TAR Brescia, sez. II, sentenza 2018-04-28, n. 201800456

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. II, sentenza 2018-04-28, n. 201800456
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201800456
Data del deposito : 28 aprile 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/04/2018

N. 00456/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01720/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1720 del 2014, proposto da
T H, rappresentato e difeso dall'avvocato A C, domiciliato presso la Segreteria del TAR di Brescia, via Carlo Zima, 3;

contro

U.T.G. - Prefettura di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Brescia, via S. Caterina, 6;

per l'annullamento

del decreto prot. n. 104152 del 2.10.2014, con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Brescia ha disposto l’archiviazione dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare, presentata da Muhammad Zubair in favore del ricorrente, nonchè di ogni altro atto connesso;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Brescia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2018 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

T H impugnava il provvedimento del 2.10.2014, meglio indicato in epigrafe, con il quale la Prefettura di Brescia aveva disposto l’archiviazione dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata in proprio favore da Muhammad Zubair.

Il provvedimento trovava fondamento sul rilievo che sia il datore di lavoro che il lavoratore, per quanto ritualmente convocati per la presentazione dei documenti necessari alla definizione dell’istruttoria, non si erano presentati presso gli uffici, senza addurre alcuna giustificazione.

Il ricorrente, in sintesi, denunciava i seguenti vizi: -di non aver ricevuto la comunicazione di convocazione;
-il provvedimento di archiviazione non specificava quali documenti sarebbero mancanti e quali requisiti delle parti non sarebbero stati accertati;
-la mancata possibilità di una seconda convocazione sarebbe stata illegittima.

Si costituiva in giudizio la Prefettura di Brescia, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, la quale chiedeva il rigetto del ricorso.

Con decreto presidenziale monocratico n. 2 del 2.1.2015 era respinta l’istanza di sospensione ex art. 56 CPA per le ragioni ivi indicate ed in particolare con riferimento al decreto di espulsione emesso dal Questore di Imperia il 16.12.2014.

Con successiva ordinanza cautelare n. 138, assunta alla Camera di Consiglio del 28 gennaio 2015, veniva rigettata l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato;
in particolare, dopo aver richiamato il contenuto del decreto presidenziale, era evidenziata la mancata produzione di ulteriore documentazione da parte del ricorrente, con particolare riferimento alla eventuale impugnazione del provvedimento di espulsione, circostanza che era risultata impossibile da accertare per le vie brevi causa l’assenza del difensore del ricorrente alla Camera di Consiglio;
si era, quindi, concluso che il provvedimento di espulsione fosse stato eseguito da oltre un mese, per cui nessun pregiudizio poteva derivare dall’impugnata archiviazione, la cui sospensione era stata chiesta quando la sua esecuzione era già intervenuta.

In vista dell’udienza di discussione, nessuna delle parti costituite in giudizio ha prodotto ulteriori memorie o documenti.

Alla Pubblica Udienza del 19 aprile 2018, il ricorso è passato in decisione.

In mancanza di qualsiasi ulteriore produzione documentale ovvero di atti difensivi, ritiene il Collegio che il ricorso non possa trovare accoglimento, anche sulla base di quanto già evidenziato nell’ordinanza cautelare sopra ricordata.

Sotto un primo profilo, si rileva che la condotta processuale del ricorrente, di cui si è dato ampio riscontro nel decreto presidenziale monocratico prima e nella ordinanza cautelare poi, dimostra, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il ricorrente non ha manifestato alcun interesse in ordine all’esito del giudizio.

Quanto al provvedimento di archiviazione impugnato ed al merito delle censure, si osserva che l’Amministrazione aveva, comunque, provveduto ad inviare la comunicazione di convocazione, a mezzo raccomandata A/R, sia al presunto datore di lavoro che all’odierno ricorrente presso i rispettivi indirizzi di residenza così come indicati dalle parti nella domanda di emersione. Era, dunque, onere della parti, in ossequio ad una ordinaria diligenza che è legittimo richiedere a chi presenta una domanda di regolarizzazione, comunicare ogni eventuale cambio di residenza –ove effettivamente verificatasi - al fine di evitare possibili disguidi.

In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.

Le spese di causa sono liquidate in disposto in base alla regola della soccombenza.

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