TAR Trieste, sez. I, sentenza 2013-10-17, n. 201300516
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N. 00516/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00111/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 111 del 2013, proposto dalla:
Associazione Nazionale Esercenti Cinema - Sezione Interregionale delle Tre Venezie, rappresentata e difesa dall'avv. E F, con domicilio eletto presso Mario Reiner in Trieste, largo Don Bonifacio 1;
contro
La Regione Friuli-Venezia Giulia, rappresentata e difesa dall'avvocato B C, domiciliata in Trieste, piazza Unita' D'Italia 1;
Associazione Nazionale Comuni Italiano (Anci);
e con l'intervento di
ad opponendum:
Comune Di Villesse, rappresentato e difeso dagli avv. L P, C Belletti, con domicilio eletto presso la Segreteria Generale del T.A.R. in Trieste, piazza Unita' D'Italia 7;
per l'annullamento
-della nota, prot. n. 0000565/P-1773 (2012) del 16 gennaio 2013, contenente la conferma di quanto già deciso con la precedente la Deliberazione della Giunta Regionale n. 0184 del 10 febbraio 2012 di revoca della Deliberazione giuntale n. 2084 del 10 novembre 2011 approvativa del Piano regionale delle sale cinematografiche previsto dall'art. 13 della legge regionale dd. 6 novembre 2006, n. 21 quale necessario strumento di attuazione della legge medesima, unitamente a nuovi elementi decisori;
-della deliberazione della Giunta Regionale n. 0184 del 10 febbraio 2012 di revoca della Deliberazione giuntale n. 2084 del 10 novembre 2011;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Friuli-Venezia Giulia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2013 il dott. Umberto Zuballi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’associazione ricorrente impugna la nota del 16 gennaio 2013 del Presidente della Regione che conferma quanto deciso con la deliberazione giuntale 184 del 10 febbraio 2012 recante la revoca della deliberazione giuntale 2084 del 10 novembre 2011 che approvava il Piano regionale delle sale cinematrograficge;impugna altresì la citata deliberazione giuntale n. 184.
Premessa una ricostruzione della normativa applicabile, la ricorrente si sofferma sulla natura provvedimentale dell’impugnata nota del 16 gennaio 2013, che va considerata un atto amministrativo di conferma, a contenuto innovativo e ampliativo rispetto alla deliberazione n 184.
L’associazione afferma poi il proprio interesse e legittimazione al ricorso.
Deduce poi i motivi di ricorso di seguito compendiati:
1. Illegittimità degli atti gravati per violazione dell’art 2 della Direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 e 7 del D Lgs 59 del 26 marzo 2010 e dell’art 117 comma II lettera e) della Costituzione.
I servizi cinematografici sarebbero esclusi dalla liberalizzazione.
2. Illegittimità degli atti gravati per violazione dell’art 3 della legge 148 del 2011 e dell’art 1 della legge 27 del 2012 e art 1 e 22 del d lgs 28 del 2004 e dell’art 117 II comma lettera e) della Costituzione, contraddittorietà. Le norme citate ad avviso della ricorrente non hanno affatto liberalizzato il settore delle sale cinematografiche che va inteso come appartenente al settore culturale.
3. Ulteriore illegittimità degli atti gravati per violazione dell’art 13 3 comma e 14 15 e 19 della lr 21 del 2006 e 22 del d lgs 28 del 2004.
4. Illegittimità della deliberazione giuntale 184 del 2012 per invalidità derivata dalla nota del 16 gennaio 2013.
5. Ulteriore illegittimità della nota gravata del 16 gennaio 2013 per il richiamo alle determinazioni dell’Autorità garante della concorrenza del 29 maggio 2007 e dell’11 giugno 2008.
Resiste in giudizio l’amministrazione regionale che eccepisce l’inammissibilità del ricorso per mancata tempestiva impugnazione della deliberazione n 184 del 2012 di cui la nota del 16 gennaio 2013 costituisce una mera conferma.
Contesta anche nel merito il ricorso concludendo per il suo rigetto.
Interviene ad opponendum il Comune di Villesse il quale, dopo aver evidenziato l’interesse all’intervento, sposa le tesi giuridiche della Regione sia riguardo all’inammissibilità del ricorso sia riguardo al merito.
Parte ricorrente con successive memorie ha ribadito le proprie argomentazioni.
Infine nella pubblica udienza del 9 ottobre 2013 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
Oggetto del presente ricorso è la nota del 16 gennaio 2013 del Presidente della Regione che conferma quanto deciso con la deliberazione giuntale 184 del 10 febbraio 2012 recante la revoca della deliberazione giuntale 2084 del 10 novembre 2011 che approvava il Piano regionale delle sale cinematografiche, oltre che la citata deliberazione giuntale n. 184.
Corre l’obbligo in via preliminare di esaminare l’eccezione regionale di inammissibilità del ricorso per tardività per mancata tempestiva impugnazione della deliberazione n 184 del 2012 di cui la nota del 16 gennaio 2013 costituisce una mera conferma.
L’eccezione è fondata.
Invero, la nota impugnata firmata dal Presidente della Regione costituisce una risposta a due note della ricorrente associazione n. 325 del 27 agosto 2012 e n. 358 del 25 settembre 2012 con cui si chiedeva la revoca della deliberazione giuntale 10 febbraio 2012 n 184, che a sua volta aveva revocato il Piano regionale delle sale cinematografiche.
Orbene in tale nota del 16 gennaio 2013 si richiama la legislazione vigente in materia, ma si afferma che, non essendo sopraggiunti elementi chiarificatori né nuove diposizioni normative successive all’adozione della deliberazione 184 non si ravvisano ragioni per revocare detta delibera.
Orbene, l'atto con il quale l'Amministrazione, come nel caso di specie, ritiene non sussistenti i presupposti per aprire un procedimento di riesame di un proprio, precedente provvedimento costituisce atto meramente confermativo inidoneo a modificare la situazione giuridica preesistente;infatti, nell'affermare che non sussistono le condizioni per poter adottare provvedimenti diversi - e che quindi non ricorrono motivi di interesse pubblico o mutamenti della situazione di fatto che giustifichino la revoca o il riesame del provvedimento contestato - l'Amministrazione effettua una mera conferma delle precedenti statuizioni che nulla aggiunge alla situazione di fatto e di diritto già definita dagli atti precedenti, sicché la sua impugnativa è inammissibile.
Invero, l’atto ad effetti confermativi costituisce un nuovo ed autonomo provvedimento, suscettibile di impugnazione, solo allorché consegua ad una nuova rivalutazione istruttoria e decisionale. Argomentando diversamente sarebbe elusa la perentorietà dei termini di impugnazione e la ratio di certezza che presiede a tale disposizioni (ex multis, Consiglio di STtato, sez. VI, 10 2 11 n. 983).
In sostanza, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente Associazione, la nota del 16 gennaio non ha natura provvedimentale, non riesamina la questione e rigetta la richiesta di autotutela.
Di conseguenza, l’impugnazione della deliberazione n 184 del 10 febbraio 2012, avverso cui in sostanza si rivolgono tutti e cinque i motivi di ricorso, risulta tardiva e il ricorso stesso va dichiarato inammissibile.
Le spese di giudizio, seguendo la regola codicistica, fanno carico alla parte ricorrente e vengono liquidate in dispositivo.