TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2019-07-04, n. 201900440

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2019-07-04, n. 201900440
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 201900440
Data del deposito : 4 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/07/2019

N. 00440/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00209/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 209 del 2017, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato C L S, con domicilio digitale come da PEC resistri di giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Reggio Calabria, via Vico Posta n. 1/A;

contro

Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Reggio Calabria, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliata ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;

Questura di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore non costituita in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Reggio Calabria, in data 20.12.2016, Cat.11E/ p.331/ 2016/ DPAS, con cui è stata respinta l'istanza formulata dalla ricorrente per il rilascio della licenza di P.S. di cui all'art. 88 del TULPS, per la raccolta delle scommesse individuate all'art. 38 comma 4 del DL 223/2006;

di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Reggio Calabria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2019 il dott. A S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con il ricorso in epigrafe, -OMISSIS- chiede l’annullamento del provvedimento con cui il Questore di Reggio Calabria ha rigettato l’istanza dalla stessa presentata avente ad oggetto il rilascio della licenza di P.S. di cui all'art. 88 del TULPS per la raccolta delle scommesse individuate all'art. 38 comma 4 del DL 223/2006.



2. Il provvedimento di diniego risulta motivato alla luce delle seguenti circostanze:

a) a carico della ricorrente sono emersi, nel corso degli accertamenti istruttori espletati dall’Amministrazione:

- controlli, subiti unitamente al marito, con soggetto gravato da precedenti penali e/o di polizia per vari reati tra cui furto in concorso, violazione delle norme del codice postale, maltrattamenti, e sequestro di persona continuato, oltraggio a pubblico ufficiale, associazione per delinquere, estorsione continuata in concorso, agevolazione all'esercizio della prostituzione continuato in concorso, truffa, violazione delle disposizioni contro la mafia (art. 6 L.575/1965) nonché già sottoposto alla misura di prevenzione della-sorveglianza speciale della P.S. per anni tre,

b) a carico del coniuge della ricorrente, -OMISSIS-, sono emersi:

- controlli con persone segnalate per reati in materia di stupefacenti nonché per ì reati di appropriazione indebita e danneggiamento;

c) a carico del fratello della ricorrente, -OMISSIS-, sono emersi:

rapporti di frequentazione con persone con a carico precedenti penali e /o di polizia per reati di porto abusivo e detenzione di armi, truffa e ricettazione, spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate, rapina aggravata, furto, riciclaggio, evasione, ricettazione, favoreggiamento personale, resistenza a pubblico ufficiale, lesione personale in concorso nonché reati in materia di stupefacenti;

d) infine a carico del suocero della ricorrente, -OMISSIS-, sono emersi:

precedenti penali, per rapina, detenzione e porto illegale dí armi e munizioni, associazione per delinquere di tipo mafioso, egli inoltre, risulta sottoposto a due procedimenti penali uno per associazione per delinquere di stampo mafioso l’altro per il reato di produzione di sostanze stupefacenti, ancora lo stesso risulta essere stato assoggettato alla sorveglianza speciale di PS.

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