TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2024-01-09, n. 202400410
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Pubblicato il 09/01/2024
N. 00410/2024 REG.PROV.COLL.
N. 06714/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6714 del 2013, proposto dalla Soc Agricola -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato F T, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. D M in Roma, via L. Luciani, 1;
contro
Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, intimato e non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della comunicazione del 17.04.13 avente ad oggetto il rigetto della domanda di applicazione della l. n. 44/12 in ambito debito rateizzazione prelievo quote latte e della determina n. 3/13 avente ad oggetto: regime quote latte - applicazione art. 1 co. d.l. 16/12 convertito con modificazioni dalla l. n. 44/12 concernente la reteizzazione dei debiti tributari - risarcimento danni
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 1 dicembre 2023 la dott.ssa I T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Le ricorrenti, aziende del settore lattiero caseario impugnano la “ comunicazione ricevuta in data 17 aprile 2013 da parte di AGEA, area coordinamento ufficio quote latte, a firma del dr. -OMISSIS-, inviata a mezzo PEC alla Copagri Lombardia, avente ad oggetto il rigetto della domanda di applicazione della legge 44/2012 in ambito debito rateizzazione prelievo latte e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti ed in particolare della determina n. 3 del 21.01.2013 di AGEA … avente ad oggetto regime quote latte – applicazione articolo 1 comma 2 del decreto legge 02 marzo 2012 n. 16, concernente rateizzazione dei debiti tributari ”.
In punto di fatto, le ricorrenti affermano di essere interessate, in quanto operatrici del settore, dalle misure di rientro dalla esposizione debitoria complessivamente maturata dall’Italia nei confronti del sistema comunitario delle cc.dd. “quote latte” di cui alla l. n. 33 del 9 aprile 2009 e, in particolare, dal programma di rateizzazione dei debiti relativi alle quote latte introdotto con decreto del 10 marzo 2010 dal Commissario Straordinario nominato con D.P.C.M. 15 aprile 2009 ai sensi degli artt. 8 quater e 8 quinquies della menzionata l. n. 33/2009.
Nella specie, espongono le ricorrenti che “ nelle more delle procedure di definizione delle domande di rateizzazione ” (il ricorso non individua né distingue le singole situazione soggettive riconducibili a ciascuna di loro), è entrato in vigore il decreto legge 2 marzo 2012 n. 16, rubricato “ disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie ” e recante, tra l’altro, una innovativa disciplina generale di “ rateizzazione dei debiti tributari ”, ritenuta di maggior favore rispetto a quella speciale prevista, invece, per il loro specifico settore.
Da tanto è discesa una interlocuzione tra un soggetto rappresentativo della categoria – CopagriLombardia – e AGEA, a valle della quale si è registrata la nota 17 aprile 2013 impugnata in via principale – in realtà, il Collegio può fin da ora a affermare che trattasi di una mera comunicazione di riscontro priva di qualsivoglia valenza provvedimentale – con la quale l’ufficio quote latte dell’agenzia si è limitato a rimarcare all’associazione di categoria la non applicabilità delle modalità di rateizzazione dei debiti tributari introdotte dalla legge n. 44/2012 alla platea dei soggetti interessati dal piano di rientro disciplinato dal decreto commissariale del 10 marzo 2010, all’uopo rinviando a quanto sancito in materia dal parere consultivo reso in subiecta materia dal Consiglio di Stato, Sez. II, con atto del 20 febbraio 2013 n. 7190.
Avverso la summenzionata nota di riscontro le ricorrenti articolano cinque motivi di gravame il cui contenuto qui di seguito si riassume.
Con il primo motivo, qualificando la comunicazione alla stregua di una “determina” ne contestano l’illegittimità per incompetenza ed eccesso di potere.
Con il secondo motivo, continuando a conferire alla suddetta comunicazione valenza provvedimentale, ne contestano la illegittimità per la mancata considerazione “ delle considerazioni espresse dal Ministero delle Politiche Agricole nell’ambito della richiesta di parere ” poi rilasciato dalla sezione consultiva del Consiglio di Stato.
Con il terzo, quarto e quinto motivo contestano l’impianto generale del decreto commissariale del 10 marzo 2010 e della presupposta l. n. 33/2009 in ragione degli oneri – ritenuti più gravosi – imposti ai soggetti che intendano accedere al programma di rateizzazione delle “quote latte” rispetto a quelli previsti, invece, per i soggetti interessati dalle procedure di rateizzazione dei debiti fiscali introdotte dal d.l. n. 16/2012.
L’impugnativa così come sopra riassunta è da intendersi estesa anche alla circolare AGEA di cui alla determina n. 3 del 21.01.2013 la quale, ancorché mai espressamente menzionata dai ricorrenti nella ricostruzione in punto di fatto e nei rassegnati motivi di diritto, comunque appare nella declinatoria degli atti impugnati e pure reca una espressa statuizione - stavolta di natura provvedimentale e di portata generale - mirante ad escludere la platea dei soggetti interessati dalle procedure di rateizzazione di cui al decreto commissariale 10 marzo 2010, dall’accesso al regime generale introdotto dal sopravvenuto d.l. n. 16/2012.
Ancorché intimata, Agea non si è costituita in giudizio.
Con ordinanza del 31 luglio 2023 n. -OMISSIS- questo Tribunale, riservata ogni statuizione in ordine alla natura provvedimentale della nota del 17 aprile 2013, ha chiesto l’esibizione del parere consultivo reso in subiecta materia dalla seconda sezione del Consiglio di Stato.
In data 25 settembre 2023, le ricorrenti hanno ottemperato all’ordinanza;è seguito quindi il deposito da parte di costoro di memorie conclusionali in vista dell’udienza del 1 dicembre 2023 quando la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è in parte inammissibile e, in parte, manifestamente infondato.
Manifestamente inammissibile è l’impugnativa spiegata avverso la nota del 17 aprile 2013, con la quale l’area coordinamento ufficio quote latte di AGEA si è rivolta alla Copagri Lombardia nei termini che qui di seguito si trascrivono “ egregia confederazione, ne merito alla richiesta pervenuta in via PEC in data odierna, si comunica che il Consiglio di Stato – sezione seconda, con parere vincolante n. 7190/2012 inviato con nota n. 1682 del 9 aprile 2013, ha … dichiara (to) non applicabili le disposizioni di cui alla legge n. 44/2012 in ambito debito rateizzazione quote latte. Distinti saluti ”.
La nota è evidentemente priva di natura provvedimentale e, quindi, non è lesiva per i destinatari (tra cui, peraltro, nemmeno figurano le ricorrenti), con conseguente inammissibilità dell’impugnativa spiegata nei suoi confronti, per evidente difetto di interesse.
La menzionata statuizione riverbera - in particolare - rispetto ai primi due motivi che, per come formulati, riguardano esclusivamente la nota del 17 aprile 2013 e non si estendono anche alla determina AGEA n. 3 del 21 gennaio 2013 che pure ha statuito – stavolta con valenza generale – la non applicabilità del d.l. n. 16/2012 alla platea dei soggetti interessati dalla rateizzazione disciplinata dal decreto commissariale 10 marzo 2010.
Gli ultimi tre motivi, invece, introducono censure che ben possono riferirsi alla menzionata determina e, quindi, essere valutati nel merito dovendosi sancire, però, la relativa infondatezza.
E ciò alla luce del più volte invocato parere consultivo del Consiglio di Stato, Sez. II, del 20 febbraio 2013 n. 7190 il quale, pur non avendo la valenza “vincolante” nei sensi evocati dalle ricorrenti, comunque esplicita le ragioni di diritto in base alle quali il sopravvenuto regime generale introdotto dal D.L. 16/2012 in materia di “rateizzazione” delle pendenze fiscali non può applicarsi alla platea di soggetti ricompresi entro il programma di rientro disciplinato dagli artt. 8 quater e 8 quinquies del D.L. 33/2009 e dal relativo decreto attuativo del 10 marzo 2010.
Invero secondo il summenzionato parere “ la questione sottoposta concerne l'applicabilità dell'art. 1, comma 4 dei D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dala legge 26 aprile 2012, n. 44, recante disposizioni per la rateizzazione dei crediti patrimoniali vantati da enti pubblici dello Stato, alla materia dela rateizzazione dei debiti relativi ale quote late, già disciplinata dagli articoli 8 quater e 8 quinquies del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dala legge 9aprile 2009, n.