TAR Napoli, sez. VI, ordinanza cautelare 2018-11-21, n. 201801708

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VI, ordinanza cautelare 2018-11-21, n. 201801708
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201801708
Data del deposito : 21 novembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/11/2018

N. 04391/2018 REG.RIC.

N. 01708/2018 REG.PROV.CAU.

N. 04391/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4391 del 2018, proposto da


-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato H S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliato ex lege in Napoli, via Armando Diaz, 11;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto Cat. A.12/2018/Imm/1^Sez/Dinieghi/l.v. 227 del 12.04.2018 notificato 11.09.2018, recante diniego del permesso di soggiorno ex art. 5 comma 5 e 6, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura Napoli;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2018 il dott. Davide Soricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto che il ricorso non presenti apprezzabili profili di fondatezza, in quanto la determinazione impugnata non pare basarsi su un “automatismo, essendo stata considerata la situazione personale e familiare del ricorrente, e non risulta manifestamente irragionevole o incongrua;

Ritenuto, in ordine alle spese del giudizio cautelare, che esse possano essere compensate, dato che l’amministrazione non ha svolto effettiva attività difensiva essendosi limitata a una costituzione di stile;

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