TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 2012-02-29, n. 201200274
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N. 00274/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00193/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 193 del 2012, proposto da:
B Y, rappresentato e difeso dall'avv. V T, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. R P in Mestre - Venezia, via Lazzari, 22;
contro
l’Amministrazione dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Venezia, San Marco, 63;
per l'annullamento
del provvedimento emanato dal Questore di Padova in data 19/05/2011, notificato in data 25/11/2011, di mancato rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2012 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato:
- che il provvedimento impugnato ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno formulando un giudizio di pericolosità sociale motivato con riferimento all’arresto del ricorrente per i delitti di associazione per delinquere e truffa, nonché per la mancanza di redditi sufficienti, con specifico riferimento alla circostanza della gravità del fatto contestato che ha coinvolto un alto numero di persone nel sodalizio criminale;
- che, come dedotto, il giudizio di pericolosità sociale non appare adeguatamente motivato in quanto non tiene conto che prima della sua adozione è stato compiuto in sede penale un giudizio di mancanza di fumus relativamente al delitto di associazione per delinquere (cfr. docc. 4 e 5 allegati al ricorso), e perché il ricorrente ha in realtà documentato di aver percepito redditi sufficienti (cfr. docc. 2 e 3 allegati al ricorso);
- che pertanto il ricorso deve essere accolto;
- che la peculiarità delle vicende che hanno dato luogo alla controversia giustifica tuttavia l’integrale compensazione delle spese tra le parti del giudizio;