TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-06-20, n. 202310410
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Testo completo
Pubblicato il 20/06/2023
N. 10410/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01104/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1104 del 2023, proposto da
Materiale Commercio Ricupero – M.C.R. S.r.l. Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato F S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Sindaco di Roma Capitale in qualità di Commissario Straordinario per il Giubileo 2025, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la declaratoria di illegittimità
- del silenzio inadempimento serbato in relazione all'istanza di autorizzazione alla prosecuzione dell'attività della ricorrente ai sensi dell'art. 6 bis della l.r. Lazio n. 27 del 9 luglio 1998, nel sito di Roma, via dei Gordiani, sino alla effettiva delocalizzazione dell'impianto e all’assegnazione definitiva dell'area già provvisoriamente assegnata – o, eventualmente, di altra area idonea – ai fini della delocalizzazione dell'impianto stesso, presentata a mezzo pec in data 4 luglio 2022;
nonché per l'accertamento
- dell'obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l'adozione di un provvedimento espresso;
e per la condanna
- dell'amministrazione intimata a pronunciarsi sull'istanza in un termine non superiore a 30 giorni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Sindaco di Roma in qualità di Commissario Straordinario per il Giubileo 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2023 il dott. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Con il ricorso in epigrafe la ricorrente M.C.R. S.r.l. ha premesso di essere una società che opera nel settore della gestione dei rottami ferrosi e non ferrosi e della raccolta e trasporto conto terzi dei rifiuti speciali non pericolosi, certificata ISO 9001 e ISO 14001, che opera, in Roma, nel sito di Via dei Gordiani, 30, dal lontano 1961, in forza di autorizzazioni provvisorie succedutesi nel tempo e, attualmente, in forza di autocertificazione prodotta ai sensi dell’art. 209 d.lgs. n. 152/2006.
In particolare, con ordinanza n. 1465 del 5 maggio 1989, il Sindaco di Roma ha autorizzato provvisoriamente la Società ricorrente ad esercitare l’attività di smaltimento di macchinari e apparecchiature deteriorati e obsoleti presso l’impianto sito in Roma, Via dei Gordiani, 30, fino alla realizzazione di centri definitivi previsti dal Piano Regionale dei Rifiuti e comunque non oltre un anno.
Riferisce la ricorrente che nel preambolo della citata ordinanza si dava atto:
- che il Piano Regionale dei Rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n. 277 dell’11 dicembre 1986, prevede(va) per lo smaltimento dei veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti e dei macchinari ed apparecchiature deteriorati ed obsoleti la realizzazione nel territorio del Comune di Roma di n. 18 centri di raccolta, demolizione e recupero;
- che con deliberazione di G.M. n. 7667 del 30 novembre 1987, in esecuzione dell’art. 6 L.R. n. 53/1986, era stato individuato un primo gruppo di aree idonee alla localizzazione dei futuri centri di raccolta, che non potranno essere utilizzate prima dell’approvazione da parte della Regione Lazio dei siti individuati.
Successivamente, con deliberazione del Consiglio Comunale di Roma n. 43 del 20 marzo 1997, integrata dalla deliberazione di C.C. n. 111 del 7 luglio 1997, sono stati individuati i siti ove localizzare gli impianti di autodemolizione e rottamazione ed è stato conferito mandato al Sindaco di promuovere l’Accordo di Programma fra il Comune, la Regione Lazio e la Provincia di Roma al fine di approvare i siti e le conseguenti varianti al P.R.G., approvato in data 22 settembre 1997, sottoscritto dal Sindaco di Roma il 25 dello stesso mese, e ratificato dal Consiglio Comunale di Roma con deliberazione n. 263 del 2 ottobre 1997, pubblicata sul BURL n. 5 del 20 febbraio 1998.
La ricorrente riferisce ancora esserle stata assegnata provvisoriamente, all’esito di procedura di evidenza pubblica, l’area individuata nell’accordo di programma in zona M di Via Prenestina – angolo Viale Palmiro Togliatti e di avere presentato richiesta di autorizzazione a realizzare ivi, a propria cura e spesa, il centro di demolizione e rottamazione, stipulando con il Comune di Roma una Convenzione che avrebbe dovuto regolare l’assegnazione definitiva dell’area e l’iter autorizzativo.
Sennonché, mentre la ricorrente afferma di avere ottemperato a tutti gli obblighi posti dalla Convenzione, e continua tutt’oggi a pagare la polizza fideiussoria allora imposta, il Comune non ha mai acquisito l’area in questione, come impostogli dall’accordo di programma, né ha mai autorizzato il progetto della ricorrente; peraltro, con delibera n. 205 del 27 ottobre 2003, il Consiglio Comunale di Roma ha inibito l’attività di autodemolizione proprio nell’area assegnata provvisoriamente alla M.C.R.
Pertanto, la Società ricorrente ha continuato a gestire la propria attività nell’impianto di Via dei Gordiani in forza di proroghe dell’autorizzazione disposte dalle Autorità nel tempo succedutesi nell’esercizio della relativa competenza (Città di Roma Capitale; Commissario Straordinario delegato per l’emergenza ambientale nella Regione Lazio; Ufficio commissariale per la delocalizzazione di tutti i centri di autodemolizione e rottamazione del Comune di Roma).
Tutto ciò premesso, in tempi più recenti e in ossequio alla determinazione dirigenziale n. 330/2016, la M.C.R. ha depositato il progetto definitivo per la rilocalizzazione della propria attività, presso il sito della zona industriale di Roma Via Cecchignola-Tor Pagnotta, assunto al protocollo della Città di Roma con il n. QL/2016/21315 del 20 aprile 2016.
Con atto prot. n. 77545 del 20 dicembre 2017, la Città di Roma Capitale ha rilasciato alla ricorrente un’ennesima Autorizzazione provvisoria n. 20 all’esercizio dell’attività di rottamazione nell’impianto di Via dei Gordiani, laddove nel preambolo si chiarisce che la competenza definitiva sugli impianti di rottamazione è della Città Metropolitana e si dà atto che “è stata data comunicazione (alle ditte – ndr) di presentare progetto ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 alla Città Metropolitana di Roma Capitale”. e che nel frattempo le ditte verranno autorizzate in proroga con la presentazione, appunto, del progetto ai sensi dell’art.208 del D.lgs. n.152/2006.
La ricorrente espone ancora che dopo aver presentato istanza ai sensi dell’art. 208, la M.C.R., con istanza dell’11 aprile 2018, ha richiesto al Comune di Roma ed alla Città Metropolitana «la proroga/rinnovo dell’autorizzazione n. 20 rilasciata dal Comune di Roma Capitale in data 20/12/2017 per lo svolgimento dell’attività di rottamazione e recupero metalli» , insistendo affinché la competente amministrazione, stante il deposito del progetto preliminare per la rilocalizzazione dell’azienda, volesse indicare un sito idoneo.
Stante l’inerzia del Comune di Roma e della Città Metropolitana, con atto acquisito al protocollo 339997 del 7 giugno 2018, la ricorrente ha chiesto alla Regione Lazio l’attivazione dei poteri sostitutivi.
La società lamenta in ricorso di avere presentato invano istanza di autorizzazione alla prosecuzione della propria attività ai sensi dell’art. 6 bis della L.R. Lazio n. 27 del 9 luglio 1998 alla Città Metropolitana di Roma Capitale, a Roma Capitale e alla Regione Lazio.
E tuttavia con nota prot. n. QL17542 del 10 marzo 2022, Roma Capitale ha fornito riscontro alla società rappresentando che «[a] seguito […] di quanto statuito dalla Corte Costituzionale con Sentenza n. 189 del 07.10.2021, l’autorizzazione alla gestione dei rifiuti con codice EER 16 01 04* e dei rifiuti di famiglia 16 01 prodotti da imprese esercenti attività di autoriparazione, nonché l’espressione di pareri in merito a tali codici, sono di competenza della Regione Lazio».
La Regione Lazio, a sua volta, con nota del 3 marzo 2022, ha sostenuto la competenza della Città metropolitana di Roma Capitale in ordine