TAR Bologna, sez. II, sentenza 2019-12-31, n. 201901027

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. II, sentenza 2019-12-31, n. 201901027
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 201901027
Data del deposito : 31 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/12/2019

N. 01027/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00570/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 570 del 2018, proposto da
Società Agricola Dolci e Vinsani Società Semplice, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati A B, M F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Sandra Serenari in Bologna, via San Felice n. 99;



contro

Regione Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati F S, S R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Emilia-Romagna - Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Reggio Emilia, non costituito in giudizio;



nei confronti

Casearia di Sant'Anna S.r.l., non costituito in giudizio;



per l'annullamento

della determinazione con la quale la Regione Emilia Romagna ha dichiarato “non ammissibile” la domanda di sostegno AG.R.E.A. n. 5051893 presentata in data 03.10.2017 sulla operazione 4.1.01 “Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema - Approccio di sistema”, ai sensi del relativo avviso pubblico di cui all’Allegato 3 approvato con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 227 del 27.02.2017Impugnazione dichiarazione di "non ammissibilità" di domanda di sostegno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Emilia Romagna;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2019 la dott.ssa J B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Parte ricorrente ha agito in giudizio per l’annullamento: della Determinazione n. 6672 del 09.05.2018, con la quale la Regione Emilia Romagna ha dichiarato “non ammissibile” la domanda di sostegno AG.R.E.A. n. 5051893 presentata dalla Società Agricola Dolci e Vinsani in data 03.10.2017 sull’operazione 4.1.01 “Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema - Approccio di sistema”, ai sensi del relativo avviso pubblico di cui all’Allegato 3 approvato con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 227 del 27.02.2017; della Determinazione n. 10338 del 02.07.2018 della Regione Emilia Romagna, recante approvazione delle graduatorie settoriali dei progetti di filiera di cui agli avvisi pubblici approvati con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 227 del 27.02.2017, nella parte in cui, relativamente al progetto di filiera avente quale capofila il Consorzio Granterre-Caseifici e Allevamenti s.c.a., risulta non ammessa la domanda n. 5051893 presentata dalla ricorrente.

In fatto ha allegato che:

- la ricorrente “Società Agricola Dolci e Vinsani società semplice” (da qui anche solo “ditta Dolci e Vinsani”) è impresa operante dall’aprile 2012 nel settore agricolo “zootecnico”, che si occupa dell’allevamento di vacche da latte, rientrando nella filiera del comparto lattierocaseario inerente la produzione, stagionatura e vendita del formaggio D.O.P. Parmigiano Reggiano;

- in data 03.10.2017 la ditta Dolci e Vinsani presentava alla Regione Emilia Romagna, nell’ambito del Progetto di Filiera avente quale capofila il Consorzio Granterre s.c.a., domanda di sostegno (identificata con n. 5051893) relativamente alla Misura 4, tipo di operazione 4.1.01 “Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema - Approccio di sistema”, prevista dall’avviso pubblico di cui all’Allegato 3 approvato con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 227 del 27.02.2017;

- con tale domanda la ditta Dolci e Vinsani chiedeva la concessione/erogazione di un contributo economico per l’attuazione di un piano di investimenti avente ad oggetto la realizzazione di una nuova stalla a stabulazione libera per bovini da latte, l’acquisto di quattro robots per la mungitura, l’acquisto di un sistema di abbeverata con sistema di controllo della temperatura dell’acqua mediante riscaldatore, la realizzazione di una vasca circolare per stoccaggio liquami e l’acquisto di attrezzature varie per sistemi di stoccaggio reflui; il tutto per totale di spesa degli investimenti pari ad Euro 1.220.916,89 oltre IVA;

- la suddetta istanza era collegata alla “Domanda Carpetta” identificata con n. 5053841, presentata il 10.11.2017 dal “Consorzio Granterre-Caseifici e Allevamenti s.c.a.” quale capofila mandataria del Progetto di Filiera (Filiera 1 – Settore Lattiero Caseario - latte bovino) di cui era parte (e mandante) anche la ditta Dolci e Vinsani, unitamente ad una ventina di altre imprese agricole;

- la domanda di sostegno n. 5051893 presentata dalla ricorrente era correlata al Permesso di Costruire chiesto il 13.7.2016 e rilasciato dal Comune di Reggio Emilia il 5.10.2016 per eseguire lavori di “ampliamento di fabbricato agricolo ad uso stalla bovini da latte da attuarsi mediante Programma di Riconversione Aziendale (PRAA)”, per il cui finanziamento l’attuale ricorrente, in data 29.9.2016, otteneva dal Credito Cooperativo Reggiano s.c. un mutuo fondiario agrario di Euro 1.700.000,00;

- in data 28.3.2018 la ricorrente riceveva dalla Regione Emilia Romagna, Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Reggio Emilia, comunicazione, ai sensi dell’art. 10 bis L. 241/90, di “non ammissibilità” della predetta domanda, sul rilievo che la durata della società richiedente (“Società Agricola Dolci e Vinsani società semplice”, attuale ricorrente) risultava, dall’atto costitutivo, fissata al 31 dicembre 2022, periodo “non sufficiente a garantire il rispetto del vincolo di conduzione di cinque anni dall’atto di liquidazione”, né prevedendo il suddetto atto costitutivo il tacito rinnovo della società, con conseguente mancanza di un fondamentale requisito di ammissibilità della domanda;

- a fronte di tale comunicazione la ditta Dolci e Vinsani in data 6.4.2018 presentava alla Regione osservazioni scritte, evidenziando che la normativa codicistica (art. 2273 c.c.), per quanto concerne le società di persone, prevede la proroga anche tacita della durata del contratto sociale, laddove i soci continuino a compiere operazioni sociali e cioè svolgano attività di gestione ed amministrazione attiva della società, espressive della volontà di continuare l’esercizio dell’impresa e della società, come appunto avvenuto nel caso della ditta Dolci e Vinsani, la quale, aderendo al progetto di filiera, si era comunque assunta l’impegno di condurre l’azienda agricola “oggetto” degli interventi a loro volta contemplati dalla domanda di sostegno, per almeno 5 anni decorrenti dalla data di adozione dell’atto di liquidazione a saldo del sostegno richiesto, il che rendeva evidente la volontà dei soci di protrarre la durata della società per un arco temporale senz’altro coerente alle previsioni del bando in questione; inoltre, la ricorrente evidenziava di avere aggiornato il proprio fascicolo aziendale, in conformità a quanto previsto con D.G.R. n. 370 del 12.3.2018, producendo atto di proroga della società sino al 31.12.2040 stipulato a ministero Notaio Mangh, ritenendo con ciò di avere superato qualsivoglia criticità inerente la durata della società, e dunque, relativa all’ammissibilità della domanda, a maggior ragione tenuto conto che in occasione di precedente e “speculare” bando regionale (approvato con D.G.R. 320/2016) la domanda della ditta Dolci e Vinsani (presentata il 15.7.2016) era stata ammessa e collocata in graduatoria, senza rilievi di sorta, emergendo pertanto un’illogicità/contraddittorietà rispetto alla manifestata intenzione di ritenere non ammissibile la domanda

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