TAR Bari, sez. I, sentenza 2022-02-16, n. 202200252

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2022-02-16, n. 202200252
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202200252
Data del deposito : 16 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/02/2022

N. 00252/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00903/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 903 del 2021, proposto da
Medtraining Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocato M G N, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’Avvocato D C in Bari, Corso Sonnino, n. 47;

contro

Comune di Apricena, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocato M P, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Apricena, via G. Bruno, n. 20/b;

nei confronti

Lilliput Società Cooperativa Sociale, Acsom - Cooperativa Sociale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall'Avvocato Luca Tozzi, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo, n. 323;

per l'annullamento:

1) della determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza presso il Comune di Apricena n. 13 Reg. Serv. - n. 13 Reg. Gen. del 28 aprile 2021, pubblicata all’Albo pretorio comunale on line in pari data;

2) della determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza presso il Comune di Apricena n. 27 Reg. Serv. - n. 27 Reg. Gen. del 13 luglio 2021, pubblicata all’Albo pretorio comunale on line n. 1128 del 13 luglio 2021;

3) dei verbali della Commissione giudicatrice dell’appalto in argomento, compresa la griglia di valutazione della Commissione giudicatrice;

4) di ogni ulteriore atto preordinato, connesso e consequenziale all’aggiudicazione detta;

- nonché per la declaratoria dell’inefficacia del contratto eventualmente stipulato dall’Amministrazione aggiudicatrice, ex artt. 121 e 122 c.p.a., con espressa domanda di aggiudicazione, e, in subordine, il risarcimento del danno per equivalente, ai sensi dell’art. 124 c.p.a., e precisamente del c.d. “danno curriculare”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Apricena e delle società Lilliput Società Cooperativa Sociale e Acsom - Cooperativa Sociale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2022 la dott.ssa M L R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. - La Società ricorrente - gestore uscente del servizio di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati dell’Amministrazione intimata e seconda classificata (con punti 62,333) dei due operatori economici (primo graduato il Raggruppamento aggiudicatario Lilliput Società Cooperativa Sociale/Acsom - Cooperativa Sociale, con punti 74,667), partecipanti alla procedura aperta (telematica) di gara per l’affidamento della gestione dei “ Servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai richiedenti/titolari di protezione internazionale e umanitaria nell’ambito della prosecuzione del progetto di cui al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) periodo: Marzo 2021/ Dicembre 2023 - Comune di Apricena (FG) a favore di n. 25 utenti con gravi disabilità fisiche ”, per mesi trentaquattro, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del decreto legislativo n. 50/2016 - ha impugnato, domandandone l’annullamento:

- la determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza presso il Comune di Apricena n. 13 Reg. Serv. - n. 13 Reg. Gen. del 28 aprile 2021, pubblicata all’Albo pretorio comunale on line in pari data, avente a oggetto l’ “ aggiudicazione definitiva non efficace” della gara in questione al raggruppamento temporaneo di imprese Lilliput Società Cooperativa Sociale (capogruppo) e Acsom - Cooperativa Sociale (mandante);

- la determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza presso il Comune di Apricena n. 27 Reg. Serv. - n. 27 Reg. Gen. del 13 luglio 2021, pubblicata all’Albo pretorio comunale on line n. 1128 del 13 luglio 2021, recante la presa d’atto del positivo espletamento degli “ adempimenti di verifica post-gara propedeutiche all’aggiudicazione dell’appalto ” e l’ “ aggiudicazione ”;

- i verbali della Commissione giudicatrice dell’appalto in argomento, compresa la griglia di valutazione della Commissione giudicatrice;

- ogni ulteriore atto preordinato, connesso e consequenziale alla detta aggiudicazione.

Ha chiesto, altresì, la declaratoria dell’inefficacia del contratto eventualmente stipulato dall’Amministrazione aggiudicatrice, ex artt. 121 e 122 c.p.a., con espressa domanda di aggiudicazione, e, in subordine, il risarcimento del danno per equivalente, ai sensi dell’art. 124 c.p.a., e precisamente del c.d. “ danno curriculare ”, costituito dalla mancata maturazione dell’ “ esperienza curriculare ”.

A sostegno del gravame, ha dedotto la seguente unica articolata censura, così testualmente rubricata:

1) Eccesso di potere per falsa/errata lettura dell’elaborato progettuale, travisamento, illogicità manifesta, ingiustizia manifesta.

1.1 - Si è costituito in giudizio il Comune di Apricena (anche per la Centrale Unica di committenza dei Comuni di Apricena e Poggio Imperiale), eccependo in limine il mancato superamento della c.d. “prova di resistenza” da parte della Società ricorrente (verifica in astratto e a priori) e la conseguente inammissibilità del ricorso per carenza di interesse;
ha evidenziato, poi, essenzialmente, l’insidacabilità dell’attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche proposte, sulla scorta dei criteri di valutazione previsti dalla lex specialis (non contestati);
valutazione, in tesi, rientrante nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta alla Commissione giudicatrice, fatto salvo il limite dell’abnormità, della palese inattendibilità e del manifesto travisamento di fatto, con la conseguente inammissibilità delle censure proposte, che impingerebbero nel merito di giudizi per loro natura opinabili.

Il civico Ente resistente ha, poi, contestato le avverse pretese e chiesto la reiezione del ricorso.

1.2 - Si è costituito in giudizio il raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario Lilliput Società Cooperativa Sociale e Acsom - Cooperativa Sociale, chiedendo il rigetto del gravame.

1.3 - Con ordinanza n. 360 del 10 settembre 2021, questo T.A.R. a Sezioni Unite ha accolto la domanda cautelare, al limitato fine di una sollecita fissazione della discussione di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10 c.p.a., indicandola nell’udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2022 e disponendo, inoltre, incombenti istruttori a carico del Presidente della Commissione di gara, rilevando che “ le censure dedotte dalla ricorrente attengono ai seguenti, rilevanti profili: 1) l’ATI controinteressata si sarebbe limitata ad effettuare una mera analisi statistica del contesto territoriale, senza analizzare le problematiche sociali del territorio di riferimento e senza fare alcun collegamento con le risorse sociali di riferimento, così come richiesto dal sub criterio a.1;
2) L’ATI controinteressata, quanto alla “voce di accoglienza e presa in carico”, si sarebbe limitata a indicare che “l’accoglienza è erogata nella modalità appartamento”, senza dare ulteriori indicazioni e senza specificare se gli alloggi rispettino le prescrizioni dell’art. 19 delle Linee Guida SPRAR;
3) nell’offerta tecnica, l’ATI controinteressata avrebbe omesso di indicare il monte-ore per ciascuna delle attività indicate dalla stessa, nonché l’articolazione oraria delle azioni e, lì dove abbia indicato l’articolazione oraria, lo avrebbe fatto in modo errato, tanto da rendere ardua la comprensione di quale sia il servizio effettivamente garantito;
4) dall’analisi della tabella di cui alle pagg. 38 e 39, dove è l’elenco delle figure professionali messe a disposizione dall’ATI controinteressata per il progetto offerto, emergerebbero ulteriori incongruenze ed errori rispetto al numero delle figure impiegate nelle specifiche articolazioni orarie dei servizi offerti, sicché non sarebbe consentito di stabilire con certezza quali siano le figure professionali da impiegare nel progetto della controinteressata;
5) l’accoglienza erogata nella modalità “appartamento” sarebbe incompatibile con l’impegno ad aprire al pubblico il centro di accoglienza;
6) nella voce “collaborazioni e/o consulenze con soggetti terzi coinvolti” l’ATI controinteressata avrebbe menzionato collaborazioni e consulenze con soggetti terzi, senza specificare quali siano;
7) il maggior punteggio attribuito all’ATI controinteressata per il sub-criterio b.2, sarebbe ingiustificato poiché la ricorrente, oltre a indicare tutta la procedura per il controllo di qualità del progetto, dei controlli gestionali nei confronti del personale e le modalità di verifica delle presenze e delle attività, ha allegato il Manuale interno delle procedure SIPROIMI, di cui essa è dotata, il quale in modo analitico spiega le procedure interne al progetto per l’erogazione dei servizi;
8) in riferimento al sub-criterio b.3, nonostante la parità di punteggio (16 punti) ottenuto da entrambe le concorrenti, emergerebbe che nel progetto dell’ATI controinteressata siano assenti figure professionali necessarie, quali la figura dell’Assistente sociale, prevista dal Manuale operativo SIPROIMI, e la figura dello Psicologo (l’unica persona laureata in Psicologia indicata a pag. 38 rivestirebbe il doppio ruolo di Coordinatore e Supervisore, non consentito dal Manuale operativo SIPROIMI);
9) l’ATI controinteressata attribuisce ad un’unica persona il ruolo di Coordinatore e di Supervisore ma tale sovrapposizione di ruoli non sarebbe consentito dal Manuale operativo SIPROIMI, poiché il Supervisore deve essere soggetto terzo all’equipe;
10) l’ATI controinteressata non avrebbe rispettato le indicazioni specificate nel sub-criterio b.3, non avendo indicato in modo analitico la quantità delle ore da espletarsi per ciascuna figura professionale impiegata nel progetto;
11) in riferimento al sub-criterio b.4, la ricorrente Medtraining avrebbe meritato un punteggio superiore, per aver in modo esaustivo risposto ai punti indicati nel b.4;
12) quanto ai sub-criteri b.5 e d.1, nell’offerta tecnica l’aggiudicataria avrebbe proposto soltanto la creazione di una pagina web e incontri aperti alla cittadinanza, la ricorrente, invece, l’organizzazione di una campagna di sensibilizzazione mediante un Piano di comunicazione e di animazione territoriale;
13) quanto ai sub-criteri c.1 e c.2, essi espressamente individuano in modo oggettivo le misure di attribuzione del punteggio, attraverso l’esperienza nella gestione continuativa di attività e servizi, esperienza che farebbe difetto all’ATI controinteressata;
14) i concorrenti dovrebbero aver maturato almeno tre anni di esperienza nella gestione continuativa di attività e servizi relativi alle categorie dei soggetti richiedenti asilo finanziati con il fondo SPRAR;
L’ATI controinteressata, per sua stessa ammissione (cfr. pag. 50 doc. n. 5) dichiara di aver maturato un’esperienza per la gestione di progetti SPRAR – SIPROIMI negli anni 2019 e 2020;
15) quanto al sub-criterio d.2, l’ATI controinteressata, nella sua proposta di attività o servizi aggiuntivi rispetto alle attività da garantire obbligatoriamente, avrebbe proposto solo attività e servizi che rientrano nell’integrazione da garantire agli utenti obbligatoriamente, così come previsto dal Manuale operativo SIPROIMI, mentre la ricorrente avrebbe effettuato proposte migliorative e aggiuntive
”.

1.4 - Il Presidente della Commissione di gara ha adempiuto ai disposti incombenti istruttori, con deposito agli atti di causa del 1° ottobre 2021.

1.5 - La Società ricorrente e il R.T.I. controinteressato hanno successivamente svolto e ribadito le rispettive difese.

In particolare, con la Memoria difensiva del 7 gennaio 2022, il R.T.I. aggiudicatario ha formulato in limine le seguenti eccezioni di rito:

- irricevibilità del ricorso per tardività della notifica, assumendo che la società Medtraining avrebbe violato il criterio della ordinaria diligenza, non avendo asseritamente rispettato il complessivo termine di quarantacinque giorni per la presentazione dell’istanza di accesso e la proposizione del ricorso avverso gli atti di gara (invoca a supporto la pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 12/2020 e la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 16 aprile 2021, n. 3127) ed essendo rimasta “ inerte per un totale di 52 giorni, avendo impiegato: - 6 giorni per la presentazione dell’istanza di accesso dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione;
- 19 giorni per censurare il silenzio-rigetto dal configurarsi dello stesso;
- 5 giorni per acquisire la documentazione richiesta da quando la stessa è stata messa a disposizione da parte dell’Amministrazione;
- 22 giorni per presentare il ricorso dalla conoscenza dell’offerta tecnica dell’ATI aggiudicataria
”;
inoltre, “ il ricorso introduttivo è stato depositato in data 31.8.2021, 40 giorni dopo la notifica dello stesso ”;

- l’inammissibilità del ricorso per mancato superamento della prova di resistenza (verifica a priori), adducendo la pretesa carenza di “ un qualsivoglia principio di prova circa il beneficio che la ricorrente trarrebbe dall’accoglimento dello stesso, in quanto non viene superata la cd. prova di resistenza, ossia non viene indicato come la riassegnazione dei punteggi possa determinare il conseguimento dell’aggiudicazione ”: la Società ricorrente si sarebbe “ limitata ad allegare la non corretta attribuzione dei punteggi tecnici, senza mai rendere edotto il Collegio di come si sarebbe dovuta riconfigurare la graduatoria in modo favorevole per la stessa ”.

1.6 - All’udienza pubblica del 26 gennaio 2022, su istanza di parte, la causa è stata introitata per la decisione.

2. - Si può prescindere dalle eccezioni di irricevibilità e di inammissibilità, formulate in limine dal Comune di Apricena resistente e dal R.T.I. aggiudicatario, in quanto il ricorso è infondato nel merito e deve essere respinto.

3. - La Società ricorrente ha contestato le valutazioni operate dalla Commissione di gara e la relativa attribuzione del punteggio all’offerta tecnica del R.T.I. aggiudicatario controinteressato, sotto vari profili, come sintetizzati nella sopra riportata ordinanza cautelare istruttoria di questo T.A.R. n. 360/2021, cui per brevità si rinvia.

Le formulate censure vanno disattese.

4. - Ed invero, in linea generale, per pacifico indirizzo giurisprudenziale, deve ritenersi che la valutazione delle offerte tecniche, nonché l’attribuzione dei punteggi da parte della Commissione giudicatrice nelle procedure selettive dei pubblici appalti rientrano nell’ampia discrezionalità tecnica ad essa riconosciuta e sono connotate da un fisiologico margine di opinabilità, sicchè, per la relativa confutazione, non è sufficiente evidenziare un mero dissenso, ma occorre provarne la palese inattendibilità;
pertanto, fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica e della manifesta illogicità ed erroneità, di norma devono ritenersi inammissibili le censure che impingono nel merito di valutazioni “ per loro natura opinabili, perché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutorio, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall’art. 134 c.p.a (Cons. St., Sez. III, 10 luglio 2019, n. 4865)” (Consiglio di Stato, Sezione Terza, 14 gennaio 2020, n. 330), dovendo limitarsi detto sindacato a un “ sommario, essenziale, esame delle stesse ” (T.A.R. Campania, Napoli, Sezione Quinta, il 28 ottobre 2020, n. 4909).

5. - Orbene, l’attribuzione del punteggio risulta oggettivamente e palesemente erronea solo con riferimento al sub -criterio “C1” (“ Esperienza nella gestione continuativa di attività e servizi relativi alle categorie dei soggetti richiedenti asilo finanziati con il fondo SPRAR, oltre il triennio previsto per la partecipazione alla presente selezione. 2 punti per anno ”, fino al massimo di punti 14), rispetto al quale alla Società ricorrente avrebbe dovuto effettivamente essere assegnato il punteggio massimo di 14 (e non già di 12,333, con una “differenza” in aggiunta di punti 1,667), nel mentre al R.T.I. aggiudicatario risultano erroneamente attribuiti 7 punti, considerando le indicate annualità di gestione dei progetti S.P.R.A.R. dal 2018 al 2020 (triennio previsto, però, quale requisito speciale di partecipazione, sicchè al R.T.I. aggiudicatario avrebbero dovuto essere assegnati per questo sub- criterio punti 0);
erroneità, questa, pure riconosciuta nella Relazione istruttoria depositata in giudizio in adempimento all’ordinanza di questo T.A.R. n. 360/2021.

Tuttavia, la corretta attribuzione di detti punteggi - determinando l’attribuzione alla Società ricorrente di complessivi punti 64 (62,333 + 1,667) e al R.T.I. aggiudicatario il punteggio totale di 67,667 (74,667 – 7) - non è in concreto idonea a comportare la classificazione della Società ricorrente come prima graduata nella procedura di gara in questione.

5.1 - E’ opportuno, poi, rilevare sin d’ora, quanto all’altra doglianza a carattere “oggettivo”, inerente alla censurata erronea attribuzione alla Società ricorrente del punteggio di 3,667 (anziché del massimo di punti 6, con una presunta differenza di punti 2,333) con riferimento al sub -criterio “c.2” (“ Esperienza nella gestione di attività e servizi in essere sul territorio della Regione Puglia relativi alle categorie dei soggetti richiedenti asilo non finanziati con il fondo SPRAR. 2 punti per servizio ”), che la stessa è infondata, considerato che l’unica attività indicata in parte qua dalla stessa Società ricorrente come “ in essere ” è quella di cui al n. 6 (“ anno 2015 ad oggi ”, cfr. pagine 29 e 30 della relativa offerta tecnica).

Peraltro, neppure l’attribuzione di detti punti avrebbe effetti sulla graduatoria in questione, atteso che, come pure rilevato dalla Relazione istruttoria del 1° ottobre 2021, il punteggio complessivo attribuito al Raggruppamento controinteressato resterebbe pari a 67,667 (cfr. il precedente paragrafo 5), e quello assegnato alla Società ricorrente risulterebbe pari a 66,333 (64 + 2,333).

6. - Per il resto, applicando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso di specie, le valutazioni operate dalla Commissione di gara in ordine all’offerta tecnica del Raggruppamento temporaneo aggiudicatario non risultano manifestamente illogiche, irrazionali, arbitrarie, ovvero fondate su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti, restando le censure proposte (volte sostanzialmente a “sollecitare” un inammissibile riesame giurisdizionale comparativo tra le due offerte tecniche in gioco) confinate a mere affermazioni di non condivisibilità del giudizio tecnico, in quanto tali inidonee a minare la legittimità dell’operato dell’Amministrazione: e tanto anche all’esito dell’acquisizione dei chiarimenti forniti con la Relazione tecnica istruttoria del 1° ottobre 2021 a firma del Presidente della Commissione di gara.

7. - Ad ogni buon conto, il Collegio ritiene di evidenziare essenzialmente quanto segue.

7.1 - Riguardo al sub -criterio “a1” (“ Relazione descrittiva dell’intervento con riferimento al contesto socio-culturale, con particolare attenzione alla conoscenza effettiva del territorio in termini sia di problemi sociali specifici ed in riferimento al problema migratorio e della protezione internazionale, sia di risorse sociali presenti ”), per il quale il Raggruppamento aggiudicatario (così come la Società ricorrente) ha ottenuto il punteggio di 3 su massimo 5, osserva questa Sezione: che detto sub- criterio è volto essenzialmente (“ con riferimento ”, appunto) alla descrizione del contesto specifico di riferimento;
che l’attribuzione del relativo punteggio è espressione di ampia discrezionalità tecnica, né è dimostrato alcun vizio logico evidente, avendo il R.T.I. aggiudicatario svolto specifica analisi del contesto migratorio del Comune di Apricena (stranieri residenti, percentuale rispetto alla popolazione residente, provenienza, sesso, età, relativo trend di crescita).

7.2 - Quanto al sub -criterio “b1” (“ il processo di organizzazione dei servizi (attività e strumenti operativi) e di presa in carico dei cittadini extracomunitari accolti;
per ciascun servizio previsto descrivere le modalità operative, l’articolazione oraria delle azioni, la organizzazione dei compiti e il monte ore per ciascuna delle attività, il numero di operatori preposti, le collaborazioni e/o consulenze con soggetti terzi coinvolti, le attività proposte di inclusione sociale, coinvolgimento e valorizzazione delle attitudini, delle competenze dei cittadini extracomunitari accolti;
particolare attenzione va data alla descrizione delle attività previste per i servizi per l’integrazione
”, per un massimo di punti 20 e rispetto al quale il R.T.I. controinteressato ha conseguito punti 17), è sufficiente osservare che, a fronte delle parcellizzate inerenti censure relative ad alcuni aspetti specifici dell’offerta tecnica in parte qua, l’attribuzione (espressione di ampia discrezionalità tecnica) del relativo punteggio, oggetto della controversia, è globale e onnicomprensiva (fino al massimo punti 20) per la valutazione di tutti i molteplici aspetti contemplati in detto sub -criterio;
nella specie, il R.T.I. controinteressato ha descritto i servizi offerti (accoglienza materiale, mediazione linguistico-culturale, orientamento e accesso ai servizi del territorio, formazione e riqualificazione professionale, orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo, orientamento e accompagnamento all’inserimento abitativo, orientamento e accompagnamento all’inserimento sociale, orientamento e accompagnamento legale, tutela psico-sociosanitaria) e la P.A. ha chiarito, non implausibilmente, nella relazione istruttoria, di avere ritenuto che la proposta del R.T.I. Lilliput - Acsom “ sia stata più esaustiva rispetto a quanto presentato dalla Cooperativa Medtraining ”, essendo “ apparsa ben pensata e dettagliata di tutti i servizi in essere, proponendo per ogni servizio da garantire tabelle riassuntive, obiettivi ben mirati, e praticità esplicativa ”, “ a parere della Commissione, di semplice lettura e comprensione, consentendo un apprezzamento di tipo logico-deduttivo ”.

7.2.1 - Fermo e dirimente quanto innanzi, a ciò si aggiunga, per mera completezza espositiva:

- che il raggruppamento aggiudicatario ha indicato la frequenza delle singole azioni previste (giornaliera, per più giorni alla settimana, settimanale, mensile etc.), nonchè le ore dedicate alle singole azioni, e che le singole censure articolate dalla Società ricorrente, volte a contestare (non già l’ammissibilità dell’offerta, bensì) l’attribuzione del punteggio effettuato dalla Stazione appaltante (laddove conclusivamente si evidenzia che l’asserito “ errore nell’articolazione del monte ore avrebbe portato una Commissione giudicatrice attenta ad una valutazione sicuramente non positiva ”), non risultano idonee a inficiare il giudizio complessivo inerente all’articolato sub -criterio “b1”;

- che, in talune parti, come pure opposto dal R.T.I. aggiudicatario, le spiegate doglianze risultano anche generiche (si pensi al mero riferimento alle pagine 38 e 39 dell’offerta tecnica, da cui emergerebbero “ ulteriori incongruenze e evidenti errori rispetto al numero delle figure impiegate nelle specifiche articolazioni orarie dei servizi offerti, che non consentono di stabilire con certezza quali siano le figure professionali che verranno impiegate effettivamente nel progetto e in quale numero” );
d’altro canto, le citate pagine 38 e 39 dell’offerta tecnica del Raggruppamento aggiudicatario si riferiscono propriamente al sub -criterio “b.3” del Disciplinare di gara, riguardante “ il piano organizzativo dell’equipe impiegata, nelle figure ulteriori rispetto a quelle previste dalla clausola sociale ” (si veda il Disciplinare di gara, laddove, alla lettera “ h” del paragrafo “ Requisiti dei partecipanti ”, Busta “A” - “ Documenti amministrativi ”, espressamente dispone l’acquisizione dell’impegno dell’operatore economico partecipante ad “ assumere l’obbligo di rilevare il personale precedentemente occupato dall’appaltatore uscente il cui elenco può essere richiesto presso i punti di contatto indicati nel bando (clausola sociale a favore dei lavoratori) ”;

- che la relazione istruttoria della P.A. del 1° ottobre 2021:

- ha affermato che “ La Commissione ha apprezzato la proposta tecnica dell’ATI basata sull’accoglienza in appartamento visto che tale modalità risulta più inclusiva rispetto ai centri collettivi che, negli ultimi anni, hanno rappresentato il contesto ideale per far nascere e alimentare stereotipi sui migranti o, peggio ancora, campagne razziste e xenofobe”;

- ha ancora rilevato che “ La Commissione ha ritenuto che l’ATI abbia ben specificato la tipologia delle collaborazioni e consulenze. Difatti, essa ha presentato in maniera più precisa, nelle tabelle finali riassuntive predisposte per ogni servizio, quali e se ci saranno consulenze e collaborazioni. Nello specifico:

- per quanto riguarda il servizio di accoglienza materiale, si sono evinte collaborazioni con Enti privati che si occupano di fornitura di biancheria ed intimo all’ingrosso e al dettaglio;

- per quanto riguarda il servizio di mediazione culturale, ha proposto collaborazioni con associazioni di migranti.

- per il servizio di formazione e riqualificazione professionale, l’ATI ha previsto consulenze e collaborazioni con Enti di formazione, Centri per l’impiego, APL del territorio, scuole paritarie e statali e scuole di italiano.

- per l’attività di orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo, sono state evinte collaborazioni con aziende ed enti pubblici e privati, sindacati e SAL.

- per il servizio di orientamento e accompagnamento all’inserimento abitativo, l’ATI ha previsto collaborazioni e consulenze con agenzie immobiliari e con i Servizi sociali per quanto concerne gli alloggi residenziali.

- per l’attività di orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale, l’ATI ha proposto consulenze con Enti territoriali e aziende pubblicitarie e di sponsorizzazione;

- per quanto concerne la tutela psico-socio-sanitaria l’ATI ha previsto collaborazioni e consulenze con Enti territoriali di servizi preventivi, sociali, sanitari, ASL, centri specialistici polifunzionali, cliniche private ed ospedali pubblici ”.

7.3 - Anche le censure relative alle valutazioni inerenti al sub -criterio “b2” (“ modalità di definizione dei controlli periodici di qualità e gestionali attuati dal soggetto gestore concorrente nei confronti del proprio personale/collaboratori/consulenti, le modalità di verifica delle presenze e delle attività degli operatori impiegati ”, massimo punti 5, punteggio attribuito al R.T.I. controinteressato 4,333 e alla Società ricorrente 2,333) attengono alla valutazione tecnico - discrezionale, non manifestamente illogica, della Commissione di gara, la quale, come pure chiarito nella citata Relazione istruttoria, “ ha ritenuto gli strumenti proposti dall’ATI per il monitoraggio e la valutazione più pratici e funzionali, basati sul controllo diretto e su un piano organizzativo delle riunioni e delle relazioni che si andranno a costituire. L’ATI ha offerto altresì l’aggiornamento tecnologico tramite Piattaforma GEO-BADGE, apprezzato dalla Commissione, quale strumento di monitoraggio funzionale e innovativo ”.

7.4 - Del pari non manifestamente irragionevole o errata è la valutazione relativa al sub- criterio “b3” (“ piano organizzativo dell’equipe impiegata, nelle figure ulteriori rispetto a quelle previste dalla clausola sociale, attraverso la descrizione quantitativa e qualitativa… ”, massimo punti 20, punteggio conseguito sia dal Raggruppamento controinteressato, sia dalla Società ricorrente 16), ove si consideri:

- in via dirimente, che la contestata attribuzione del punteggio (anch’esso espressione di ampia discrezionalità tecnica) è globale e onnicomprensiva per la valutazione di tutti gli aspetti contemplati in detto sub -criterio;

- inoltre, che, come pure evidenziato nella memoria difensiva del Raggruppamento aggiudicatario del 7 gennaio 2022, nella relativa offerta tecnica si legge testualmente (pagina 40) che “ L’assistente Sociale e lo Psicologo terranno una riunione settimanale in micro-équipe sul piano educativo e due incontri mensili di staff su un livello trasversale di linee guida del progetto con gli operatori” ;

- e che, peraltro, la Relazione istruttoria ha in particolare evidenziato:

- che “ Il disciplinare di gara, al criterio selezionato presuppone figure ulteriori rispetto a quelle previste dalla Clausola Sociale (cifr. Titolo II, lett.H, pag.3 del Disciplinare di gara..)” ;

- che “ Le figure professionali dello psicologo e dell’assistente sociale non possono considerarsi assenti perché le figure indispensabili alla realizzazione del progetto sono trasferite dall’organigramma già in essere previsto dalla Clausola sociale ”, impiegato nel precedente svolgimento degli analoghi servizi;

- che “ Nell’offerta tecnica dell’ATI è stato individuato il personale aggiuntivo oltre a quello previsto dalla Clausola con nominativo, ruolo, qualifica, formazione aggiuntiva ed esperienza” (affermazione peraltro non contestata dal R.T.I. controinteressato costituito) , ed inoltre nelle singole attività presentate viene delineata l’organizzazione e suddivisione oraria delle figure previste per ogni relativa attività ”;

- e che, per il resto, “ la Commissione ha ritenuto più esaustiva la proposta organizzativa tecnica per questo criterio dell’ATI, che ha ben spiegato la struttura organizzativa e di gestione dell’equipe, le modalità di formazione e aggiornamento degli operatori, proponendo 4 corsi funzionali al servizio, e descrivendo dettagliatamente le modalità di supervisione psicologica dell’equipe ”.

Sul punto, ai fini in questione, risultano generiche le deduzioni della Società ricorrente (Memoria difensiva del 20 dicembre 2021), laddove questa si limita ad affermare, per quanto di rilievo, che “ l’ATI controinteressata, dopo l’aggiudicazione, non ha provveduto ad impiegare nessuno delle figure professionali occupate a tempo indeterminato e determinato nella Medtraining, a cui era affidata la gestione del servizio di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati, oggetto della gara che ci occupa ” (circostanza che propriamente riguarderebbe la fase di esecuzione del contratto) e che “ l’ATI controinteressata non ha mai richiesto alla Medtraining, operatore che gestiva il progetto SIPROIMI al momento della presentazione del progetto, l’elenco delle figure professionali impiegate nel progetto. Pertanto, nulla poteva sapere in relazione alla tipologia di contratto relativa alla figura dell’Assistente sociale e dello psicologo, e al loro doveroso inserimento nell’organigramma da rilevare in virtù della clausola sociale”.

7.5 - Non si ravvisa, ad avviso del Collegio, alcuna palese illogicità ed erroneità neppure con riferimento alle valutazioni, prettamente qualitative e insindacabili nel merito, inerenti ai sub- criteri “b4” (“ le modalità di presa in carico, competente ed immediata, delle eventuali e potenziali situazioni emergenziali e di conflitto, al fine di arginare e contenere i rischi di tensione sociale: descrizione delle azioni preventive, del piano di intervento e modalità operative”), “b.5” (“ la organizzazione di campagne di sensibilizzazione, di coinvolgimento e di informazione educativo/culturale sui principi umanitari e valori costituzionali dell’accoglienza e dell’integrazione, al fine di ridurre al minimo i rischi di impatto sul territorio comunale attraverso: iniziative di tipo socio-culturale, di informazione e di promozione in grado di coinvolgere i diversi target, le scuole comunali di ogni ordine e grado, i servizi socio-sanitari, di prossimità, evidenziando, in particolare, i soggetti, il ruolo, le modalità e i tempi di coinvolgimento degli stessi per la realizzazione degli obiettivi da raggiungere, - iniziative e attività concrete di coinvolgimento del 3°Settore e del volontariato in particolare”) e “d.1” (“ progettazione, stampa e diffusione di materiale pubblicitario riferito sia alle attività generali sia ad eventi specifici ”).

7.6 - Quanto, infine, al sub- criterio “d.2” (“ proposte di attività/servizi aggiuntivi rispetto alle attività da garantire obbligatoriamente ”), sono infondate le censure con cui la Società ricorrente si duole dell’attribuzione al Raggruppamento aggiudicatario del punteggio di 14 (sul massimo di 15, rispetto ai 6 conseguiti dalla Società ricorrente), nel mentre, in tesi, “ per le attività indicate - avrebbe meritato un punteggio pari a 0, poiché non ha proposto alcuna attività aggiuntiva ”, avendo asseritamente offerto “ solo attività e servizi che rientrano nei servizi di integrazione da garantire agli utenti obbligatoriamente, così come previsto dal Manuale operativo SIPROIMI (cfr. pag. 50 doc. n. 17) ”.

7.6.1 - Ed invero, il Manuale SIPROIMI, dopo aver illustrato che “ I servizi garantiti nei progetti territoriali dello SPRAR possono essere raggruppati in nove differenti aree,….:- mediazione linguistica e interculturale;
- accoglienza materiale;
- orientamento e accesso ai servizi del territorio;
- formazione e riqualificazione professionale;
- orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo;
- orientamento e accompagnamento all’inserimento abitativo;
- orientamento e accompagnamento all’inserimento sociale;
- orientamento e accompagnamento legale;
- tutela psico-socio-sanitaria>>,
elenca specificamente e descrive (in sintesi):

- le modalità dei servizi di accoglienza materiale (tipologie di strutture, accoglienza esterna, accoglienza “in famiglia”, requisiti minimi delle strutture di accoglienza etc.) e le prestazioni da garantire (colloqui di ingresso, pratiche burocratiche, servizi di pulizia e igiene ambientale, vitto e generi di prima necessità, abbigliamento, biancheria e prodotti per l’igiene personale etc.);

- le modalità dei “ servizi (diritti) minimi erogati sul territorio ”, quali “ strumenti per l’orientamento e l’accompagnamento all’inserimento sociale”, “relativamente a: - iscrizione ai registri della residenza anagrafica;
- rilascio del codice fiscale presso l’agenzia delle entrate;
- iscrizione al servizio sanitario nazionale;
- inserimento scolastico dei minori;
- inserimento ai corsi di apprendimento e approfondimento della lingua italiana e iscrizione ai corsi di istruzione per gli adulti
”;

- gli strumenti per l’orientamento e l’accompagnamento all’inserimento abitativo (soluzioni abitative intermedie, accesso al mercato privato degli alloggi, supporti di edilizia residenziale pubblica etc.);

- gli strumenti per l’orientamento e l’accompagnamento all’inserimento lavorativo (bilancio e certificazione di competenze, riconoscimento dei titoli di studio, curriculum vitae, riconoscimento delle qualifiche professionali, formazione professionale, istruzione degli adulti, tirocinio formativo e di orientamento, tirocinio estivo, borsa lavoro, apprendistato etc.);

- le modalità e gli strumenti di presa in carico sanitaria (iscrizione al servizio sanitario nazionale, screening sanitario, esenzione ticket e accesso alle prestazioni socio-sanitarie, invalidità, assistenza protesica, tutela della maternità, presa in carico sanitaria di persone con vulnerabilità psicologica e psichiatrica o con disagio mentale etc.);

- le modalità e gli strumenti per l’accompagnamento e l’orientamento legale (riconoscimento della protezione internazionale, accompagnamento in Questura, gestione dei rapporti con la Commissione territoriale, patrocinio a spese dello Stato etc.).

7.6.2 - La - genericamente invocata - pag. 50 del Manuale SIPROIMI (documento n. 17) si riferisce ad attività di animazione socio-culturale, educative e sportive, prevedendo, però, non già l’elencazione e la descrizione di specifici strumenti, servizi e/o attività, ma indicazioni meramente programmatiche e di indirizzo (quasi una sorta di “direttiva” per le relative azioni), esponendo gli obiettivi di tali interventi (“ - valorizzare abilità, competenze e aspirazioni dei beneficiari, anche in ambito non strettamente lavorativo;
- prevenire l’insorgere di fenomeni di esclusione sociale ed emarginazione, favorendo un positivo inserimento sociale delle persone nella comunità locale;
- intervenire sui casi di rifiuto e isolamento, impiegando anche modalità espressive alternative;
- valorizzare il dialogo interculturale all’interno e all’esterno del progetto di accoglienza - promuovere la partecipazione attiva alla vita della comunità nonché la fruizione, il rispetto e la valorizzazione dei beni comuni in un’ottica di reciprocità e condivisione con le popolazioni locali”),
evidenziando, poi, che le “ Le attività da realizzare o promuovere possono essere tante e di vario carattere (ricreativo, culturale, sportivo, sociale)” e riportando di seguito “ un elenco di possibili suggerimenti : - laboratori finalizzati all’acquisizione di tecniche espressive … (laboratori artistici, di fotografia, di teatro, di musica, ecc.)…;
- attività di conoscenza e tutela del patrimonio storico, artistico e ambientale del territorio…;
- incontri nelle scuole, seminari e convegni, realizzazione di video e campagne pubblicitarie: …;
- manifestazioni sportive, eventi musicali, culturali e gastronomici con pietanze tipiche dei paesi dei beneficiari…”.

Ciò posto, ad avviso del Collegio, la stessa illustrata formulazione del Manuale riguardo alle attività di animazione socio-culturali, educative e sportive, che non prevede la inerente puntuale elencazione delle relative specifiche attività (ma solo, appunto, “ possibili suggerimenti” , riservando, quindi, alla progettualità del singolo operatore proponente la relativa elaborazione e offerta delle pertinenti azioni), induce ragionevolmente a ritenere che le concrete attività riguardanti le - potenzialmente - “ tante e di vario carattere ”, ontologicamente variegate e, per dir così, “atipiche” iniziative di animazione socio- culturale, educative e sportive, particolarmente rilevanti, debbano configurarsi quali “ attività/servizi aggiuntivi ” rispetto e “ accanto” alle attività di orientamento e accompagnamento puntualmente elencate e descritte nel Manuale medesimo, da valutarsi, quindi, autonomamente sotto il profilo quantitativo e qualitativo con specifico e differenziato vaglio di meritevolezza (in tal senso dovendosi logicamente interpretare il Disciplinare di gara in parte qua , proprio alla luce dei su esposti contenuti di detto Manuale), con giudizio costituente espressione, quindi, dell’ampia discrezionalità tecnica della Commissione di gara.

Fermo e dirimente quanto innanzi, a ciò si aggiunga, per mera completezza espositiva, che il R.T.I. controinteressato ha indicato anche, con riferimento al sub- criterio “d.2”, talune iniziative (si pensi alla “ creazione di pagine Facebook, Instagram, un canale YouTube e un sito web ”, alla “ Creazione di un orto sociale ” e di un “ Centro di aggregazione sociale ”) che non risultano o, comunque, non appaiono tout court oggettivamente riconducibili ad attività di animazione socio - culturale, educative e sportive.

Sul punto, la Relazione istruttoria ha non implausibilmente chiarito che “ l’ATI Lilliput-Acsom ha proposto n. 6 attività aggiuntive interessanti, quali un torneo calcistico, un laboratorio di scultura e pittura, la creazione di un orto sociale, un laboratorio di musica, vacanze estive ed invernali, e un centro di aggregazione sociale, elaborando chiaramente le modalità e l’organizzazione di queste attività, e descrivendone l’articolazione oraria, il target di riferimento e le attività finali per ogni proposta”.

8. - Per le ragioni innanzi esposte, il ricorso deve essere respinto.

9. - Sussistono i presupposti di legge per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.

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