TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2024-01-02, n. 202400009
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Pubblicato il 02/01/2024
N. 00009/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00643/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 643 del 2020, proposto da
A S, C C, A P, O G, G G, Rosa D'Ambrosio, rappresentati e difesi dall’avvocato F N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Diamante, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M D R, M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
A S.n.c., Federica Avv. L, A A, G G, Anna Fasanella, non costituiti in giudizio;
Fin.Se.Tur. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Achille Ordine, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Maria Teresa Rienzi, rappresentata e difesa dall’avvocato G G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’ottemperanza
della sentenza n. 321 del T.A.R. Calabria pubblicata il 20 febbraio 2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Diamante e di Fin.Se.Tur. S.r.l. e di Maria Teresa Rienzi;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2023 il dott. Giampaolo De Piazzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La complessa vicenda oggetto del reclamo sottoposto allo scrutinio del Collegio trova la propria genesi in un procedimento ablatorio nel corso del quale il comune di Diamante occupava, mediante immissione in possesso, alcune aree di proprietà dei ricorrenti ed asportava i cancelli di recinzione che delimitavano l’accesso carraio e l’accesso dalla spiaggia pubblica. A seguito di ricorso promosso contro l’amministrazione espropriante, il Tribunale con sentenza del 20 febbraio 2020 n. 321/2020 annullava gli atti del procedimento espropriativo.
2. Richiesta la restituzione delle aree occupate ed il ripristino dei cancelli, i ricorrenti proponevano ricorso per ottemperanza concluso con la sentenza del 29 gennaio 2021 n. 223/2021, che ordinava al Comune intimato di dare esatta esecuzione al giudicato di annullamento mediante restituzione in pristino delle aree occupate e ricollocazione dei cancelli asportati, e nominava il commissario ad acta, individuato nel dirigente del dipartimento territorio ed infrastrutture della provincia di Cosenza.
Nell’inerzia del Comune, il commissario ad acta si insediava e disponeva la ricollocazione dei cancelli e delle serrature, cancelli che decideva poi di lasciare aperti (demandando la custodia della serratura al Comune intimato) in considerazione della pendenza di un giudizio civile in tema di diritto di passaggio.
3. Seguiva la proposizione di un reclamo da parte dei ricorrenti, che censuravano l’atto con il quale il commissario ad acta aveva dichiarato conclusa l’ottemperanza della sentenza n. 321/2020 e ne chiedevano l’annullamento, sostenendo che questi non aveva dato esatta esecuzione a quanto statuito con la ricordata decisione, e lamentando uno straripamento di poteri da parte del commissario.
Costituitisi anche la Fin.Se.Tur. s.r.l. ed il comune di Diamante, che sostenevano il corretto operato del commissario ad acta, il Tribunale con sentenza del 16 dicembre 2022 n. 2262/2022 accoglieva il reclamo, rilevando che la sentenza di cui era stata chiesta e disposta l’ottemperanza aveva statuito l’obbligo del comune intimato di restituire ai ricorrenti le aree precedentemente occupate e di ripristinare i cancelli rimossi all’atto dell’immissione in possesso. Il Tribunale, pertanto, annullava la deliberazione commissariale censurata con il ricordato reclamo nella parte in cui il commissario ad acta aveva disposto la custodia della serratura del cancello da parte del Comune in attesa della definizione del giudizio civile, evidenziando che questi avrebbe dovuto limitarsi alle operazioni di rilascio delle ricordate aree e di ripristino dei cancelli precedentemente rimossi, e precisando che risultavano esulare dall’ambito del giudizio le questioni inerenti pretesi diritti di servitù sulle aree de quibus, devolute alla cognizione del giudice ordinario.
A seguito di ciò, il commissario disponeva la ricollocazione delle serrature e la chiusura dei cancelli, ed effettuava la consegna delle relative chiavi.
4. I ricorrenti presentavano quindi un nuovo reclamo, oggetto del presente giudizio, con il quale chiedevano l’annullamento del verbale del commissario ad acta del 17 luglio 2023 sostenendo che questi avrebbe nuovamente eluso quanto statuito sia con la sentenza n. 321/2022 che con la successiva sentenza n. 2262/2022.
Con il verbale censurato il commissario ad acta dichiarava di avere consegnato le chiavi della serratura di chiusura dei cancelli ai proprietari delle aree a suo tempo oggetto del procedimento espropriativo, nonché a coloro che reputava titolari di servitù di passaggio.
A fronte di ciò, con il predetto nuovo reclamo i ricorrenti chiedono al Tribunale di ordinare al commissario ad acta di dare ottemperanza alle due richiamate sentenze mediante apposizione, ovvero sostituzione, della serratura dei cancelli e successiva consegna delle relative chiavi ai soli ricorrenti, così ripristinando l’esercizio dei poteri dominicali dei proprietari a suo tempo espropriati.
5. Tanto premesso, il reclamo de quo agitur risulta inammissibile, in considerazione del fatto che non spetta al commissario ad acta il compito di risolvere questioni di natura civilistica, quali sono quelle che vedono opposti i proprietari e terzi soggetti che affermano di vantare diritti reali parziari sulla cosa, quale è il diritto di servitù di passaggio.
Infatti, l’esatta individuazione dei soggetti legittimati a ricevere le menzionate chiavi, in quanto titolari del diritto di proprietà delle aree ovvero titolari di un diritto reale parziario sulle stesse, attiene alla definizione delle questioni civilistiche in ordine all’esistenza o meno di una servitù di passaggio.
Del resto, il Tribunale con la ricordata sentenza n. 2262/2022 ha già precisato che esulano dall’ambito del giudizio di ottemperanza le questioni inerenti l’affermazione ovvero la negazione di pretesi diritti di servitù.
Parimenti non compete al T.A.R. risolvere controversie devolute dal legislatore alla giurisdizione del giudice ordinario, quali sono quelle che consistono nell’esercizio dell’azione negatoria, normata dall’art. 949 c.c., ovvero nell’esercizio dell’azione di accertamento della servitù, prevista dall’art. 1079 c.c., entrambe devolute pacificamente alla giurisdizione ordinaria.
6. Per quanto esposto, il reclamo introdotto dai ricorrenti deve essere dichiarato inammissibile.
7. Le spese di giudizio possono essere compensate fra le parti, considerate le peculiarità e la complessità della presente vicenda.