TAR Potenza, sez. I, sentenza 2024-06-14, n. 202400321
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Testo completo
Pubblicato il 14/06/2024
N. 00321/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00114/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 114 del 2024, proposto dalla prof.ssa -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. E G, giuliani.eduardo@cert.ordineavvocatipotenza.it, con domicilio fisico in Potenza Via Pretoria n. 133;
contro
Istituto di Istruzione Superiore -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza e domiciliato ex lege in Potenza Corso XVIII Agosto 1860 n. 46;
Ricorso ex art. 116 cod. proc. amm.,
per l’annullamento dell’atto prot. n. 1101 del 29.1.2024, con il quale il Dirigente Scolastico Istituto di Istruzione Superiore -OMISSIS- ha accolto solo parzialmente l’istanza di accesso della prof.ssa -OMISSIS- del 29.12.2023, nella parte relativa alla negata ostensione di alcuni documenti richiesti;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ Istituto di Istruzione Superiore -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2024 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 18.10.2023 alle ore 11,10 un alunno dell’Istituto di Istruzione Superiore -OMISSIS-, riuscendo a sfuggire alla prof.ssa -OMISSIS-, è uscito dalla porta di emergenza, da cui si accede al piazzale antistante l’Istituto, e si diretto verso l’edificio abbandonato, adiacente al plesso scolastico, ha raggiunto il secondo piano di tale edificio e, nel sporgersi da una finestra, è caduto nel vuoto.
Per tale episodio con atto del 22.12.2023 sono stati contestati alla prof.ssa -OMISSIS- gli “illeciti disciplinari, inquadrabili nelle fattispecie previste dagli artt. 494 e ss. del D.Lg.vo n. 297/1994”.
Pertanto, la prof.ssa -OMISSIS- con istanza del 29.12.2023 ha chiesto di accedere: 1) al Documento di valutazione dei rischi ex artt. 17 e 28 D.Lg.vo n. 81/2008 dell’Istituto scolastico;2) alle note, inviate dall’Istituto scolastico agli Enti proprietari della struttura scolastica, con riferimento all’area, dove si era verificato l’incidente;3) il Piano Educativo Individualizzato dell’alunno, che era caduto dall’edificio, adiacente alla scuola;4) la Relazione, redatta alla fine dell’anno scolastico 2022/2023 dal docente di sostegno del predetto alunno;5) la documentazione sanitaria di tale alunno, acquisita dall’Istituto scolastico per l’iscrizione;6) il verbale del Gruppo Lavorativo Operativo per l’inclusione degli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024;7) eventuali relazioni del docente di sostegno e dei docenti di classe sul comportamento del citato alunno durante le attività didattiche dell’anno scolastico 2022/2023;8) le relazioni dei docenti, relative al suddetto episodio del 18.10.2023;9) i verbali del Collegio dei docenti degli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, relativi all’assegnazione di figure di supporto al docente di sostegno, assegnato al predetto alunno, ed alle connesse problematiche di tale attività di sostegno;10) alle eventuali comunicazioni, intercorse tra l’Istituto scolastico e gli Enti preposti, con riferimento all’installazione della recinzione suddetto fabbricato, adiacente la scuola (la prof.ssa -OMISSIS- con tale istanza del 29.12.2023 ha anche chiesto, di conoscere la data in cui era stata apposta la predetta recinzione).
Con atto prot. n. 1101 del 29.1.2024 il Dirigente Scolastico Istituto di Istruzione Superiore -OMISSIS- ha accolto solo parzialmente la predetta istanza di accesso, in quanto ha consegnato alla prof.ssa -OMISSIS- soltanto i suddetti documenti indicati con i nn. 5), 6) e 7), negando l’accesso agli altri documenti nn. 1), 2), 3), 4), 8), 9) e 10), perché “inconferenti”.
La prof.ssa -OMISSIS- con il presente ricorso, notificato il 28.2.2024 e depositato l’8.3.2024, ha impugnato il predetto atto prot. n. 1101 del 29.1.2024, deducendo la violazione dell’art. 24, comma 7, L. n. 241/1990, in quanto l’accesso ai suddetti documenti nn. 1), 2), 3), 4), 8), 9) e 10) era necessario, per difendersi nell’ambito del procedimento disciplinare, attivato dall’Amministrazione scolastica nei suoi confronti.
L’Istituto di Istruzione Superiore -OMISSIS- si è costituito in giudizio ed in data 15.4.2024 ha depositato i suindicati documenti, indicati con i nn. 1), 2), 3), 4), 8), 9) e 10) nell’istanza di accesso del 29.12.2023.
Pertanto, la ricorrente prof.ssa -OMISSIS- con memoria del 24.5.2024 ha chiesto che fosse dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, insistendo per la condanna dell’Istituto di Istruzione Superiore -OMISSIS- al pagamento delle spese di giudizio.
Nella Camera di Consiglio del 12.6.2024 il ricorso è passato in decisione.
Ciò stante, al Collegio non rimane altro che dichiarare, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., la cessazione della materia del contendere.
L’Istituto di Istruzione Superiore -OMISSIS- va condannato al pagamento delle spese di questo giudizio, liquidate in dispositivo, tenendo conto del comportamento di ravvedimento operoso.