TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2019-07-08, n. 201900446

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2019-07-08, n. 201900446
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 201900446
Data del deposito : 8 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/07/2019

N. 00446/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00445/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 445 del 2016, proposto da
S A, in qualità di Presidente e legale rappresentante dell’Associazione Volontari Italiana "Europa Unita", rappresentato e difeso dagli avvocati G M e N M, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Reggio Calabria, via Archia Poeta n.7;

contro

Provincia di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato A V, con domicilio eletto presso il suo studio in Reggio Calabria, via Arcovito n. 52;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia

del provvedimento di diniego di nuova iscrizione al Registro Provinciale delle Organizzazioni di Volontariato dell’Associazione Volontari Italiana “Europa Unita”, n. prot. 91130 del 30.03.2016, notificato in data 06.04.2016, nonché del provvedimento prot. n. 122828 del 28.04.2016, notificato in data 06.05.2016, avente ad oggetto “Riscontro nota prot. 113116 del 19.04.2016 avente ad oggetto: “Iscrizione Registro Provinciale del Volontariato, Associazione volontari Italiana “Europa Unita” di cui alla L.R. n. 18/95. Mancata iscrizione Registro volontario, v. tra prot. 91130 del 30.03.2016”, nonché di ogni altro atto presupposto, precedente, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Reggio Calabria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2019 il dott. Andrea De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1.Con ricorso notificato il 6 giugno 2016 e tempestivamente depositato, il sig. Agostino Stelitano ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del diniego di nuova iscrizione al Registro Provinciale delle Organizzazioni di Volontariato dell’Associazione Volontari Italiana “Europa Unita” (A.V.I.E.U.), di cui egli è il Presidente, opposto dalla Provincia di Reggio Calabria con due distinti provvedimenti, l’uno datato 30.3.16, ma privo di motivazioni, e l’altro datato 28.4.16.



2.Espone il ricorrente che l’Ente da lui rappresentato, costituitosi per atto notarile nel lontano1992, è una organizzazione di volontariato (cd. OdV) disciplinata, come tale, dalla L.n.266/91 (“Legge quadro sul volontariato”), che persegue scopi di pubblica utilità attinenti ai servizi sociali, al servizio di protezione civile, al servizio di ambulanza e di altre attività socio-culturali in genere.



3.Essa, già iscritta nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato della Calabria fin dal 1994 e riconosciuta come tale anche dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, aveva ottenuto l’iscrizione al registro provinciale delle organizzazioni di volontariato con delibera n. 261 del 14 dicembre 2007, per venire poi da questo cancellata nel 2012 a causa della mancata allegazione di documenti necessari per averne la conferma.



4.In data 28.10.2014, con richiesta protocollata presso la Provincia di Reggio Calabria al n. 309955, l’associazione ha presentato nuovamente istanza per essere iscritta nel registro provinciale delle organizzazioni di volontariato, allegando alla richiesta i documenti in suo possesso che venivano via via integrati, su sollecitazione degli uffici provinciali, nel corso di un lungo iter procedimentale.

L'iscrizione nel registro è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici, nonché per stipulare le convenzioni di cui all'articolo 8 della legge n.266/91 e per beneficiare delle agevolazioni fiscali e del trattamento tributario di cui alla legge medesima.



5.Nelle more del contraddittorio procedimentale, la Provincia di Reggio Calabria pubblicava in data 26.2.16 l’avviso pubblico finalizzato alla “conservazione dell’iscrizione al registro provinciale delle organizzazioni di volontariato in continuità storica”, ma la domanda in tal senso presentata dall’Associazione non veniva ammessa dall’Ente intimato.



6. Parallelamente in data 30.3.16 la Provincia di Reggio Calabria con provvedimento prot. n. 91130 denegava la domanda di nuova iscrizione al Registro per carenza dei presupposti richiesti dalla normativa, senza che, però, venisse specificato altro. Allorché, a seguito dell’invio di una raccomandata inviata dall’A.V.I.E.U. alla Provincia al fine di conoscere i motivi del diniego, la ricorrente apprendeva con provvedimento prot. n. 122828 del 28/4/2016 le ragioni del rifiuto.

In sostanza, all’Associazione veniva contestata la carenza di alcuni requisiti che, ad avviso della Provincia, non risultavano dallo Statuto, quali: a) l’esplicito divieto di svolgere attività diverse da quelle previste dalla L. 266/91 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
b)l’assenza di fini di lucro anche indiretto;
c) la mancata previsione della prevalenza delle prestazioni rese dai volontari;
d) della gratuità delle cariche elettive ed e) del “divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura”.



7.Avverso il diniego di iscrizione è insorto nella sua qualità il sig. Stelitano, formulando un unico ed articolato motivo di ricorso rubricato come segue:

- Violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 3 e 6 della Legge n. 266/1991 dell’11.08.1991;
Violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 3 e 5 della Legge regionale 33/2012 del 26.07.2012;
violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del “Regolamento per l’iscrizione delle organizzazioni di volontariato al registro provinciale”, approvato con Delibera del Consiglio Provinciale di Reggio Calabria n. 27 del 03.07.2007, ai sensi della Legge n.266/1991 e L. R. n. 33/2012;
eccesso di potere per mancanza dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, arbitrarietà e sviamento di potere.

Secondo la prospettazione del ricorrente, l’associazione è nelle condizioni di rivendicare il possesso di tutti i requisiti la cui sussistenza sarebbe stata illegittimamente negata dalla Provincia intimata a cominciare dalla gratuità delle cariche elettive. Quale associazione di volontariato, essa infatti rispetterebbe le prescrizioni previste tanto dalla legge quadro richiamata (L.n. 266/1991), quanto dalla legge regionale (L.R. n.33/2012), quanto ancora dal relativo regolamento approvato dal Consiglio Provinciale per l’iscrizione delle organizzazioni di volontariato al registro provinciale (approvato con Delibera n. 27 del 03.07.2007), mentre non sarebbe tenuta ad osservare i requisiti previsti per le ONLUS e contenuti in altra fonte normativa di riferimento (D.Lgs n.460/1997).

Continuava analizzando nello specifico le singole censure mosse nel suddetto provvedimento:

a) relativamente alla mancanza dell’esplicito divieto di svolgere attività diverse da quelle prescritte dalla L. 266/1991, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, si affermava che una previsione di tal genere non era menzionata né dalla suddetta legge, né da quella regionale, ma era, invece, prevista dal D.Lgs. n.46/1997;

b) relativamente alla mancanza dell’assenza di fini di lucro anche indiretto, si affermava innanzitutto che l’art. 1 dello Statuto dell’A.V.I.E.U. prevedeva espressamente l’assenza di scopo di lucro, ed in ogni caso si trattava di una previsione del Dlgs. n.460/1997. Ad ogni modo si evidenziava la presenza di diverse disposizioni nello Statuto che impedivano la divisione degli utili anche indirettamente;

c) relativamente alla mancanza della prevalenza delle prestazioni rese dai volontari si affermava che non solo tale presunzione espressa non era richiesta dalla normativa di riferimento, ma che in ogni caso la prevalenza di tali prestazioni emergeva dalla lettura combinata degli artt. 10 e 25 dello Statuto, in cui l’assunzione di lavoratori veniva individuata come un’eccezione rispetto al lavoro dei volontari;

d) relativamente alla mancanza di gratuità delle cariche elettive, si rimarcava che questa era, invece, espressamente prevista dall’art. 12 dello Statuto;

e) relativamente alla mancanza del divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura, si richiamavano le argomentazioni di cui al punto b).

Concludeva formulando istanza cautelare e chiedendo l’annullamento degli atti impugnati.

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