TAR Brescia, sez. II, ordinanza cautelare 2011-12-01, n. 201100893

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. II, ordinanza cautelare 2011-12-01, n. 201100893
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201100893
Data del deposito : 1 dicembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01221/2011 REG.RIC.

N. 00893/2011 REG.PROV.CAU.

N. 01221/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1221 del 2011, proposto da:


CARUTER SRL, rappresentata e difesa dall'avv. N B, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Noschese in Brescia, via Cadorna 7;


contro

COMUNE DI COLOGNE, rappresentato e difeso dagli avv. F B, S V e Gianpaolo Sina, con domicilio eletto presso i medesimi legali in Brescia, via Diaz 9;

nei confronti di

BI.CO DUE SRL, rappresentata e difesa dall'avv. A S, con domicilio eletto presso il medesimo legale in Brescia, via

XX

Settembre 8;
COGEME GESTIONI SRL, non costituitasi in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

- della nota dell’istruttore tecnico direttivo prot. n. 20110010229 del 30 giugno 2011, con la quale è stata comunicata l’aggiudicazione definitiva del servizio di gestione integrata dei rifiuti;

- della determinazione del responsabile dell'Area Tecnica n. 253 del 28 giugno 2011, con la quale sono stati approvati i verbali di gara;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cologne e di Bi.Co Due srl;

Visto il ricorso incidentale proposto da Bi.Co. Due srl;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cpa;

Visti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2011 il dott. M P;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato a un sommario esame:

1. Il ricorso principale riguarda una procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti. I fatti rilevanti sono stati descritti nell’ordinanza n. 786 del 6 ottobre 2011.

2. La suddetta ordinanza individua il punto dirimente della controversia nel problema dell’idoneità dei mezzi di raccolta (altrimenti detti vasche) a disposizione dell’aggiudicataria. In particolare deve essere accertato se il servizio possa essere svolto rispettando le due condizioni stabilite dal capitolato d’oneri, ossia (a) raccogliendo contestualmente più tipologie di rifiuti (da un lato residuo secco RSU, pannolini/pannoloni e FORSU nelle giornate di martedì e sabato;
dall’altro carta, vetro e imballaggi in plastica nella giornata di mercoledì) e (b) utilizzando un unico mezzo in grado di tenere separati i materiali raccolti al fine di non vanificare l’attività di differenziazione svolta dagli utenti.

3. Pertanto è stato chiesto all’aggiudicataria si dimostrare la presenza sui propri mezzi dell’allestimento trivasche e la funzionalità dello stesso per le operazioni di raccolta e trasporto in forma separata delle varie tipologie di rifiuti.

4. L’aggiudicataria ha depositato in data 20 ottobre 2011 la descrizione di ciascuno dei 4 mezzi posseduti (2 Iveco Daily e 2 Isuzu) corredata di documentazione fotografica.

5. Fatta questa premessa, sulle tesi esposte dalle parti si possono svolgere le seguenti considerazioni, nei limiti della valutazione propria della fase cautelare:

(a) preliminarmente si deve escludere l’utilizzabilità in questa sede del documento depositato dall’aggiudicataria il 30 novembre 2011 (risposte del Comune ai quesiti formulati dai concorrenti), in quanto la ricorrente non ha accettato il contraddittorio su produzioni tardive;

(b) per quanto riguarda il problema della separazione dei rifiuti oggetto della raccolta, la presenza dei tre scomparti è ugualmente utile tanto nel caso in cui sia stata realizzata direttamente dalla casa automobilistica quanto nell’ipotesi del successivo allestimento da parte di una ditta specializzata;

(c) i mezzi dell’aggiudicataria appartengono alla categoria dei veicoli allestiti. Le schede degli allestimenti depositate il 20 ottobre 2011 sembrano riconducibili alla ditta Nord-Al 2 srl di Castel Mella. Manca in effetti la sottoscrizione del legale rappresentante ma questa circostanza non ha particolari conseguenze, in quanto la provenienza del documento può essere data per certa (salvo prova contraria o disconoscimento ex art. 2702 c.c.) quando risulti chiaro dall’intestazione o da altri elementi formali quale sia il soggetto giuridico a cui il contenuto deve essere imputato (v.

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