TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2013-11-07, n. 201300932
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Testo completo
N. 00932/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00261/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 261 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
L F, G D S, C G G G, rappresentati e difesi dall'avv. S S D, con domicilio eletto presso avv. Antonella Santacroce in L'Aquila, via Collevernesco n..164 - S.Elia;
contro
Regione Abruzzo in Persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico;
nei confronti di
Consorzio Sviluppo Industriale Provincia Di Teramo, M P;
per l'annullamento
del provvedimento n. 42 del 4 giugno 2009 con il quale e' stato disposto il commissariamento del predetto consorzio ed è stato altresì conferito l'incarico di commissario regionale presso il consorzio al dott. ing. M P; del successivo provvedimento di proroga del commissario nelle sue funzioni.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo in persona del Presidente p.t.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2013 la dott.ssa Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti sono stati componenti del Consiglio di Amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Teramo dalla data della nomina (15 ottobre 2005) sino alla data di commissariamento del Consorzio disposta con l’impugnato decreto (n.42 del 4 giugno 2009), rispettivamente il Fratoni con la carica di Presidente, il Di Simone con la carica di Consigliere e Vice Presidente e il Gaita con la carica di Consigliere.
Espongono di aver espletato l’incarico con professionalità e competenza nell’interesse del Consorzio e di aver raggiunto risultati positivi nella gestione, circostanze che osterebbero al commissariamento degli organi amministrativi dell’Ente; né può loro imputarsi il mancato adeguamento dello Statuto del Consorzio alle previsioni di cui alla legge regionale n.56 del 1994 (Testo coordinato ed integrato della legge sui Consorzi per le aree per i nuclei di sviluppo industriale), stanti i pregressi ritardi accumulati dalle precedenti gestioni; al cotnrario si erano fatti diligentemente carico della confusa normativa vigente riferita, più specificamente, alle modalità di partecipazione della Regione al Consorzio; inopinatamente, in mancanza di alcun addebito riferibile all’operato dei ricorrenti, la Regione disponeva l’impugnato commissariamento, senza alcuna previa comunicazione partecipativa e senza la necessaria istruttoria.
Da qui il ricorso che deduce:
1) Nullità ex art. 21 septies, comma 1, della legge n.241 del 1990 per difetto assoluto dia attribuzione. Illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 11, comma 1, della Legge Regionale 24 marzo 2009, n.4: il Consorzio per lo Sviluppo industriale della Provincia di Teramo non rientra tra gli enti dipendenti dalla Regione e sottoposti al riordino per i quali è possibile, a termini della citata legge, il commissariamento da parte della Regione, poiché non si tratta di ente “partecipato” dalla Regione, come si evince dallo Statuto del detto Consorzio che non annovera tra i suoi componenti la Regione Abruzzo; peraltro, a termini di legge, l’ingresso della Regione nella compagine consortile si configura quale effetto sottoposto alla condizione dell’adeguamento degli Statuti consortili, nella specie non ancora intervenuto; il decreto di commissariamento non trova dunque alcuna base normativa di riferimento;
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 1, e 11, comma 1, della Legge Regionale Abruzzo 24 marzo 2009, n.4. Violazione dell’art. 97 della Cost. relativamente al principio i buon andamento della pubblica amministrazione: la Regione Abruzzo ha comunque esercitato illegittimamente il potere, ove questo fosse riconosciuto; il legislatore, invero, subordina l’esercizio del potere di riordino attribuito alla Regione Abruzzo all’adozione di appositi atti amministrativi o legislativi e comunque il potere di commissariamento è condizionato all’attivazione del procedimento (legislativo) di approvazione delle singole leggi di riordino; nel caso di specie, non è stato attivato alcun procedimento legislativo inteso al detto riordino; diversamente opinando si autorizzerebbero gestioni commissariali sine die;
3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 11, comma 1 della L.R. n.4 del 2009. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta e carenza dei presupposti. Violazione dell’art. 3 della legge n.2 41 del 1990. Omessa motivazione del provvedimento, eccesso di potere per insufficiente motivazione: la Regione ha mera facoltà di provvedere al commissariamento, facoltà sottoposta a profili di discrezionalità nella specie non adeguatamente motivata con riferimento a precise situazioni di impossibile o compromesso funzionamento degli organi gestionali dell’ente; tanto sul presupposto della natura eccezionale del commissariamento, cui si ricorre solo quando non vi siano possibilità alternative per garantire il corretto funzionamento degli organi gestionali dell’ente e dunque ne sia compromesso l’esercizio della funzione ed il perseguimento degli obiettivi istituzionali;
4) Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e ss. della legge n.241 del 1990. Violazione e falsa applicazione degli artt. 41 e 43 della L.R. n.77 del 1999. Omessa comunicazione dell’avvio del procedimento e mancata instaurazione del contradditorio procedimentale - Violazione del giusto procedimento. Violazione dell’art. 52 dello Statuto della Regione Abruzzo: è mancata la comunicazione di avvio del procedimento nei confronti dei destinatari diretti dell’atto.
Concludevano per l’accoglimento del ricorso con l’annullamento dell’atto impugnato.
Con atto per motivi aggiunti, i ricorrenti impugnavano altresì l’atto