TAR L'Aquila, sez. I, ordinanza cautelare 2022-09-16, n. 202200157

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR L'Aquila, sez. I, ordinanza cautelare 2022-09-16, n. 202200157
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
Numero : 202200157
Data del deposito : 16 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/09/2022

N. 00268/2022 REG.RIC.

N. 00157/2022 REG.PROV.CAU.

N. 00268/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 268 del 2022, proposto da


G B B, rappresentato e difeso dagli avvocati C A e F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. F C in L'Aquila, via Caserma Angelini, n.14;


contro

Comune di San Benedetto dei Marsi, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato P M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Luciana Soccorsi, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Saverio de Nardis, con domicilio eletto presso il suo studio in L'Aquila, via Venezuela, n. 2;
Catia Miceli, non costituita in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- della determina n. 17 del 19 maggio 2022 del Comune di San Benedetto dei Marsi di approvazione della graduatoria finale del Concorso pubblico per titoli ed esame indetto dal Comune di San Benedetto dei Marsi, per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato, nel profilo di istruttore presso l'area amministrativa demografica - categoria C, posizione economica C1, a tempo indeterminato, nonché degli atti ad essa presupposti e conseguenti e segnatamente:

1. l'avviso del Comune di San Benedetto dei Marsi del 21 febbraio 2022 con cui sono stati modificati i criteri di calcolo del punteggio di ammissione al concorso;

2. il verbale n. 2 del 3 marzo 2022 di rettifica ed integrazione dell'elenco dei candidati ammessi;

3. il verbale n. 23 del 5 maggio 2022 di approvazione dell'allegato n. 12 contenente i punteggi attribuiti ai titoli dei 98 candidati idonei;

4. il verbale n. 25 del 10 maggio 2022, di approvazione della graduatoria finale allegata come n. 1;

5. il verbale n. 26 del 12 maggio 2022 della Commissione Giudicatrice con cui è stata approvata la graduatoria finale della selezione;

6. qualsiasi ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Benedetto dei Marsi e di Luciana Soccorsi;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2022 la dott.ssa Maria Colagrande;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che l’art. 2 del bando di concorso richiede, per l’accesso alla selezione, esclusivamente e inequivocabilmente il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale;

rilevato che la tabella, recante i punteggi da attribuire al titolo di studio richiesto per l’accesso al concorso (sia esso il diploma o la laurea), non pare possa essere interpretata nel senso di doversi attribuire ai candidati in possesso (anche) della laurea il maggior punteggio ivi previsto, perché ne risulterebbe un patente contrasto sul chiaro disposto del citato art. 2, ma vada con esso coordinata, nel senso poi chiarito dal Comune con avviso del 21 febbraio 2022, mediante la selezione del punteggio pertinente con quanto stabilito dal bando sul titolo di ammissione alla procedura;

ritenuto pertanto che, ai sensi del bando, appare corretta l’attribuzione da parte della commissione di concorso di 0.7 punti al diploma di laurea posseduto dal ricorrente, come previsto dalla tabella di valutazione per il possesso dei titoli di studio di livello superiore a quello richiesto per l’accesso alla selezione;

ritenuta la carenza del periculum in mora in quanto il ricorrente – riservata al merito la questione di inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse sollevata dal Comune resistente - non allega circostanze comprovanti la concreta possibilità di scalare la graduatoria dalla ventinovesima posizione che egli occupa, alla prima o alla seconda (due essendo i posti messi a concorso) mediante l’attribuzione del maggior punteggio rivendicato;

ritenuto di porre a carico del ricorrente le spese processuali;

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