TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2013-05-10, n. 201304663

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2013-05-10, n. 201304663
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201304663
Data del deposito : 10 maggio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05350/2008 REG.RIC.

N. 04663/2013 REG.PROV.COLL.

N. 05350/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5350 del 2008, proposto da:
M Emilia e G L, rappresentati e difesi dall'avv. G M, con domicilio eletto presso il suo studio in Grottaferrata, via Cesare Battisti, 5;;

contro

Comune di Grottaferrata, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

dell’ordinanza n. 2142 del 15 febbraio 2008 con la quale sono state ingiunte la sospensione lavori e la demolizione di opere abusive, con ripristino dello stato dei luoghi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2013 il dott. Giampiero Lo Presti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il provvedimento indicato in epigrafe il Comune di Grottaferrata ha ingiunto la sospensione dei lavori e la demolizione delle opere eseguite nell’immobile sito alla via Montiglioni 8, distinto in catasto al fg. 2 part. 430, consistenti nella realizzazione di tre nicchie interrate, a ridosso di altra proprietà a quota superiore, per una superficie totale di circa mq. 7,80.

Gli odierni ricorrenti lamentano, con il ricorso in esame, l’illegittimità del provvedimento impugnato in quanto non notificato al proprietario dell’immobile, sig. Dante Dall’Aglio, e ai di lui eredi.

Deducono poi che le nicchie indicate nell’ordinanza di demolizione sarebbero preesistenti rispetto al sopralluogo eseguito dal personale della Polizia Municipale, a seguito di esposto in data 31.10.2007, e producono documentazione e dichiarazioni giurate attestanti la particolare risalenza nel tempo ( all’anno 1961) dei lavori di realizzazione delle medesime.

In relazione a dette opere, tuttavia, sarebbe stata comunque presentata domanda di sanatoria ex art. 36 del d.p.r. n. 380/2001.

Il Comune di Grottaferrata , benché ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio;
in esecuzione dell’ordine istruttorio del Tribunale n. 768 del 2008 ha però prodotto relazione tecnica, con al quale ha confermato la preesistenza delle nicchie rispetto alla data del sopralluogo.

Alla pubblica udienza del giorno 7 febbraio 2013 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione nel merito.

Il ricorso è infondato.

Osserva in primo luogo il Collegio che, com'è noto, avuto riguardo anche al tenore letterale delle disposizioni di cui agli artt. 27 e 31 del d.p.r. 380/2001, non incombe sul Comune l'onere della previa individuazione dell'effettivo proprietario del bene interessato da lavori abusivi, atteso che l'ordinanza di demolizione - in ragione della sua tipica valenza di misura ripristinatoria - può essere legittimamente notificata anche esclusivamente all'autore materiale dell'abuso, nel caso in cui non si identifichi nel proprietario dell'area interessata da lavori edilizi abusivi.

Nel caso di specie l'immobile interessato dai lavori, al momento dell'accertamento, era nella diretta ed esclusiva disponibilità degli odierni ricorrenti, i quali peraltro non contestano detta circostanza;
di qui, dunque, la presunzione - rinveniente dal suddetto rapporto di inerenza - di un loro diretto coinvolgimento nelle attività di illecita realizzazione del medesimo, presunzione giammai confutata attraverso l'allegazione di elementi di prova di segno contrario.

E’ dunque infondato il primo motivo di ricorso.

Quanto alla circostanza riferita in ricorso, e sulla quale i ricorrenti insistono anche con la memoria difensiva presentata per l’udienza di discussione del gravame, relativa alla preesistenza e risalenza nel tempo delle nicchie e dei relativi interventi di adeguamento e ristrutturazione ( con allocazione di travi in ferro e tavelloni in laterizio), osserva il Collegio che comunque si tratta di lavori eseguiti in assenza di titolo abilitativo;
e per i quali solo di recente gli odierni ricorrenti avrebbero presentato domanda di sanatoria ex art. 36 del d.p.r. 380/2001.

Né può ritenersi che, in considerazione del tempo trascorso dalla realizzazione dell’opera, il Comune non potesse adottare misure di carattere repressivo o sanzionatorio: tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia sono atti vincolati che non richiedono una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico e sulla comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l'esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare.

Inoltre, la presentazione dell’istanza di sanatoria in epoca successiva all’adozione dell’ordinanza di demolizione non influisce sulla legittimità ed efficacia dell’ordinanza stessa.

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato perché infondato.

Nulla va disposto sulle spese , considerata la mancata costituzione in giudizio del Comune intimato.

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