TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2023-09-27, n. 202305233

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2023-09-27, n. 202305233
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202305233
Data del deposito : 27 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/09/2023

N. 05233/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00798/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 798 del 2023, proposto da S P M, rappresentato e difeso dall'avvocato P C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

per l'ottemperanza

- al giudicato formatosi sul decreto di accoglimento n. cronol. 2360/2019 del 26/09/2019, depositato in pari data, emesso dalla Corte D'Appello di Napoli nella persona del Presidente dr. Paolo Celentano nel giudizio iscritto al N. RG. 2238/2019.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 luglio 2023 il dott. P S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. – Con atto notificato in data 7 febbraio 2023 e depositato il successivo 13 febbraio, parte ricorrente ha proposto ricorso innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale contro il Ministero della Giustizia per ottenere l’esecuzione del giudicato derivante dal decreto ex L. n. 89/2001, in epigrafe indicato, esponendo che:

- con decreto decisorio della Corte di Appello di Napoli n. cronol. 2360/2019 del 26/09/2019, depositato in pari data, emesso a conclusione del giudizio iscritto al N. RG. 2238/2019 il Ministero di Giustizia è stato condannato al pagamento, in suo favore, della somma “ di 1.800,00 (milleottocento/00) €, oltre interessi legali maturati dal 13 settembre 2019 ”;

- tale decreto, munito della formula esecutiva in data 17/10/2019, veniva notificato tramite pec del 21/10/2019, versata in atti, ai fini della decorrenza del termine di 120 gg. di cui all’art. 14, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. in L. 28 febbraio 1997, n.30 e ss.mm.ii.;

- detto decreto di condanna non è stato opposto nel previsto termine perentorio e, pertanto, è passato in cosa giudicata ed è diventato irrevocabile, come risulta dal certificato di non opposizione del 30/3/2023 rilasciato dalla Corte di Appello di Napoli (Ufficio Repertorio), prodotto in atti;

- in data 22 giugno 2020 ha provveduto a trasmettere, a mezzo pec, al Ministero della Giustizia, così come prescritto dall'art. 5 sexies L. 89/2001, la dichiarazione ex art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante la mancata riscossione delle somme indicate nel provvedimento giurisdizionale in epigrafe, l’ammontare degli importi che il Ministero era tenuto a corrispondere e la modalità di riscossione prescelta, compilando all'uopo in ogni parte l'apposito modello predisposto dal Ministero della Giustizia;

- Il Ministero della Giustizia, a tutt'oggi, non ha provveduto ad eseguire il decreto per cui è causa.

2. – A fronte dell’inadempienza del Ministero della Giustizia, parte ricorrente ha pertanto instaurato il presente giudizio, con il quale ha chiesto a questo Tribunale di voler adottare tutte le misure necessarie per assicurare l’esecuzione del giudicato in esame, con condanna dell’intimata Amministrazione alle somme di cui in condanna, oltre al pagamento anche delle spese accessorie successive, nonché delle spese del presente giudizio.

Ha altresì chiesto di condannare l’ente intimato al pagamento di una somma di denaro ex art. 114, comma 4, lett. e) del c.p.a. per ogni ulteriore ritardo e di disporre, per il caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta affinché questi, in sostituzione dell’amministrazione inadempiente, provveda a dare integrale esecuzione al decreto in epigrafe.

3. – Il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio con memoria di stile.

4. – La causa è stata quindi chiamata all’odierna camera di consiglio, in esito alla quale è passata in decisione.

5. – Il Collegio deve constatare la ritualità del gravame e la fondatezza della pretesa principale con esso fatta valere in giudizio dalla parte ricorrente.

Deve invero essere dato atto che:

- il decreto azionato è divenuto definitivo, come da documentazione in atti;

- sono decorsi infruttuosamente i termini di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ex art. 14, comma 1, D.L. 31/12/1996 n. 669, convertito con modificazioni dalla L. 28/2/1997 n. 30;

- sulla base delle depositate evidenze documentali (e stante anche l’assoluta mancanza di qualsiasi contraria deduzione o contestazione sul punto da parte dell’amministrazione resistente: cfr. in tema di prova dell’adempimento per tutte Cass. S.U. sent. n. 12533/01), le statuizioni contenute nel decreto in epigrafe non risultano, allo stato, aver ricevuto esecuzione;

-) è decorso l’ulteriore termine dilatorio di cui al cit . art. 5 sexies della L. 89/2001 (come introdotto dalla legge n. 208/2015, cd. legge di stabilità 2016: “al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate a norma della presente legge, il creditore rilascia all'amministrazione debitrice una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l'ammontare degli importi che l'amministrazione è ancora tenuta a corrispondere, la modalità di riscossione prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo, nonché a trasmettere la documentazione necessaria a norma dei decreti di cui al comma 3”);

6. – Ne consegue che, rispettate le formalità procedurali e provato l’inadempimento del debitore, deve ordinarsi al Ministero della Giustizia di dare piena ed integrale esecuzione al decreto in epigrafe menzionato e, per l’effetto, di provvedere alla corresponsione in favore della parte ricorrente delle somme a essa spettanti per effetto del titolo azionato (per l’importo di “ 1.800,00 (milleottocento/00) €, oltre interessi legali maturati dal 13 settembre 2019 ) entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.

Quanto all’applicazione della penalità di mora ai sensi dell’art. 114 co. 4 c.p.a., ritiene il Collegio che:

-) la domanda di applicazione della cd. astreinte, ai sensi dell’art. 114 comma 4 lett. e) c.p.a., inizialmente ritenuta dalla giurisprudenza prevalente inapplicabile alle somme di denaro, deve ritenersi accoglibile alla luce dei principi affermati dall’Ad. Plen. Cons. Stato, n. 15/2014;

-) la misura della sanzione vada ora individuata, in presenza di una specifica disposizione sul punto da parte del codice del processo amministrativo, nella misura degli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta (v. art. 114 co. 4 secondo periodo, lett. e, cit.);

-) la sanzione vada erogata assumendo, quale dies a quo, il sessantesimo giorno dalla notificazione o dalla comunicazione se anteriore della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente e – dall’altro lato – quale dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato da parte dell’Amministrazione intimata oppure, in mancanza dell’adempimento, quello dell’insediamento del Commissario ad acta investito dei poteri finalizzati all’esecuzione del giudicato medesimo.

7. – Per il caso di ulteriore inottemperanza, si nomina sin d’ora un commissario ad acta, ai sensi dell’articolo 5-sexies, comma 8, della legge n. 89 del 2001, nella persona del responsabile p. t. dell’Ufficio I della Direzione generale degli affari giuridici e legali del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, o un suo delegato, con la precisazione che, tenuto conto del fatto che le funzioni di commissario ad acta sono assegnate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura competente per i pagamenti della “legge Pinto”, l’onere per le prestazioni svolte rimane interamente a carico del Ministero della Giustizia. Il Commissario così designato dovrà provvedere a istanza di parte, entro il successivo termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine già assegnato al Ministero intimato, al pagamento delle somme ancora dovute, compiendo tutti gli atti necessari, secondo quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 5-sexies, più volte richiamato.

8. – Infine, tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa anche in relazione ai numerosi, analoghi, precedenti il Collegio, in applicazione del canone della soccombenza, liquida in favore del ricorrente la somma di euro 800,00 oltre accessori, come per legge, ponendola a carico dell’intimato Ministero della Giustizia.

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