiedendosi, come nel caso di specie, il pignoramento presso terzi, detta attività si pone al di fuori delle attività tipiche dell’ottemperanza amministrativa, richiamando piuttosto l’esercizio di poteri che non sono intestati al potere esecutivo ma all’autorità giudiziaria ordinaria. L’Amministrazione ha infatti poteri esecutori sui propri beni (rispetto ai quali si misura quindi il potere sostitutivo del giudice dell’ottemperanza) solo nei casi specificamente indicati dalla legge (così l’art. 21-ter della legge n. 241 del 1990).
Al di fuori di questi casi il reperimento delle risorse necessarie per l’esecuzione coattiva della condanna al pagamento di una somma di denaro è prerogativa del giudice civile, così come lo è il pignoramento presso terzi.
Del resto, a fronte della possibilità di aggredire il patrimonio del debitore pignorando i crediti del medesimo verso i terzi si prefigura una via per assicurare l’effettività della tutela. In tal modo si consente infatti la soddisfazione del creditore, che invece sarebbe preclusa qualora si dovesse verificare la totale o parziale incapienza del patrimonio del debitore.
Quest’ultima evenienza è solo parzialmente superata dalle procedure concorsuali, che, pur garantendo la par condicio creditorum, non consentono di andare oltre la liquidazione della massa esistente.
Del resto, ad impossibilia nemo tenetur: l’impossibilità di un fatto o di un atto giuridico determina conseguenze rilevanti sui rapporti e le posizioni soggettive, essendo causa di estinzione dell’obbligazione (art. 1463 c.c.) e di chiusura della procedura fallimentare (art. 118 comma 1 n. 3 l. fall.).
L’esecuzione del giudicato trova infatti un limite intrinseco e ineliminabile, che è logico e pratico, ancor prima che giuridico, “nel sopravvenuto mutamento della realtà - fattuale o giuridica - tale da non consentire l’integrale ripristino dello status quo ante” (Ad. plen.