TAR Torino, sez. I, sentenza 2017-04-11, n. 201700468
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Testo completo
Pubblicato il 11/04/2017
N. 00468/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00554/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 554 del 2014, proposto da:
RA AN, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberta Acquarone, Lorenzo Acquarone, Alessandro Re, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alessandro Re in Torino, piazza XVIII Dicembre, 5;
contro
Ministero della Giustizia, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria - Direzione Generale del Personale e della Formazione, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - GDAP-2000 n. 0056970 in data 13.2.2014 a firma del Direttore Generale del Personale e della Formazione, avente ad oggetto il diniego di richiesta di applicazione dei benefici previsti dalla legge 23.12.2005 n. 266, art. 1, comma 260, lettera b).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2017 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente, già dirigente superiore nel ruolo del personale amministrativo dell’Amministrazione penitenziaria dal 1 gennaio 1999, inquadrata nella carriera dirigenziale penitenziaria ex L. 154/2005, con qualifica di Dirigente peniteniziario con riconosciuta idoneità a ricoprire incarichi superiori a decorrere dal 18 marzo 2006, è stata posta in quiescenza dal 2.12.2009 per inidoneità.
Con istanza del 26.4.2010, ha chiesto, ai fini pensionistici, l’applicazione dei benefici ex L. 266 art 1 comma 260 lett. b) del 23 dicembre 2005, che attribuisce a decorrere dal 1º gennaio 2006 - ai dirigenti superiori della Polizia di Stato con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, la promozione alla qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza, a decorrere dal giorno precedente la cessazione dal servizio.
La richiesta è stata respinta con la nota del 13.2.2014, perché a seguito del riordino delle carriere dirigenziali penitenziarie ex L. 154/2005 è prevista solo la qualifica di dirigente penitenziario e all’apice i ruoli convergono tutti nella qualifica unitaria di dirigente generale.
Precisa l’Amministrazione nella motivazione del rigetto che l’art 3 d. lgs. 63/2006 “ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria a cura della L. 154/2005” ha di fatto soppresso la figura dei dirigenti superiori, tant’è che dal 16.10.2006 la stessa ricorrente è stata inquadrata come dirigente di istituto penitenziario idonea a ricoprire gli incarichi superiori.
Avverso il diniego sono stati articolati i seguenti motivi:
1) Violazione dell’art 1 della L. 23-12-2005 n. 266 contiene "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)” violazione dell’art 40 L. n. 395/90, violazione degli artt. 2 e 4 L. 154/2005, nonché degli artt. 26, 27 e 28 d.l. n. 63/2006, violazione della Circolare del Ministero della Giustizia 13 giugno 2007, difetto di presupposti e di istruttoria, eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà: la ricorrente ricostruisce la disciplina relativa all’ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, evidenziando l’equiparazione del trattamento giuridico ed economico tra il personale appartenente alla polizia penitenziaria e il personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, sancita dall’art 40 L. 395/90.
Detta equiparazione sarebbe venuta meno solo per il periodo dal 18.11.2004 al 16.8.2005, per effetto della sospensione dell’art 40 suddetto, disposta dall’art 41 L. 449/1997, a partire dall’entrata in vigore del primo rinnovo contrattuale, sottoponendo il personale dell’Amministrazione Penitenziaria all’ordinaria contrattualizzazione prevista per il pubblico impiego.
Tuttavia secondo la tesi di parte ricorrente, il legislatore con l’art 2 L. 154/2005 ha nuovamente riconosciuto la natura di rapporto di diritto pubblico al rapporto di lavoro della Polizia penitenziaria: con il d. lgs. 63/2006 ha rinviato ad un procedimento negoziale, da concludere con un DPR, la definizione degli aspetti giuridici ed economici del rapporto di impiego del personale della carriera dirigenziale penitenziaria.
Nelle more della conclusione della procedura negoziale, l’Amministrazione Penitenziaria ha ritenuto che il Comparto di riferimento fosse quello della Sicurezza, affermando, nella Circolare 13.6.2007 che “i dirigenti penitenziari sono destinatari, in via transitoria, della disciplina dei corrispondenti livelli dei dirigenti della Polizia di Stato pur non acquisendone il relativo status”.
Alla luce di questo quadro normativo, il diniego è illegittimo, poiché la ricorrente ricopriva il ruolo di dirigente superiore con riconoscimento dell’idoneità a ricoprire incarichi superiori; è errata l’interpretazione dell’Amministrazione che ritiene invece che nell’ordinamento della polizia penitenziaria sia soppresso il ruolo dei dirigenti superiori.
In ogni caso è stato violato anche l’art 28 comma 3 d. lgs. 63/2006, che fa salvi gli effetti degli inquadramenti disposti ai sensi della L. 395/1990, in quanto l’Amministrazione non ha considerato che la ricorrente è stata inquadrata il 18 marzo 2006 nel ruolo dei dirigenti penitenziari con riconoscimento di idoneità a ricoprire incarichi superiori, ed aveva quindi maturato il diritto ad ottenere i benefici di cui alla L. 266/2005, art 1 comma 260 lett. b);
2) violazione dell’art 1 comma 260 lett. b) L. 23 dicembre 2005 in relazione alla